IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 208, comma 12 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l’art. 182, comma 7 “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs 13.01.03, n. 36 di attuazione alla direttiva 1999/33CE, del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 13.01.2006, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2003 – Supplemento ordinario n. 40;

Visto il D.M. 03.08.2005 e s.m.i., avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” ed in particolare l’art. 6 e Tab. 5 dello stesso;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

Visto l’art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

Vista la Direttiva 09.04.2002 “Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

Richiamato l’art. 1 comma 166 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

Vista la L.R. 09.08.2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” così come in parte abrogata dalla L.R. n. 45/07;

Visto il Decreto Ministeriale 01.04.1998 n. 145 “Regolamento recante norme la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22”; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

Visto il Decreto Ministeriale 01.04.1998 n. 148 “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22”; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

Vista la Deliberazione 22.02.2006, n. 129 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. 36/03; D.Lgs. 209/03; D.Lgs. 133/05 e D.Lgs.151/05”;

Vista la L.R. 16.06.2007, N. 17 “Disciplina per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e circolare applicativa pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007;

Vista la D.G.R. 29.11.2006, n. 1399 "L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

Vista la D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la D.G.R. 29 novembre n. 1227 “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

Richiamata la Determinazione del 11.01.2008, N. DN3/01 “Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “ D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” DISCIPLINA TRANSITORIA;

Richiamata la Ordinanza N. 72 del 3.09.2001 “D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 N. 83 – Comune di Navelli (AQ) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio, ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1987 e successive modifiche, di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in gestione associata tra i Comuni di Navelli, Collepietro e S. Benedetto in Perillis”;

Richiamata la Determinazione n. DR4/39 del 13.05.2009 avente ad oggetto. “D.Lgs 03.04.2006, N. 152 e s.m.i .- D.Lgs 13.01.03, n. 36 , art. 4 e 17 – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. - COMUNE DI NAVELLI (AQ) - Discarica Comprensoriale rifiuti Solidi Urbani ubicata in località “Pagano” del Comune di Navelli. Approvazione del Piano di Adeguamento;

Preso atto della domanda presentata dal Comune di Navelli prot. N. 2780 del 30.06.2009, e acquisita al Servizio Gestione rifiuti prot. N. 12252/DR/4 del 7.07.2009, di proroga autorizzazione per l’esercizio della discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nella quale viene specificato che la capacità residua di conferimento e stoccaggio dei rifiuti al 31.12.2008 è pari a 2.400 mc;

Richiamata la nota del 30.7.2009, prot. N. 13700/DR/4 con la quale il Servizio scrivente ha richiesto agli Enti competenti l’espressione del parere tecnico di competenza, precisando che la stessa era pervenuta in ritardo, rispetto ai termini previsti all’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e quindi l’iter istruttorio poteva assumere valenza di rinnovo. Inoltre, nella medesima nota, si intimava al Comune l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’Ord. N. 72 del 03.09.2001 e l’adeguamento delle garanzie finanziarie, ai sensi della D.G.R. 790/07, precisando che, a far data dal 01.08.2009, le operazioni di gestione della discarica dovevano essere sospese;

Vista la nota del 31.07.2009, prot. N. 3171, acquisita agli atti in data 17.08.2009, prot. N. 14779/DR/4 con la quale il Comune di Navelli ha chiesto, in base all’art. 208, comma 12 del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. , l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di smaltimento dei rifiuti, precisando che la somma già garantita in sede di stipulazione della predetta polizza risultava adeguata alle prescrizioni della D.G.R. 790/07 e che la validità della polizza stessa era fissata al 01.08.2011;

Vista la nota del 20.08.2009, prot. N. 14922/DR/4, con la quale il Servizio scrivente ha precisato che, per poter eseguire l’esercizio della discarica il Comune doveva adeguare la durata della polizza fideiussoria all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazioni nonché le condizioni contrattuali di cui all’allegato B della D.G.R. N. 790/07, evidenziando che, nelle more dell’effettuazione di tali adempimenti, l’esercizio della discarica non poteva proseguire. Nella stessa nota, lo Scrivente ha sollecitato gli Enti preposti a rimettere, nel più breve tempo possibile, il parere già richiesto con nota prot. N. 13700/DR/4 del 30.07.2009 al fine di proseguire l’iter istruttorio relativo all’autorizzazione in oggetto;

