IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all’art. 5 della L.R. n. 17 del 26.09.2009

1.   Al comma 2 dell’art. 5  della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Unità Sanitarie Locali” è aggiunto il seguente periodo “Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario”;

2.   Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo le parole “Commissari straordinari” sono aggiunte le parole “e dei sub-commissari”.

3.   All’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26.09.2009 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

      “3 bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

      3 ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3 bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso”.

Art 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 Ottobre 2009

GIOVANNI CHIODI