“Art.10 – Organi

L’art.10 è sostituito dal seguente:

Sono organi della Comunità Montana:

a)   il Consiglio – organo rappresentativo

b)  la Giunta Esecutiva – organo esecutivo

c)   il Presidente

Art.11 – Il Consiglio

L’art.11 è così modificato ed integrato:

-    punto 1: il numero “21” è sostituito da “7”;

-    punto 3: le parole “un numero di rappresentanti pari a tre” sono sostituiti da “un solo rappresentante”;

-    punto 4: le parole “garantendo la rappresentanza della minoranza” sono soppresse e dopo            la parola “limitato” si aggiunge “a scrutinio palese”; 

-    punto 5: è soppresso;

-    punto 6: è soppresso;

-    punto 7: le parole “dei rappresentanti” sono sostituite “del rappresentante”, la parola “trentesimo” è sostituita da “quarantacinquesimo” e si aggiunge il seguente capoverso: “Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco”;

-    punto 8: è soppresso;

-    punto 9: il capoverso è cosi sostituito: “A cura del Sindaco del Comune interessato la deliberazione del proprio rappresentante alla Comunità Montana deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di adozione”.

Art.12 – Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri

L’art.12 è così modificato ed integrato:

-    punto 3: le parole “nei termini e con le modalità stabiliti dalla L. R. 5.08.2003 n.11” sono sostituiti da: “entro i quindici  giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art.11 punto 7”;

-    punto 4: è sostituito “A ciascuna tornata elettorale non ordinaria il Consiglio Comunitario provvede, in un’unica seduta da tenersi entro quindici giorni dall’acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A cura del Sindaco del Comune interessato la deliberazione del proprio rappresentante alla Comunità Montana deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di adozione”;

-    punto 8: si aggiunge in ultimo  “con le stesse modalità previste all’art.11 punto 4” e il seguente capoverso: “Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco e ove la surroga riguardi il medesimo, il Presidente della Giunta            regionale esercita il potere sostitutivo”;

-    punto 9: si sostituisce “dalla sua esecutività” con “dalla data di adozione”;

-    punto 10: si sostituisce “nella prima seduta utile” con “in una seduta da tenersi entro 15 giorni dall’acquisizione della deliberazioni di nomina”;

-    punto 11 bis: sono sostituite le seguenti parole: “Consiglieri, permangono, cessati, decaduti” con “Consigliere, permane, cessato, decade”.

Art.12 bis – Cause di scioglimento dell’organo rappresentativo.

1.   Sono causa di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana:

a)   la mancata elezione del Presidente e dell’Organo esecutivo secondo quanto previsto all’art. 15;

b)  la rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente dell’Organo esecutivo;

c)   le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;

d)  la mancata approvazione del bilancio di previsione e della salvaguardia del riequilibrio di bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente.

2.   Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio della Comunità Montana e nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con decreto medesimo.

3.   In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell’art.1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n.13 convertito in legge dall’art.1 della legge 24 aprile 2002, n.75, spettando comunque al Presidente della Giunta Regionale di provvedere,.

4.   In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità Montana provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ed una nuova elezione dei rappresentanti, con le modalità e nei termini di cui all’art.11.

Art.14 – La Giunta Esecutiva.

L’art.14 è così modificato ed integrato:

-    il numero “6” è sostituito dal numero “2”.

Art.15 – Elezione degli Organi Esecutivi

L’art.15 è così modificato e sostituito:

-    punto 1: il comma è sostituito dal seguente “Il Presidente e gli altri componenti la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Comunitario nel proprio interno, nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, e comunque, non oltre trenta giorni dalla stessa”;

-    punto 2: si aggiunge in ultimo quanto segue: “I Consiglieri possono essere ricompresi in            una sola lista di candidati alla carica di Presidente e di componente la Giunta Esecutiva. Un Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico”;

-    punto 5: si sopprime il capoverso: “La convocazione della prima seduta deve essere            disposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di tutti i Comuni interessati dei nominativi dei nuovi eletti dei Consigli Comunali; ovvero entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza del Presidente o della Giunta o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse”;

-    punto 6: si sostituisce “fissato dall’art.141 del D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267” con “previste all’art. 12 bis punto 2”;

-    punto 7: si aggiunge: “In tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell’Organo rappresentativo”.

Art.16 – Attribuzioni alla Giunta Esecutiva

L’art.16 è così modificato ed integrato:

-    punto 3: sostituire da “all’art.17 del D.Lgs 26.02.1995 n.77” con “art.175 punto 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267”;

-    punto 9: si sopprimono le parole “in mancanza di quest’ultimo dell’Assessore più anziano di età”

Art.17 – Il Presidente

L’art.17 è così modificato ed integrato:

-    punto 13: si sostituisce da “il Comitato Regionale di Controllo adotta un termine perentorio dei successivi 60 i provvedimenti restituivi di sua competenza” con “si richiede al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario per i provvedimenti sostitutivi”.

Art.19 – Indennità

L’art.19 è così modificato ed integrato:

-    punto 1: Il punto 1 è sostituito dal seguente: “Al Presidente e ai componenti la Giunta Esecutiva non è riconosciuta alcuna indennità di funzione. Al Presidente e ai componenti la Giunta Esecutiva spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella stabilita per i Consiglieri Comunitari nel successivo punto 2;

-    punto 4: sono soppresse le parole “ Le indennità di funzione”.

Art.34 – Controllo sugli atti

L’art.34 è così modificato ed integrato:

-    punto 2: è soppresso

-    punto 3: è soppresso

-    punto 4: è soppresso

Art.57 – Norma transitoria

L’art.57 è così modificato ed integrato:

-    l’intero articolo è soppresso”