Preso atto che, con nota in data acquisita al prot. n. 15228/DR/4 del 26.08.2009, è pervenuta presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti copia dell’Ordinanza sindacale n. 27 del 22.08.2009 di sospensione dell’attività di conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica comprensoriale di Navelli – loc. Pagano, fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari a garantirne il normale funzionamento;

Vista la nota del 1.09.2009, prot. n. 4642, acquisita agli atti con prot. n. 15445/DR/4 del 1.09.2009, con la quale il Dipartimento Provinciale dell’ARTA di L’Aquila, ha trasmesso la relazione di sopralluogo avvenuto il 13.08.2009, invitando il gestore dell’impianto, nonché il Sindaco del Comune di Navelli ad ottemperare prontamente alle osservazioni riportate nella predetta relazione;

Dato atto che, il Comune di Navelli, con nota prot. n. 3573 del 01.09.2009, ha autorizzato l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per adempiere alle richieste formulate dall’ARTA con nota prot. n. 4642 del 1.09.2009;

Considerato, inoltre, che, con nota prot. n. 3738 dell’11.09.2009, il Comune di Navelli ha comunicato, in ottemperanza a quanto richiesto dall’ARTA nella sopra richiamata nota, ha comunicato l’effettuazione del prelievo del percolato inviando il relativo formulario di identificazione;

Vista la nota prot. n. 3693 del 09.09.2009, acquisita al prot. n. 16238/DR4 del 14.09.2009, con la quale il Comune di Navelli ha inviato la polizza fideiussoria adeguata allo schema di cui all’allegato B della DGR n. 790/07;

Richiamata la nota prot. n. 3713 del 10.09.2009, acquisita al prot. n. 16228/DR4 del 14.09.2009, con la quale il Comune di Navelli ha comunicato la fine dei lavori di manutenzione e contestualmente richiesto l’emissione dei pareri di competenza ad ARTA e Provincia al fine di ottenere l’autorizzazione in oggetto;

Richiamata, altresì, la nota prot. n. 3736 dell’11.09.2009, acquisita al prot. n. 16226/DR4 del 14.09.2009, con la quale il Comune di Navelli ha inviato la relazione di fine lavori di manutenzione straordinaria;

Vista la nota della Provincia dell’Aquila prot. n. 42998 del 16.09.2009 con la quale si comunica che “non risultano motivi ostativi al rinnovo dell’autorizzazione in parola”;

Richiamata la nota prot. n. 5057 del 17.09.2009 del Dipartimento Provinciale dell’ A.R.T.A di L’Aquila, pervenuta agli atti in data 17.09.2009, nella quale si esprime “parere tecnico favorevole al rinnovo della Ordinanza n. 72 del 03/092001, con le seguenti prescrizioni e condizioni necessarie per garantire un elevato grado di salvaguardia ambientale:

-     il battente del percolato deve essere mantenuto al minimo compatibilmente con i sistemi di captazione ed estrazione dello stesso e comunque non deve superare i 50 cm dal fondo della discarica;

-     devono essere inviati, al dipartimento provinciale A.R.T.A. di L’Aquila, con cadenza trimestrale, i report dei quantitativi di percolato smaltiti;

-     la ditta deve provvedere ad effettuare la ricopertura giornaliera dei rifiuti con apposito materiale inerte, così come previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica;

-     qualsiasi situazione di anomalia riscontrata nell’esercizio della discarica che possa dar luogo a impatti ambientali significativi deve essere tempestivamente segnalata all’Autorità Competente per Territorio”.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di D.Lgs n. 36/03, del D.M. 3.8.2005, nonché della nota MATT prot. n. 13514 del 26.06.2009 e di quanto previsto ai punti 4) e 5) del provvedimento di approvazione del Piano di Adeguamento n. DR4/39 del 13.05.2009 e di quanto disposto dall’art. 1, comma 166 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella discarica in oggetto i rifiuti sono ammissibili come segue:

-    fino al 31.12.2009, salvo proroghe, potranno essere conferiti in discarica, considerata la disposizione transitoria di cui all’art. 17 comma 1) del D.Lgs 36/03 e s.m.i. e delle successive proroghe intervenute, i rifiuti autorizzati con Ordinanza n. 72 del 03.09.2001.;

