GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

-    ai sensi dell’art. 77-ter, co. 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2009-2011, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19 che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

-    ai sensi dell’art. 77-ter, co. 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, nell’anno 2009 per ciascuna Regione a statuto ordinario, il complesso delle spese finali (impegni e pagamenti) non può essere superiore all’obiettivo programmatico per l’anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento;

-    ai sensi del comma 5-bis dell’art. 77-ter della legge n. 133 del 2008 e dell’art. 7-quater, comma 15, della legge 9 aprile 2009, n. 33, nell’anno 2009, le spese in conto capitale e correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome;

-    ai sensi dell’art. 7-quater, comma 15, della legge 9 aprile 2009, n. 33 nei casi in cui l’Unione Europea riconosca importi inferiori, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo;

-    ai sensi dell’art. 9-bis, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli Enti Locali;

-    l’art. 7-ter, co. 18, del D.L. 10.02.09, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che prevede per gli anni 2009 e 2010 l’esclusione dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari “Adattabilità” e “Occupabilità”;

-    l’art. 6, co. 1, lett. O) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

Considerato

-    che con deliberazione n. 978 del 23 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha fissato il tetto programmatico 2008 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti) al complesso delle spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno (ammontare degli impegni e pagamenti effettuati nell’anno 2005, così come risultanti dal rendiconto generale 2005 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/06, diminuito dell’1,8 per cento) aumentato del 2,5 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 657, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

-    che con decreto ministeriale n. 0135808 del 24 novembre 2008 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si è soffermata sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno nonché sulle sue regole per il 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 657, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

-    il comma 5 bis dell’articolo 77-ter della legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 42 dell’articolo2 della legge 23 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall’anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province Autonome;

-    che nell’allegato A) dello schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno” per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 1, co. 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009 prot. 000618 P-2 17.4.6, che si allega, le Regioni «provvedono a rideterminare gli obiettivi 2008, calcolandoli come differenza tra l’obiettivo programmatico 2007 e le spese cofinanziate dalla UE nel 2007 aumentata del 2,5%»;

-    che, conseguentemente, la regione Abruzzo ha rideterminato gli obiettivi 2008 calcolandoli come differenza tra l’obiettivo programmatico 2007 le spese cofinanziate dalla Unione Europea nel 2007 aumentata del 2,5%;

-    che in data 28 maggio 2009 con prot. RA60284, a mezzo raccomandata A.R., è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA – Via XX Settembre 97 Roma, il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008 impiegando le modalità e il modello riportati nel citato schema di decreto, provvedendo anche ad aggiornare le informazioni, sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2008, sul sito web www.pattostabilità.rgs.tesoro.it;

-    lo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmesso con nota del 24 giugno 2009 prot. CSR 0002944 P-2.17.4.6 , concernete il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno” per l’anno 2009, ai sensi dell’articolo 77-ter, commi 12 e 13, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, che indica le modalità di determinazione degli obiettivi programmatici annuali per l’anno 2009, in termini di competenza e cassa, facendo riferimento all’obiettivo programmatico 2008 ricalcolato, «[(spese finali 2005 – 1,8%) – (finanziamenti correnti e c/capitale)] + 2,5%», diminuito dello 0,6%;

-    che con nota n. 78428 del 14.07.2009, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze, facendo seguito alla proposta delle regioni di poter determinare le risultanze del patto di stabilità 2008 anche con un metodo diverso rispetto a quello indicato negli schemi di decreto ministeriali determinato come differenza tra le spese finali 2005 e le spese cofinanziate dalla UE nel 2005, diminuita dell’1,8% e aumentata del 2,5%, ha rappresentato che:

-             entrambi i procedimenti di determinazione del patto di stabilità sono corretti dal punto di vista tecnico, pur dando luogo a differenti obiettivi programmatici;

-    che la facoltà di scelta da parte delle Regioni di determinare il proprio obiettivo programmatico con il metodo ritenuto più favorevole comporta un obiettivo programmatico complessivo diverso da quello ottenuto con l’applicazione di uno solo dei metodi, con conseguente necessità di dover reperire le risorse finanziarie compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica;

-    che è possibile scegliere tra il metodo di determinazione del patto di stabilità per l’anno 2008 previsto negli schemi di decreto ministeriali e con il metodo alternativo indicato dalla Conferenza delle Regioni, purché la metodologia sia adottata concordemente dalla generalità delle Regioni;

-    che non risultano adottati ulteriori atti o provvedimenti finalizzati alla determinazione dell’obiettivo programmatico 2009 in materia di patto di stabilità e che, al momento, resta valido lo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmesso con nota del 24 giugno 2009 prot. CSR 0002944 P-2.17.4.6,

Preso atto che la rideterminazione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2008 calcolato come «differenza, tra le spese finali 2005 e le spese cofinanziate dalla UE nel 2005, diminuita dell’1,8% e aumentata del 2,5%», ai sensi della lettera b) del punto precedente, comporterebbe, per la regione Abruzzo, il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008;

Considerato

-    che in assenza dell’adozione ed emanazione dei decreti ministeriali attuativi della disciplina in merito all’applicazione della base di calcolo per il patto di stabilità 2008, esiste conseguentemente incertezza in ordine alla definizione dell’obiettivo per il patto di stabilità 2009;

-    che la Giunta Regionale non ha disposto, al momento, provvedimenti autorizzativi a favore di Enti Locali, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per escludere dal loro saldo finanziario i pagamenti previsti dal comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 7-quater;

