LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui all’Accordo sancito il 22.2.2001 in sede di conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, stabilendo inoltre che con la stessa procedura è disciplinata per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria, che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
Visto l’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003, con il quale si è provveduto a disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura dell’Operatore socio-sanitario, di cui al riferito articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 22.03.2002 con cui si è recepito il riferito provvedimento 22 febbraio 2001 “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” e si è, al contempo, proceduto all’approvazione delle Linee guida regionali per la formazione dell’operatore socio-sanitario;
Vista, altresì, la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 374 del 29.05.2002, con cui si è provveduto a modificare parzialmente le riferite linee guida, approvate con la deliberazione n. 151/2002;
Considerato che il richiamato Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003 prevede, al punto 1.1, che “per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 2 dell’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare l’organizzazione dei moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria per gli Operatori socio-sanitari, in conformità a quanto previsto dall’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003;
Atteso che in relazione a quanto sopra, la struttura competente della Direzione Politiche della Salute ha predisposto apposito documento recante disposizioni per la disciplina dell’organizzazione dei moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria per gli Operatori socio-sanitari e che su tale documento, dopo ampia e approfondita discussione, è stata raggiunta l’intesa, nel corso della riunione del 15 luglio 2009, fra il Componente la Giunta preposto alla Direzione Politiche della Salute e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità, mediante la stipula di apposito protocollo d’intesa allegato al presente provvedimento;
Considerato che nel riferito Protocollo d’intesa stipulato il 15.7.2009 si prevede espressamente che l’Assessore alle Politiche della Salute si impegna a portare all’attenzione della Giunta Regionale gli allegati documenti, tra cui quello recante disposizioni per la disciplina dell’organizzazione dei moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria per gli Operatori socio-sanitari, per la loro approvazione;
Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa nonché della conformità della presente proposta di deliberazione alla legislazione vigente, che sono attestate dalla firma del Direttore Regionale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
per le motivazioni di cui in narrativa
- di recepire l’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003, con il quale si è provveduto a disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura dell’Operatore socio-sanitario, di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;
- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il documento recante le indicazioni per la disciplina dell’organizzazione dei moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria per gli Operatori socio-sanitari, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché l’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria”, di cui allegato B al presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue Allegato