Il Dirigente del
Servizio
Premesso che:
- Il C.T.G.S. S.p.A. è stato ammesso a
contribuzione ex L.R. 44/04, esercizio 2007, per la realizzazione di una
cabinovia 8 posti ad ammorsamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in
sostituzione di impianti esistenti (segg.);
- il Disciplinare regolante la concessione del
contributo è stato notificato con nota A.R. prot. n°5764/DE4 del 09/07/2007,
controfirmato per accettazione dalla ditta il 13/07/2007 e restituito alla Direzione Trasporti con nota
acquisita al prot. n°7311/DE4 del 13/09/2007;
- spirati i termini fissati da detto
Disciplinare di concessione del contributo per l’ultimazione dei lavori e la
presentazione della documentazione ivi prevista, il Servizio “Trasporto
Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con nota A.R. n°RA/81209 del
22/07/2009, ha confermato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. l’avvenuta
scadenza dei termini predetti, informandola, anche ai sensi della L.241/90
art.7, che con provvedimento a parte avrebbe disposto la revoca del contributo
assegnato, in attuazione del punto 8) dello stesso Disciplinare di Concessione;
- non essendo prevenute osservazioni o
eccezioni di alcun genere da parte del C.T.G.S., con Determinazione
Dirigenziale n°DE4/072 del 31/07/2009 è stata quindi disposta la revoca del
contributo in oggetto non avendo il C.T.G.S. S.p.A., assegnatario dello stesso,
prodotto alla Direzione regionale Trasporti e Mobilità quanto richiesto ai
punti 3), 4) e 5) del Disciplinare stesso,
entro il termine perentorio de 24 mesi dalla notifica del Disciplinare
di Concessione (11/07/2009);
Vista la nota Prot. 369
del 29/09/2009 con la quale il C.T.G.S. S.p.A.:
- ritiene ricorrano, nel caso specifico, le
condizioni di cui al D.L. n°39 del 28/04/09, art.5, c.3, per cui il termine utile
fissato all’art.8) del Disciplinare di Concessione scorre dal 12/07/09 al
25/11/09, ovvero per 117 giorni successivi al 31/07/2009;
- chiede una proroga fino al 12/07/2011 al
termine di cui al punto 8) del Disciplinare di concessione del contributo, motivandola
adeguatamente e considerati soprattutto gli eventi sismici verificatisi
nell’area oggetto di intervento;
Visto l’art.5 del D.L.
n°39 del 28/04/2009, convertito in legge n°77 del 24/06/2009, che al comma 3,
tra l’atro, recita “..Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con
i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli
adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. ..”;
Ritenuto poter accogliere
le richieste avanzate dal C.T.G.S. S.p.A. condividendone le argomentazioni
esposte e considerato anche il ricorrere delle situazioni ex art.21, L. 241/90
(che determinano il presupposto per la revoca della D.D. n°DE4/072 del
31/07/2009), per cui è possibile:
- la revoca della Determinazione Dirigenziale
n°DE4/072 del 31/07/2009;
- poter concedere al C.T.G.S. S.p.A. la
proroga al termine di cui al punto 9) del Disciplinare di Concessione dal 31/11/2009
al 12/07/2011 confermando al contempo tutte le altre parti del Disciplinare
Stesso;
Visto l’art. 5 della L.R.
14/09/1999 n°77, autonomia della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale
n°DE4/072 del 31/07/2009 con cui era stata disposta la revoca il contributo
assegnato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funivia – Fonte
Cerreto – Assergi – L’Aquila, pari ad € 3.000.000,00, concesso per l’intervento
di “Lavori di realizzazione di una
cabinovia 8 posti ad ammorsamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in
sostituzione di impianti esistenti (segg.), in Comune de L’Aquila.”, costo
preventivato intervento € 8.020.000,00;
3. di prorogare al 12/07/2011 il termine di cui
al punto 8) del Disciplinare di Concessione;
4. di stabilire che entro il 12/07/2011:
- i lavori riguardanti gli interventi di che
trattasi dovranno essere ultimati;
- dovrà essere presentata al Servizio “Trasporto
Ferroviario Regionale, Impianti a fune e Filo”
la documentazione richiesta dal Disciplinare di concessione;
5. di confermare in € 3.000.000,00 il contributo ex L.R. 44/04, esercizio 2007,
concesso per l’intervento in questione;
6. di confermare tutte le altre condizioni
contenute nel Disciplinare di Concessione notificato con nota A.R. prot.
n°5764/DE4 del 09/07/2007, sottoscritto per accettazione dal C.T.G.S. S.p.A.;
7. di inviare il presente provvedimento al
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.;
8. di inviare il presente provvedimento al
Servizio Coordinamento Supporto, Affari Generali e BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso il presente
provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto o Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Luigi De Collibus