-    dal 01. 01.2010 nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al D.M. 3.08.2005:

1.   rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rifiuti di origine urbana ed assimilati agli urbani, non intercettati dalla raccolta differenziata e previamente trattati;

2.   rifiuti speciali non pericolosi, di provenienza non domestica, limitatamente a scarti non valorizzabili, conferiti nell’ambito dei servizi integrativi assicurati dal Comune in oggetto, ovvero dagli organismi territoriali individuati dalla L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1.   DI RINNOVARE, ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs 13.01.03 n. 36, dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 al Comune di Navelli, - Via Pereto n. 2 – 67020 NAVELLI (AQ), l’Ordinanza n. 72 del 03.09.2001 per l’esercizio della discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in gestione associata tra i comuni di Navelli, Collepietro e S. Benedetto in Perillis - attività equivalenti alle operazioni “D1” (Deposito sul o nel suolo) dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – ubicata nel Comune di Navelli, loc. Pagano, per una volumetria autorizzata di mc. 5.192 e una volumetria residua dell’impianto al 31.12.2008 pari a 2.400 mc.;

2.   DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento;

3.   DI CLASSIFICARE la discarica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/03, come “discarica per rifiuti non pericolosi” e che, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di D.Lgs n. 36/03, del D.M. 3.8.2005, nonché della nota MATT prot. n. 13514 del 26.06.2009 e di quanto previsto ai punti 4) e 5) del provvedimento di approvazione del Piano di Adeguamento n. DR4/39 del 13.05.2009 e di quanto disposto dall’art. 1, comma 166 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), i rifiuti sono ammissibili come segue:

-    fino al 31.12.2009, salvo proroghe, potranno essere conferiti in discarica, considerata la disposizione transitoria di cui all’art. 17 comma 1) del D.Lgs 36/03 e s.m.i. e delle successive proroghe intervenute, i rifiuti autorizzati con Ordinanza n. 72 del 03.09.2001.;

-    dal 01. 01.2010 nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al D.M. 3.08.2005:

3.   rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rifiuti di origine urbana ed assimilati agli urbani, non intercettati dalla raccolta differenziata e previamente trattati;

4.   rifiuti speciali non pericolosi, di provenienza non domestica, limitatamente a scarti non valorizzabili, conferiti nell’ambito dei servizi integrativi assicurati dal Comune in oggetto, ovvero dagli organismi territoriali individuati dalla L.R. n.45/2007 e s.m.i.;

4.   DI STABILIRE, secondo quanto riportato nella nota del Dipartimento Provinciale dell’ARTA di L’Aquila prot. n. 5057 del 17.09.2009, pervenuta agli atti in data 17.09.2009, nella quale si esprime “parere tecnico favorevole al rinnovo della Ordinanza n. 72 del 03/092001, con le seguenti prescrizioni e condizioni necessarie per garantire un elevato grado di salvaguardia ambientale:

-    il battente del percolato deve essere mantenuto al minimo compatibilmente con i sistemi di captazione ed estrazione dello stesso e comunque non deve superare i 50 cm dal fondo della discarica;

-    devono essere inviati, al dipartimento provinciale A.R.T.A. di L’Aquila, con cadenza trimestrale, i report dei quantitativi di percolato smaltiti;

-    la ditta deve provvedere ad effettuare la ricopertura giornaliera dei rifiuti con apposito materiale inerte, così come previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica;

-             qualsiasi situazione di anomalia riscontrata nell’esercizio della discarica che possa dar luogo a impatti ambientali significativi deve essere tempestivamente segnalata all’Autorità Competente per Territorio”.

5.   DI CONFERMARE integralmente, quanto altro contenuto nelle precedenti autorizzazioni;

6.   DI DISPORRE la verifica, da parte del competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA di L’Aquila, del rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 4);

7.   DI PRESCRIVERE il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle seguenti disposizioni:

-    la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

-    D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto "L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

-    D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali);

-    D.M. 03.08.2005 e s.m.i., avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

-    D.Lgs. 36/03 – art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”;

-    L.R. 23.06.2006, n. 22 in materia di modalità di gestione e raggiungimento degli obiettivi per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili;

-    Ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R., n. 45/2007 e s.m.i e dal D.Lgs. 36/03;

-    L.R. 16.06.2007, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

8.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45,

9.   DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

11. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Navelli;

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini