GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 Luglio 2007 recante “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “, comprendente, per l’Abruzzo, le seguenti ZPS:

-    IT7110128 Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga;

-    IT7110130 Sirente-Velino (compreso il territorio escluso dai confini del suddetto parco con L.R. 7 marzo 2000, n. 2003);

-    IT7110207 Monti Simbruini;

-    IT7110132 Parco nazionale d’Abruzzo (con esclusione del territorio interessato dall’ampliamento di cui al DPR 24 gennaio 2000);

-    IT7110129 Parco nazionale Majella;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996", con la quale il nostro Paese recepisce l’Accordo stesso;

Visto l’art. 2 della suddetta legge, che stabilisce: "Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso”;

Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 del sopra citato DPR 357/97 e s.m.i. che attribuiscono alle Regioni la competenza ad adottare, per le ZSC e per le ZPS, “le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali delle specie presenti nei siti”;

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione Europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della Direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat", nonché prevede, ai sensi dell'art. 4, per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat;

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, modificato con Decreto dello stesso Ministero 22 Gennaio 2009;

Vista la Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26 “ Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali” con cui la Regione Abruzzo ha dato attuazione all’art. 5 del DPR 8 Settembre 1997, n. 357 e s.m.i.;

Ritenuto di recepire il Decreto 17 Ottobre 2007, n. 184 e s.m.i., mediante l’approvazione dei divieti e degli obblighi riportati nell’Allegato A “Misure di conservazione valide per tutte le ZPS”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’art. 4 commi 1 e 2 e l’art. 6 del decreto 17 Ottobre 2007, n. 184 e s.m.i., che prevedono rispettivamente l’assegnazione delle ZPS ad una o più delle tipologie elencate nell’Allegato 1 dello stesso Decreto e la definizione, per ciascuna delle tipologie ambientali, di specifici obblighi, divieti, regolamentazioni e attività da favorire;

Ritenuto, successivamente ad analisi ambientali e in base a corrispondenza epistolare intercorsa con gli Enti parco interessati, di attribuire a ciascuna ZPS le tipologie ambientali riportate nell’Allegato B “Tipologie ambientali delle ZPS e relative misure di conservazione”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvandone i divieti e gli obblighi per esse previsti;

Preso atto che l’individuazione delle tipologie ambientali saranno comunicate, come previsto dal citato decreto, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare successivamente all’approvazione del presente atto;

Preso atto che nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali valgono le misure di conservazione di ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le ZPS;

Ritenuto, in attesa della designazione come ZSC dei SIC attraverso apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato d’intesa con la Regione Abruzzo (art. 3 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i.) di rimandare a successivo provvedimento l’adozione dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le ZSC definiti dal citato Decreto Ministeriale;

Visti gli art. 2 comma 2 e 3 comma 2 dello stesso Decreto, sulla base dei quali, per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente atto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti;

Visto, in particolare, gli art. 2 comma 3 e 3 comma 4 del citato Decreto, sulla base dei quali per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta;

Preso atto che il citato Decreto è stato recepito della maggior parte delle Regioni italiane;

Valutata dunque la necessità, per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS della Regione Abruzzo, di procedere all’adozione delle misure di conservazione contenute negli Allegati A e B della presente deliberazione, recependo in tal modo la normativa nazionale e comunitaria;

Visto l’all. C relativo ai rapporti intercorsi con gli Enti interessati;

Ritenuto, pertanto, di recepire e dare attuazione al decreto sopra citato, al fine di tutelare specie ed habitat protetti dalle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE garantendo così anche l’effettiva applicabilità di quanto previsto dalla nuova programmazione 2007-2013 definita dal Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio CEE;

Ritenuto necessario che tali misure siano adeguatamente recepite negli strumenti di pianificazione e di programmazione di settore e del territorio;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione delle attività da regolamentare e da favorire secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato Decreto, successivamente a concertazione con gli enti interessati e tenendo conto delle discipline di settore coinvolte;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Conservazione della Natura e A.P.E. ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico e amministrativo apponendo in calce la propria firma

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e s.m.i., i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS riportate nell’Allegato A “Misure di conservazione valide per tutte le ZPS”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di approvare, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Decreto citato, l’attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali e i relativi obblighi e divieti così come riportati nell’Allegato B “Tipologie ambientali delle ZPS e relative misure di conservazione”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.   di rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle regolamentazioni e delle attività da favorire previste dagli artt. 5 e 6 del sopra citato Decreto, che saranno elaborate in collaborazione con gli enti competenti al fine di integrarle con le discipline di settore coinvolte;

4.   di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Seguono allegati