Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1 di prendere atto, in riferimento alla avanzata richiesta di autorizzazione al subappalto per la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato per la realizzazione di parte dei fabbricati “M”, “T” e Direzionale, giusta nota prot. 56 del 29/05/2009 della Soc. Intermodale, della manifestata volontà congiunta (Soc. Arabona/CSA), per problematiche organizzative interne (al C.S.A.) non prevedibili all’atto della stipula del contratto, di ridurre il volume dei lavori affidati in subappalto, da € 1.750.000 a € 400.000, giusta nota prot. 81/09 del 07/08/2009 e atto integrativo al Contratto Principale (del 23/04/09), Prot. 82/09, sottoscritto in data 07/08/2009, tra la Soc. Arabona S.c.r.l. e C.S.A. (Consorzio Stabile Adriatico), di Pescara]. In tale ambito atteso il nuovo importo del subappalto per € 400.000 restano rideterminati in € 14.500 i relativi oneri per la sicurezza ricomresi nell’importo di € 400.000, come da Appendice al Contratto integrativo prot. 91/09 del 09/09/2009;
2 di formualre autorizzazione motivata, per la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, in coerenza con la precedente propria autorizzazione disposta “per l’intanto” come da nota prot. A 72881/DE£, del 03/07/2009, a ritenere subappaltati, al C.S.A. (Consorzio Stabile Adriatico) di Pescara e per esso alla consorziata ditta individuale Garofalo Francesco con sede in via dei Minatori, 25, 88837 Petilia Policastro (CR), parte dei suddetti lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara e opere esterne di collegamento alla viabilità principale e precisamente l’esecuzione di parte delle opere in conglomerato cementizio armato per la realizzazione di parte dei magazzini “M”, “T”, e Direzionale, classificando tali opere nella categoria OG1 per l’importo di € 400.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 14.500,00 per oneri di sicurezza, come da stipulato contratto del 23/04/2009 e relativo atto integrativo Rep. 82/09 del 707/08/2009 nonché Appendice al Contratto Integrativo, prot. 91/09 del 09/09/2009;
3. di autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, a subappaltare alla Soc. Ponteco S.r.l. con sede in via Giovanni XXIII, 7, 81059 Vairano Patenora F.ne Scalo (CE), parte dei suddetti lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara e opere esterne di collegamento alla viabilità principale” e precisamente la esecuzione di parte delle opere in conglomerato cementizio armato per la realizzazione di parte dei magazzini “M”, “T” e Direzionale, classificando tali opere nella categoria OG1 per l’importo di € 800.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 28.874,00 per oneri per la sicurezza;come da stipulato contratto Rep n. 76/09 dell’06/08/2009,
4. che:
- ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia comprensivo della verifica (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;
5. che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi dell’ imprese subappaltatrici;
6. di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;
7. di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;
8. di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
9. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini, per quanto di competenza nonché alle Imprese C.S.A. di Pescara, via Tirino, 67 [che provvederà in tal senso nei confronti della Consorziata Garofalo Francesco di Petilia Policastro via dei Minatori, 25 (CR)] nonché alla Soc. Ponteco S.r.l. di Vairano Patenora F.ne Scalo, via Giovanni XXIII, 7 (CE), interessati dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 10 settembre 2009
Il Dirigente del Servizio- RUP
Dott. Franco Costantini