LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto  legislativo 17-10-2005 n. 226 concernente “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge, 28 marzo 2003, nr. 53” ed, in particolare, l’art. 19 avente ad oggetto i “Livelli essenziali dei requisiti dei docenti”;

Dato atto che il predetto art. 19. D.Lgs., 17-10-2005, nr. 226 demanda alle Regioni l’individuazione dei livelli essenziali dei requisiti dei docenti, affinché le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;

Visto Il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’Obbligo d’istruzione”

Visto l’art. 2, lett. D), Decreto Interministeriale, 29-11-2007 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Precisato che l’art. 2, comma 1 e 2, D.M., 22-08-2009 nr. 139 specifica che gli Assi Culturali, così come descritti nell’allegato documento tecnico, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, relativamente al passaggio tra il sistema della formazione e il sistema scolastico;

Precisato altresì, che il summenzionato documento tecnico, specifica che i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro Assi Culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale);

Sottolineato che il già citato art. 19, Decreto legislativo, 17-10-2009, nr. 226 stabilisce che le Regioni devono assicurare i livelli essenziali dei requisiti dei docenti, affidando tutte le attività educative e formative a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, al fine di facilitare la prosecuzione al quarto anno degli istituti secondari superiori;

Tenuto conto che la norma sopra indicata definisce soltanto i livelli essenziali delle prestazioni in materia così come prescritto dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., mentre la definizione specifica dei requisiti della predetta docenza è demandata al potere normativo delegato regionale, in virtù del combinato disposto dell’art. 117, comma 6, Cost. e dell’art. 118, comma 1, Cost.;

Preso atto pertanto, di quanto sopra, si ravvisa la necessità di definire tali livelli di docenza conformemente a quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di docenza dei vari profili professionali già disciplinati, al fine di garantire l’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. e cioè:

a)   le docenze concernenti i saperi e le competenze devono essere assicurate da parte di soggetti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore, oppure da parte di soggetti in possesso del Diploma di Laurea vecchio Ordinamento, o della Laurea quinquennale Specialistica secondo il Nuovo Ordinamento, inerente l’area di competenza;

b)   le docenze concernenti le discipline tecnico-professionali e le attività di laboratorio devono essere, invece, assicurate da parte di soggetti in possesso del Diploma di Istruzione secondaria di II grado unitamente ad uno specifico attestato di qualifica riconosciuto ai sensi della Legge, nr. 845/78 e della L.R., nr. 111/95, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno cinque anni;

c)   in subordine, qualora non si riscontrino nel mercato formativo soggetti muniti dei requisiti di cui alla precedente lett. b), è ammessa la docenza da parte di soggetti in possesso del Diploma di istruzione secondaria di I grado unitamente ad uno specifico attestato di qualifica riconosciuto ai sensi della Legge 845/78 e della L.R., nr. 111/95, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno sette anni.

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Politiche della Transnazionalità, della Governance e della Qualificazione del Sistema Formativo” e dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge la Giunta Regionale,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che s’intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1)   Di dare attuazione all’art. 19, D.Lgs., 17-10-2005, nr. 226, prevedendo i seguenti livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione:

a)   le docenze concernenti i saperi e le competenze devono essere assicurate da parte di soggetti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore, oppure da parte  di soggetti in possesso del Diploma di Laurea vecchio Ordinamento, o della Laurea quinquennale Specialistica secondo il Nuovo Ordinamento, inerente l’area di competenza;

b)  le docenze concernenti le discipline tecnico-professionali e le attività di laboratorio devono essere, invece, assicurate da parte di soggetti in possesso del Diploma di Istruzione secondaria di II grado unitamente ad uno specifico attestato di qualifica riconosciuto ai sensi della Legge, nr. 845/78 e della L.R., nr. 111/95, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno cinque anni;

c)   in subordine, qualora non si riscontrino nel mercato formativo soggetti muniti dei requisiti di cui alla precedente lett. b), è ammessa la docenza da parte di soggetti in possesso del Diploma di istruzione secondaria di I grado unitamente ad uno specifico attestato di qualifica riconosciuto ai sensi della Legge 845/78 e della L.R., nr. 111/95, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno sette anni.

2)   Di Disporre che tutte le attività formative nell’ambito dell’obbligo di istruzione e dell’obbligo formativo presenti e future poste in essere nel territorio della Regione Abruzzo devono essere rispettosi dei requisiti di cui al punto 1.

3)   Di disporre la pubblicazione integrale del presente deliberato sul sito ufficiale della Regione Abruzzo e nel B.U.R.A.