-    che, l’art. 77-ter, comma 15, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, nel caso di mancato rispetto da parte delle Regioni del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009, la seguente disciplina: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008 - 2011, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti”;

-    che, l’art. 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamato dall’art. 77-ter, comma 16 della stessa legge, ha altresì previsto che nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

-    che i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente;

-    che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità è uno degli adempimenti previsti per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale;

-    che pur in mancanza di atti e/o provvedimenti finalizzati a dare certezza all’interpretazione delle norme in materia di patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2009, è indispensabile e non ulteriormente procrastinabile procedere alla determinazione di norme e comportamenti finalizzati alla determinazione dell’obiettivo programmatico 2009 della Regione e alla definizione degli adempimenti strumentali per il perseguimento dell’obiettivo medesimo;

Ritenuto

-    di dover fissare il tetto programmatico 2009 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti) al complesso delle spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno 2008, [((ammontare degli impegni e pagamenti effettuati nell’anno 2005, diminuito dell’1,8 per cento) meno i finanziamenti correnti ed in c/capitale U.E. 2007) aumentato del 2,5 per cento], diminuita del 0,6 per cento, riportata nei modelli 2/09/CS e 2/09/CP che si allegano;- di dover limitare la spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, al tetto programmatico di spesa (impegni e pagamenti) come sopra calcolato e verificato relativamente ai capitoli di spesa rientranti nel patto di stabilità interno;

-    di dover demandare al Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive il monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dal tetto programmatico di spesa 2009;

Visto l’art. 36, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 che, al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, assegna alla Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale il coordinamento per l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti e la autorizza ad interrompere la registrazione degli impegni e la predisposizione dei mandati di pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati;

Rilevato che la Regione Abruzzo, per quanto riguarda impegni e pagamenti risultano rispettati, nell’anno 2008, i limiti imposti dal patto di stabilità interno come risulta dal «prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008», trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28 maggio 2009; modello, questo, allegato allo schema di decreto del Ministero attinente alla certificazione del rispetto patto di stabilità interno 2008 ;

Visto il punto 7 della deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 15 giugno 2009 recante “Art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del programma operativo per l’esercizio finanziario 2009” che dispone «… il rispetto del patto di stabilità costituisce un obiettivo per tutte le Direzioni e le Strutture Speciali di supporto regionale che, ciascuna per quanto di propria competenza, concorrono al rispetto dei limiti di spesa mediante razionalizzazione delle risorse assegnate e mediante assunzione di impegni/pagamenti per le spese …»;

Dato atto che il Direttore preposto alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge Regionale 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della regione Abruzzo”;

Vista la legge Regionale 30 aprile 2009 n. 6 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)”;

Udito il Relatore;

A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

-    di prendere atto che il patto di stabilità interno 2008 è stato rispettato e certificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA – Via XX Settembre 97 a mezzo raccomandata A.R. in data 28 maggio 2009, prot. RA60284, aggiornando tra l’altro, in data 01.06.2009, le risultanze finali, di cui agli allegati modelli, al sito web www.pattostabilità.rgs.tesoro.it;

-    di ribadire che, il rispetto del patto di stabilità interno 2009 costituisce obiettivo prioritario per tutte le Direzioni e le Strutture Speciali di supporto regionale;

-    di fissare il tetto programmatico 2009 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti) al complesso delle spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno 2008, [((ammontare degli impegni e pagamenti effettuati nell’anno 2005, diminuito dell’1,8 per cento) meno i finanziamenti correnti ed in c/capitale U.E. 2007) aumentato del 2,5 per cento], diminuita del 0,6 per cento, riportata nei modelli 2/09/CS e 2/09/CP che si allegano;

-    di dare mandato alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive di acquisire, da ciascuna Direzione Regionale e Struttura di Supporto, per quanto di propria competenza, le spese correnti e in conto capitale «a detrarre » riferite dai punti da S1 a S10 dei modelli 2/09/CS e 2/09/CP;

-    di stabilire che le Direzioni Regionali e le Strutture Speciali di Supporto devono far pervenire le suindicate informazioni, al competente Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive, entro quindici giorni dalla richiesta da parte di quest’ultima Direzione, al fine di permettere l’assunzione di eventuali misure specifiche di razionalizzazione e contenimento degli impegni e pagamenti per raggiungere il duplice obiettivo di contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, di assicurare il rispetto degli obblighi assunti;

-    di limitare impegni e pagamenti alle seguenti tipologie di spesa nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1.   spese del personale, rate di mutui, imposte e tasse;

2.             attuazione dei programmi comunitari in scadenza alla data del 31.12.2009 anche per le quote di cofinanziamento nazionale e regionale;

3.             pagamento di tutte quelle spese, il cui mancato assolvimento potrebbe arrecare danni patrimoniali e certi e gravi all’ente, ovvero grave nocumento alla collettività per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità e di sostegno istituzionale finanziati dalla Regione, nonché gli adempimenti derivanti da contenzioso legale;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a pagare ed impegnare tutte le spese riferite ai punti precedenti, previa disposizione di spesa motivata del dirigente del Servizio proponente la spesa stessa, nei limiti dell’«obiettivo annuale spese finali rideterminato» e riportato nei modelli 2/09/CS e 2/09/CP;

-    di comunicare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA – Via XX Settembre 97 Roma per opportune informazioni;

-    di demandare al Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive l’attività di monitoraggio delle spese soggette al patto di stabilità interno con l’interruzione dei pagamenti ed impegni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati;

-    di inviare la presente deliberazione al Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo.