Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1)   di dare atto, della costituzione della Società Consortile “ARABONA S.c. a r.l.” di San Giovanni Teatino (CH), ai sensi dell’art. 96 del vigente D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, giusta Atto Costitutivo Rep. n. 28222, Raccolta n. 9891, redatto, in data 23/01/2009, a mezzo Rogito Notaio Dott. Giovanni Di Pierdomenico in Pescara, registrato a Pescara al n. 1134, in data 27/01/2009, (ALL. 1), atto che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)   di dare atto, pertanto, che la indicata Soc. Consortile “ARABONA S.c. a r.l.” subentra, alla Soc. Intermodale s.r.l., nella esecuzione totale o parziale del contratto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, ma ai soli fini di mera esecuzione dei previsti lavori di “ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” in Comune di Manoppello, di cui alla Convenzione Rep n. 2961 del 10.01.2008, registrata all’Ufficio Registro di L’Aquila in data 14/01/2008 al n. 10 serie 1;

3)   di dare atto che la indicata Soc. “ARABONA S.c. a r.l.”, che risulta partecipata dalle stesse società dell’ATI [giusta Atto Costitutivo Rep. n. 43116, Raccolta n. 7564, redatto, in data 20/10/2008, a mezzo Rogito Notaio Dott. Giuseppe Tragnone in Chieti, registrato in Chieti al n. 4529, in data 30/10/2008, (ALL. 2) inerente alla costituzione, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 95 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, del R.T.I. formato dalle Società “Toto S.p.a.”(mandante) con sede legale in Chieti e “Di Vincenzo Dino & C. S.p.a.” (mandataria) con sede legale in San Giovanni Teatino (CH)], provvederà, fra l’altro, alla stipula dei contratti di subappalto, secondo disciplina di legge, previa autorizzazione della Regione nonché a tener conto, per le prestazioni di lavoro eseguite, nei termini Fiscali/tributari, del parere (ALL. 4) prot. 915-11950/2009 del 12/05/2009 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo su interpello proposto dalla Soc. Intermodale s.r.l., allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)   di dare, altresì, atto che rimane comunque in capo alla indicata Società “INTERMODALE s.r.l.” di San Giovanni Teatino (CH), la unitarietà di interlocuzione e unicità di responsabilità, quale Concessionario a tutti gli effetti di legge, di cui alla stipulata Convenzione n. Rep 2961 del 10.01.2008, nei confronti della Regione (Ente concedente), come disciplinato dalla indicata convenzione e relativi allegati;

5)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, se non quelli già previsti e disposti nell’ambito dell’approvata e sottoscritta citata Convenzione Rep. n. 2961 del 10.01.2008;

6)   di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

7)   di disporre, altresì, che copia del presente provvedimento verrà trasmesso per ogni seguito di competenza:

-    alla costituita Società Consortile “ARABONA S.c. a r.l.” di San Giovanni Teatino (CH);

-    alla Soc. di progetto “INTERMODALE s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH);

-             all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici - Osservatorio Regionale dei LL.PP.;

-    alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-    al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

Pescara li, 29.06.2009

Il Dirigente e RUP

Dott.Franco Costantini