IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 10/2005
1. L'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2005, n. 10 è
sostituito dal seguente
"Art. 5
Tipologie nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono essere dotati di
almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o
relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili,
in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:
a) pensiline di copertura delle aree di
rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche
diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un
massimo di 30 mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di
cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti
per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio
devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi
prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di
apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del
gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del
titolare dell'autorizzazione."
Art. 2
Integrazioni all’art. 6 della L.R. 10/2005
1. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 10/2005,
dopo le parole "tecnico abilitato" sono aggiunte le parole "ai
sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea".
2. Al comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 10/2005,
dopo la parola "dislocazione" sono aggiunte le parole "parziale
o totale".
Art. 3
Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della LR 10/2005
1. Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 10/2005
è abrogato.
Art. 4
Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 10/2005
1. L'art. 12 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 12
Localizzazione degli impianti
1. I nuovi insediamenti sono ammissibili
esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell’art. 11.”
Art. 5
Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 10/2005
1. L'art. 13 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 13
Impianti senza la presenza del gestore
1. Gli impianti funzionanti senza la presenza
del gestore devono essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle
attrezzature."
Art. 6
Sostituzione dell’art. 14 della LR 10/2005
1. L'art. 14 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 14
Indici di edificabilità, corsie, parcheggi
1. I Comuni determinano gli indirizzi
urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di
distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le
corsie e i parcheggi."
Art. 7
Sostituzione dell’art. 15 della LR 10/2005
1. L'art. 15 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 15
Attività integrative negli impianti
1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre
che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività
commerciali o di pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi
self-service post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi
servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali o
di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti già esistenti possono essere
dotati di dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti
oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista anche di autonome
attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo
l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi
self-service post pagamento.
5. L'eventuale somministrazione di alimenti e
bevande non rientra nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita
ad altra sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4
e 5 devono essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di
cui all'art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3
le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non
inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui
all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 114/1998.
8. Nel caso che l'autonoma attività integrativa
riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali."
Art. 8
Sostituzione dell’art. 20 della LR 10/2005
1. L'art. 20 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 20
Rete degli impianti stradali con GPL e loro
localizzazioni
1. L'autorizzazione per l'installazione di
impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel
rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali
di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
2. L'aggiunta della distribuzione di Gas di
Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì
consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1."
Art. 9
Sostituzione dell’art. 21 della LR 10/2005
1. L'art. 21 della L.R. n. 10/2005 è sostituito
dal seguente:
"Art. 21
Rete degli impianti di metano e loro localizzazione
1. La Regione favorisce la domanda di gas metano
per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la
salvaguardia dell'ambiente.
2. L'autorizzazione per l'installazione di
impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e
delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L'aggiunta della distribuzione di gas di
metano in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto
delle norme di cui al comma 2".
Art. 10
Sostituzione dell’art. 23 della LR 10/2005
1. L’art. 23 della L.R. 10/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 23
Impianti lacuali, marini e avio
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei
natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e
nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di
distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti
all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi
che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico
e scarico delle merci."
Art. 11
Modifica del comma 4 dell’art. 24 della L.R. 10/2005
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24
della L.R. n. 10/2005 le parole "tecnico iscritto al relativo albo
professionale" sono sostituite con le parole "tecnico abilitato ai
sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea".
Art. 12
Integrazione dell’art. 30 della L.R. 10/2005
1. Dopo il comma 5 dell'art. 30 della L.R. n.
10/2005, è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Gli impianti
ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello
svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa,
è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere
l'attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero
delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a
quello dell'inattività.”
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 16 Ottobre 2009
GIOVANNI CHIODI