IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 13 bis della Legge Regionale 26.7.1983 n. 54;

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni alla coltivazione della cava in oggetto in favore della ditta Moviterra, con sede in C.da Colle Ciafardone di Pianella (PE), espresso dalla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 (di cui all’art. 2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 26.03.2009;

Vista l’istanza 03.08.2009, prot. 10273 del 06.08.2009, con la quale la ditta Moviterra chiede l’applicazione dell’articolo 13 bis della L.R. 54/83 in merito agli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione con il Comune di Cepagatti;

Vista la richiesta di stipula di convenzione inoltrata dalla ditta Moviterra al Comune di Cepagatti in data 21.05.2009;

Preso atto che sono trascorsi 60 giorni dalla richiesta su citata senza che sia stato raggiunto un accordo con il Comune interessato;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

Ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 26.07.2983 n. 54 la ditta Moviterra, con sede in C.da Colle Ciafardone di Pianella (PE), è obbligata verso il Comune di Cepagatti per gli impegni indicati nella convenzione allegata alla presente determinazione, della quale fa parte integrante, redatta sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 60 del 30.01.2006 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 16 del 15.03.2006.

Articolo 1

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

Segue allegato