IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 della L.R. 32/2007
1. All'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 32/2007 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, dopo le parole “collettivi nazionali” sono aggiunte le parole “gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale”.
2. All'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 32/2007, dopo “l'educatore professionale” aggiungere la parola “fisioterapista”.
3. All'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 32/2007 sono soppresse le parole “studi medici, odontoiatrici e”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 26 Settembre 2009
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi