IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza in data 29/01/2009 della ditta C.M. srl con sede in C.da Bosco di Villa Badessa, Rosicano (PE), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di argilla in località “Cavaticchio” nel comune di Spoltore (PE), foglio n. 28 particelle nn. 212, 231, 233 e 234 e foglio n. 32 particelle nn. 2, 15, 132, 137, 141, 173 e 174;

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DI3/22 del 30/3/2004 con la quale è stata autorizzata la ditta C.M. srl con sede in C.da Bosco di Villa Badessa, Rosciano (PE) alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Cavaticchio” nel comune di Spoltore (PE), foglio n. 28 particelle nn. 212, 231, 233 e 234 e foglio n. 32 particelle nn. 2, 15, 132, 137, 141, 173 e 174, fino al 31/3/2009;

Preso atto del parere favorevole alla proroga di anni 5 (cinque) della Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 (di cui all’art. 2 della L.R. 8/95), in data 16/4/2009;

Vista la polizza fidejussoria n. PT0604975 del 15/09/2009 con la quale è stato elevato l’importo garantito per il ripristino ambientale fino alla somma di € 90.000,00;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art. 5 della L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot.CEW/2436/2009/CPE0056 rilasciata dalla CCIAA di Pescara in data 20/3/2009;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta C.M. srl con sede in C.da Bosco di Villa Badessa, Rosciano (PE), è autorizzata alla proroga di anni 5 (cinque) dei termini per la coltivazione della cava di argilla in località “Cavaticchio” nel comune di Spoltore (PE), foglio n. 28 particelle nn. 212, 231, 233 e 234 e foglio n. 32 particelle nn. 2, 15, 132, 137, 141, 173 e 174, alle condizioni riportate sul provvedimento di autorizzazione DI3/22 del 30/3/2004.

La coltivazione della cava è pertanto consentita fino al 31/03/2014.

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta