IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente trascritte:
1) La ditta PERGEMINE S.p.A. con sede legale in Parma, via Cufra n. 19 è autorizzata ad installare e esercire un deposito mobile di oli minerali annesso all’impianto di perforazione per ricerca di idrocarburi denominato “Furci 16-17 Or” sito nel Comune di Furci (CH) che opererà per ordine e per conto della soc. STOGIT S.p.A. denominato “Furci 16-17 Or” sito in agro nel Comune di Furci (CH), la cui composizione sarà la seguente:
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n. 2 serbatoi metallici fuori terra da 20 mc cadauno contenente gasolio uso
produzione energia elettrica;
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n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 3 mc contenente gasolio uso produzione
energia elettrica;
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n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 20 mc contenente gasolio destinato ad
usi diversi dalla produzione di energia elettrica;
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n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 3 mc contenente gasolio destinato ad
usi diversi dalla produzione di energia elettrica;
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prodotto condizionato mc 4 di oli lubrificanti in confezioni sigillate stoccate
in apposito locale.
2) la Ditta medesima, non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali” con causale “oneri commissioni collaudo L. 239/2004” – cap. 35103/E”.
3) La Ditta Per gemine S.p.A. a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
4) Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.
5) In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
6) Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
7) E’ sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
8) Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta