IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all’art. 6 della L.R. 146/1996

1.   L’art. 6 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”, è sostituito dal seguente:

“Art. 6
Strumenti di programmazione delle aziende

1.   Sono strumenti della programmazione:

a)   il piano strategico;

b)   il bilancio pluriennale di previsione;

c)   il piano programmatico di esercizio, costituito da:

1) il bilancio economico preventivo annuale;

2) il piano annuale di organizzazione;

3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale”.

Art. 2
Modifiche all’art. 7 della L.R. 146/1996

1.   Al primo comma dell’art. 7 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “del budget” sono soppresse.

2.   I commi 5 e 6 dell’art. 7 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 3
Modifiche all’art. 19 della L.R. 146/1996

1.   I commi 3, 3-bis, 4, 4bis, 4ter, 5, 6 e 7 dell’art. 19 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 4
Inserimento dell’art. 20 bis della L.R. 146/1996

1.   Dopo l’art. 20 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

“Art. 20 bis
Approvazione degli strumenti di programmazione

1.   Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta Regionale per l’approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione competente della Giunta Regionale.

2.   Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:

a)       verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con:

1) gli indirizzi programmatici regionali;

2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

3) i criteri di gestione di cui all’art. 4 della presente legge;

b)       emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;

c)   il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruità stabiliti nella lett. a).

3.   Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda interessata. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti dall’Azienda USL entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4.   La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2. Il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.

5.   Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio finanziario di riferimento, l’Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l’esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione.

6.   La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e smi».

Art. 5
Modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute
- Piano sanitario regionale 2008-2010)

1.   Al punto 3, paragrafo 3.1., della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, recante “Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010”, il periodo “la Giunta regionale, con proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la gestione del passaggio al nuovo assetto aziendale” è sostituito con il seguente “la Giunta regionale con proprio atto nomina, entro il trenta settembre 2009, due Commissari straordinari e quattro sub commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della Regione o di una ASL regionale che pongono in essere gli atti necessari per l'attivazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 e dell'Azienda Sanitaria Locale 2, anche al fine di predisporre gli strumenti di programmazione nei termini e con le modalità previste dalla L.R. n. 146/96. A decorrere dal 1° ottobre 2009 i contratti dei Direttori generali, dei Direttori amministrativi e dei Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali di Avezzano - Sulmona, Chieti, L'Aquila e Lanciano - Vasto, sono risolti ope legis con conseguente decadenza automatica dagli incarichi rivestiti”.

2.   Ai Commissari straordinari è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Unità Sanitarie Locali.

3.   Le disposizioni di cui all'art. 3bis, comma 11, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari straordinari".

Art. 6
Modifiche all’art. 28 della L.R. 146/1996

1.   L’art. 28 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 28
Il sistema di budget

1.   Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, le Aziende si dotano di opportuni sistemi di programmazione budgetaria. Nella definizione del budget le Aziende si ispirano al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l’autonomia organizzativa, anche di tipo territoriale, quali i distretti sanitari di base, così come previsto dagli strumenti della programmazione regionale.

2.   Il budget è articolato per centri di responsabilità secondo modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna Azienda. Per ogni centro di responsabilità sono esplicitati i programmi di attività e il fabbisogno di risorse concordati per l’esercizio di riferimento.

3.   La Giunta regionale con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale definisce le specifiche di base sui contenuti minimi e sull’articolazione del budget delle Aziende”.

Art. 7
Modifiche all’art. 35 della L.R. 146/1996

1.   L’art. 35 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 35
Acquisto di beni e servizi in economia

1.   I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale 1.10.2007, n. 34.

2.   Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi devono avvenire secondo modalità improntate a criteri di semplificazione, tempestività, economicità, efficacia ed efficienza e di continuità dei servizi, oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.

3.   Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali. Detta soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di adeguamento previsto dal D.Lgs. 163/2006.

4.   Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 , il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all’ordinamento e all’organizzazione dell’Azienda.

5.   Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 (ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), l’acquisizione di beni o servizi in economia può avvenire:

­       mediante amministrazione diretta;

­       mediante procedura di cottimo fiduciario;

­    con sistema misto e, cioè in parte mediante amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.

6.             L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di rilevazione più idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero tramite la consultazione del mercato elettronico,oppure mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006.

7.             L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a)       risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b)       necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c)       prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d)       urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

8.             Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”.

Art. 8
Modifiche all’art. 36 della L.R. 146/1996

1.   L’art. 36 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 36
Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali

1.   Nel rispetto delle norme contenute nell’art. 35, il Direttore Generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle modalità di esecuzione degli acquisti in economia.

2.             All'effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte del Direttore generale, delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.

3.   Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro è possibile a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.”

Art. 9
Modifiche all’art. 38 della L.R. 146/1996

1.   I commi 3, 4, 4ter dell’art. 38 della L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 10
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 26 Settembre 2009

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi