IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione
all’art. 5 della L.R. n. 17 del 26.09.2009
1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Unità Sanitarie Locali” è aggiunto il seguente periodo “Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario”;
2. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Commissari straordinari” sono aggiunte le parole “e dei sub-commissari”.
3. All’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“3 bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.
3 ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3 bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso”.
Art 2
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 16 Ottobre 2009
GIOVANNI CHIODI