Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

-    Il C.T.G.S. S.p.A. è stato ammesso a contribuzione ex L.R. 44/04, esercizio 2007, per la realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammorsamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in sostituzione di impianti esistenti (segg.);

-    il Disciplinare regolante la concessione del contributo è stato notificato con nota A.R. prot. n°5764/DE4 del 09/07/2007, controfirmato per accettazione dalla ditta il 13/07/2007 e  restituito alla Direzione Trasporti con nota acquisita al prot. n°7311/DE4 del 13/09/2007;

-    spirati i termini fissati da detto Disciplinare di concessione del contributo per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione ivi prevista, il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con nota A.R. n°RA/81209 del 22/07/2009, ha confermato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. l’avvenuta scadenza dei termini predetti, informandola, anche ai sensi della L.241/90 art.7, che con provvedimento a parte avrebbe disposto la revoca del contributo assegnato, in attuazione del punto 8) dello stesso Disciplinare di Concessione;

-    non essendo prevenute osservazioni o eccezioni di alcun genere da parte del C.T.G.S., con Determinazione Dirigenziale n°DE4/072 del 31/07/2009 è stata quindi disposta la revoca del contributo in oggetto non avendo il C.T.G.S. S.p.A., assegnatario dello stesso, prodotto alla Direzione regionale Trasporti e Mobilità quanto richiesto ai punti 3), 4) e 5) del Disciplinare stesso,  entro il termine perentorio de 24 mesi dalla notifica del Disciplinare di Concessione (11/07/2009);

Vista la nota Prot. 369 del 29/09/2009 con la quale il C.T.G.S. S.p.A.:

-    ritiene ricorrano, nel caso specifico, le condizioni di cui al D.L. n°39 del 28/04/09, art.5, c.3, per cui il termine utile fissato all’art.8) del Disciplinare di Concessione scorre dal 12/07/09 al 25/11/09, ovvero per 117 giorni successivi al 31/07/2009;

-    chiede una proroga fino al 12/07/2011 al termine di cui al punto 8) del Disciplinare di concessione del contributo, motivandola adeguatamente e considerati soprattutto gli eventi sismici verificatisi nell’area oggetto di intervento;

Visto l’art.5 del D.L. n°39 del 28/04/2009, convertito in legge n°77 del 24/06/2009, che al comma 3, tra l’atro, recita “..Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. ..”;

Ritenuto poter accogliere le richieste avanzate dal C.T.G.S. S.p.A. condividendone le argomentazioni esposte e considerato anche il ricorrere delle situazioni ex art.21, L. 241/90 (che determinano il presupposto per la revoca della D.D. n°DE4/072 del 31/07/2009), per cui è possibile:

-    la revoca della Determinazione Dirigenziale n°DE4/072 del 31/07/2009;

-    poter concedere al C.T.G.S. S.p.A. la proroga al termine di cui al punto 9) del Disciplinare di Concessione dal 31/11/2009 al 12/07/2011 confermando al contempo tutte le altre parti del Disciplinare Stesso;

Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/1999 n°77, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1.   Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di revocare la Determinazione Dirigenziale n°DE4/072 del 31/07/2009 con cui era stata disposta la revoca il contributo assegnato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funivia – Fonte Cerreto – Assergi – L’Aquila, pari ad € 3.000.000,00, concesso per l’intervento di “Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammorsamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in sostituzione di impianti esistenti (segg.), in Comune de L’Aquila.”, costo preventivato intervento € 8.020.000,00;

3.   di prorogare al 12/07/2011 il termine di cui al punto 8) del Disciplinare di Concessione;

4.   di stabilire che entro il 12/07/2011:

-    i lavori riguardanti gli interventi di che trattasi dovranno essere ultimati;

-    dovrà essere presentata al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a fune e Filo”  la documentazione richiesta dal Disciplinare di concessione;

5.   di confermare in € 3.000.000,00 il  contributo ex L.R. 44/04, esercizio 2007, concesso per l’intervento in questione;

6.   di confermare tutte le altre condizioni contenute nel Disciplinare di Concessione notificato con nota A.R. prot. n°5764/DE4 del 09/07/2007, sottoscritto per accettazione dal C.T.G.S. S.p.A.;

7.   di inviare il presente provvedimento al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.;

8.   di inviare il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Supporto, Affari Generali e BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus