LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui all’Accordo sancito il 22.2.2001 in sede di conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 22.03.2002 con cui si è recepito il riferito provvedimento 22 febbraio 2001 “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” e si è, al contempo, proceduto all’approvazione delle Linee guida regionali per la formazione dell’operatore socio-sanitario;

Vista, altresì, la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 374 del 29.05.2002, con cui si è provveduto a modificare parzialmente le riferite linee guida, approvate con la deliberazione n. 151/2002;

Considerato che, a distanza di sette anni dall’approvazione delle richiamate Linee guida regionali per la formazione dell’Operatore Socio-Sanitario, anche alla luce delle risultanze dell’incontro tenutosi il 26.3.2009 con i Direttori dei corsi di formazione per Operatore socio-sanitario delle Aziende USL regionali, è apparso opportuno procedere ad una revisione delle stesse sia al fine di abrogare alcune disposizioni in esse contenute da ritenersi ormai superate e non più applicabili in quanto facenti riferimento a fattispecie i cui termini applicativi cronologici sono scaduti, sia al fine di introdurre una previsione che possa fungere da criterio lato sensu selettivo rispetto alle domande di partecipazione ai corsi di Operatore socio-sanitario al fine di snellire così il procedimento istruttorio relativo all’esame delle domande medesime, stabilendosi la possibilità di previsione nel bando per l’ammissione ai corsi del versamento di una somma di denaro a titolo di contributo spese non rimborsabili;

Rilevato che, più specificatamente, in relazione a quanto appena esposto, si è ritenuto necessario modificare le riferite Linee guida regionali procedendo all’abrogazione delle disposizioni contenute ai punti 3.1 ultimo periodo, 4.4, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 12.2 e aggiungendo al punto 8, il cui titolo viene mutato nel seguente “Pubblicazione bando per l’ammissione ai corsi e previsione contributo spese per selezione”, il punto 8.4 col seguente testo “Le Aziende USL possono prevedere nel bando, come requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, il versamento di una somma non superiore a euro 20,00 a titolo di contributo spese non rimborsabili, indicandone e specificandone le relative modalità di pagamento. In tal caso la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma stabilita dall’Azienda dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al corso. Le somme introitate a titolo di contributo spese non rimborsabili sono destinate alle esigenze dell’attività didattica inerente lo svolgimento dei corsi in questione”.

Atteso che in relazione a quanto sopra evidenziato, la struttura competente della Direzione Politiche della Salute ha predisposto apposito documento recante le nuove linee guida per la formazione dell’Operatore socio-sanitario con le modifiche sopra richiamate e che su tale documento, dopo ampia e approfondita discussione, è stata raggiunta l’intesa, nel corso della riunione del 15 luglio 2009, fra il Componente la Giunta preposto alla Direzione Politiche della Salute e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità, mediante la stipula di apposito protocollo d’intesa allegato al presente provvedimento;

Considerato che nel riferito Protocollo d’intesa stipulato il 15.7.2009 si prevede espressamente che l’Assessore alle Politiche della Salute si impegna a portare all’attenzione della Giunta Regionale gli allegati documenti, tra cui quello recante le riferite linee guida per la formazione dell’Operatore socio-sanitario modificate, per la loro approvazione;

Considerato, altresì che, dopo un periodo biennale di sospensione dei riferiti corsi (per gli anni 2008 e 2009), si ritiene opportuno riavviare la formazione degli Operatori socio-sanitari a partire dal prossimo anno scolastico 2010 (gennaio – dicembre 2010) e fissare nel numero di 90 per ciascuna Azienda USL regionale gli Operatori socio-sanitari da formare per la riferita annualità;

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa nonché della conformità della presente proposta di deliberazione alla legislazione vigente, che sono attestate dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni di cui in narrativa

-    di abrogare i punti 3.1 ultimo periodo, 4.4, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 12.2 delle Linee guida regionali per la formazione dell’operatore socio-sanitario, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 22.03.2002;

-    di aggiungere al punto 8 delle riferite Linee guida regionali per la formazione dell’operatore socio-sanitario, che muta il titolo in “Pubblicazione bando per l’ammissione ai corsi e previsione contributo per spese per selezione”, il punto 8.4 con il seguente testo:

      “8.4 Le Aziende USL possono prevedere nel bando, come requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, il versamento di una somma non superiore a euro 20,00 a titolo di contributo spese non rimborsabili, indicandone e specificandone le relative modalità di pagamento. In tal caso la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma stabilita dall’Azienda dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al corso. Le somme introitate a titolo di contributo spese non rimborsabili sono destinate alle esigenze dell’attività didattica inerente lo svolgimento dei corsi in questione”;

-    di approvare, in esito alle suddette abrogazioni ed alla suddetta aggiunta, le nuove Linee guida regionali per la formazione dell’Operatore socio-sanitario nel testo aggiornato, così come riportato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al modello di attestato di cui all’allegato “B”;

-    di fissare nel numero di 90 per ciascuna Azienda USL regionale gli Operatori socio-sanitari da formare per l’anno scolastico 2010;

-    la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato