Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI APPROVARE ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i, art. 208, della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., art. 45, del Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 il progetto presentato dalla Ditta DI GIACINTO ENNIO – Sede Legale: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - 64026 – Via Santa Caterina n. 10 - per l’ampliamento, l’integrazione delle attività, e la gestione del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e stoccaggio e recupero di rifiuti prodotti da terzi, sito nella Zona Industriale Sammaccio del Comune di Notaresco (TE), e identificabile al Foglio 31 Particelle 219 (ex 166) – 212 - 167 – 107 – 171, con superficie complessiva pari a circa 13.452 mq, e una potenzialità di seguito specificata:

 

Attività

Superficie

Riferimenti catastali e progettuali

Operazioni

Potenzialità

1) Trattamento veicoli fuori uso

 

 

 

 

8.830 mq

 

Foglio: n. 31

Particelle: n. 219 e n. 107

Area : 1 e 4

 

R13 - D15

 

2.250 veicoli/anno

2) Stoccaggio senza trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

 

R13 - D15

500 t/anno

3) Stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi

 

2.442 mq

Foglio: n. 31

Particelle: n. 171

Area : 3

R13 – R4

16.400 t/anno

 

Operazioni autorizzate:

-    R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

-    R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

-    D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).;

dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

in conformità alla documentazione indicata in premessa e di seguito riportata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Anno 2006

Dott. Luigi Lavalle – Dott. Geologo Adriana Cavaglià – Valà Ing. Remo – Ditta Di Giacinto Ennio;

 

Allegato 1) Domanda datata 20.12.2006;

Allegato 2) Richiesta attivazione della procedura di VIA datata 20.12.2006;

Allegato 3) Richiesta di pronuncia di compatibilità Ambientale;

Allegato 4) Ordine di bonifico n. 0057463 del 21.12.2006 della Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano;

Allegato 5) Relazione tecnica previsione di valutazione di impatto acustico datata 10.11.2006;

Allegato 6) Relazione – Sintesi non tecnica datata 20.12.2006;

Allegato 7) Relazione – Valutazione di impatto ambientale datata 20.12.2006;

Allegato 8) Relazione tecnica datata 06.11.2006;

Allegato 9) Relazione Geologica;

Allegato 10) Tavola – Computo metrico estimativo;

Allegato 11) Tavola O – Corografia, Stralcio P.R.P. , Stralcio P.T.P., Stralcio P.A.I., Stralcio P.R.G.;

Allegato 12) Tavola 1 – Stralcio P.R.G., Planimetria catastale, Planimetria complessiva;

Allegato 13) Tavola 2 – Planimetria complessiva,

Allegato 14) Tavola 3 – Planimetrie – Smaltimento acque;

Allegato 15) Tavola 4 – Planimetria – Profilo complessivo;

Allegato 16) Tavola 5 – Lay-out Area 1 (Zona ampliamento), Area 2;

Allegato 17) Tavola 6 – Lay-out Area 4 (Zona nuova) area 3;

Allegato 18) Tavola 7 – Planimetrie – Piante – Particolari;

 

Anno 2007

Dott. Luigi Lavalle – Ing. Valà Remo;

Allegato 19) Integrazione Relazione Tecnica;

Allegato 20) Legenda;

Allegato 21) Comune di Notaresco – Area “gestione del territorio” – “Sportello Unico delle imprese” – Pratica edilizia n. 102/2006 – datata 03.07.2007 – ATTO UNICO N. 15/2007”;

Allegato 22) Comune di Notaresco – Area “gestione del territorio” – “Sportello Unico delle imprese” – Pratica edilizia n. 100/2006 – datata 23.08.2007 – ATTO UNICO N. 19/2007”;

Allegato 23) Visura catastale datata 26.09.2007;

Allegato 24) Tavola 1 – Stralcio P.R.G. – Planimetria Catastale – Planimetria complessiva;

Allegato 25) Tavola 2 – Planimetria complessiva;

Allegato 26) Tavola 3 – Planimetrie smaltimento acque;

Allegato 27) Tavola 4 – Planimetria profilo complessivo;

Allegato 28) Tavola 5 – Lay-out Area 1 (Zona ampliamento) – Area 2;

Allegato 29) Tavola 6 – Lay-out area 4 (Zona nuova) – Area 3;

Allegato 30) Tavola 7 – Planimetria distribuzione codici C.E.R.;

Anno 2009

Dott. Luigi Lavalle – Ing. Valà Remo;

Allegato 31) Integrazione Relazione Tecnica;

Allegato 32) Tavola n. 6 – Lay-out (Area 4 –Zona nuova) – Area 3;

Allegato 33) Comune di Notaresco – Area “gestione del territorio” – “Sportello Unico per l’edilizia” – Pratica edilizia n. 61/2008– datata 29.05.2009 – Permesso di costruire N.  37/2009”;

2)   DI AUTORIZZARE la Ditta DI GIACINTO ENNIO alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   DI STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, fatti salvi gli esiti della nota di chiarimenti da parte del Comune di Notaresco, come riportato in premessa, da trasmettere allo scrivente Servizio, da parte dello stesso Comune, prima dell’avvio dei lavori di ampliamento oggetto del presente provvedimento;

4)   di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto da comunicare nelle forme di cui al successivo punto 5), nella sua nuova configurazione ampliata, di cui al presente provvedimento:

4.1) la Determina Dirigenziale regionale n. DF3/96 del 18.10.2005 avente valore di anni 5 (cinque) con scadenza naturale al 18.10.2010 è da intendesi revocata, salvo eventuali richieste di proroga, a causa del protrarsi dei lavori per la realizzazione della variante in oggetto, su cui lo Scrivente servizio si riserva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti;

4.2) le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti prodotti da terzi, già oggetto di provvedimento della Provincia di Teramo n. 109 del 28.06.04, e n. 153 del 17.02.09, con scadenza dopo cinque anni dal 22/06/04, possano  aver luogo, previa comunicazione nelle forme stabiliti al successivo punto 5);

5)   DI ADEMPIERE NELLA FASE DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO A QUANTO SOTTOINDICATO:

      In attesa delle direttive previste all’art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, si prescrive quanto segue:

5.1 Limitatamente alla fase di costruzione dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.

5.2 Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l’invio della comunicazione di avvio dell’impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, preceduta dall’invio all’Autorità Competente:

a.   della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;

b.   di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-       l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,

-       l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,

-    il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

5.3 Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

a.   la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

b.   la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;

c.       l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

d.   il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

e.       l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;

f.    le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

6)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s. m. i. e dalla Legge Regionale n. 45/2007 e s.m.i.;

7)   di autorizzare la Ditta DI GIACINTO ENNIO in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:

      della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali, Storico Architettonici e V.I.A. – Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila

7.1) Divieto di utilizzare il piazzale destinato al parcheggio antistante, ricadente nella particella catastale 212, come abbancamento di qualsiasi materiale comunque riconducibile all’attività di autodemolizione.”;

      dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo

7.2) per l’attività di autodemolizione:

-    I criteri di gestione dell’impianto di autodemolizione dovranno essere conformi a quanto disciplinato dall’Allegato 1 al D. Lgs 209/2003;

-    Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia la Ditta dovrà uniformarsi a quanto disciplinato dalla L.R. n. 17 del 24/11/2008.

7.3) per l’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi:

-    Per quanto riguarda le caratteristiche delle materie prime secondarie ottenute a seguito delle operazioni di recupero (R 4), come disciplinato dal comma 3, art. 181 bis del Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n. 4 e s. m. i., esse dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal   D. M. 05/02/1998 e s. m. i., per singola tipologia di rifiuto;

-    I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso dovranno essere gestiti in conformità a quanto disposto dall’Allegato 2 al D. Lgs. 151/2005. In particolare, come previsto nella lettera f), punto 1.2.2, Allegato 2 al D. Lgs. 151/2005, la Ditta dovrà predisporre un’idonea copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento dei RAEE, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero. Tale copertura dovrà essere utilizzata, qualora ritenuto necessario, anche per il trattamento delle altre tipologie di rifiuto per le quali la Ditta chiede l’autorizzazione.

-    Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia la Ditta dovrà uniformarsi a quanto disciplinato dalla L.R. n. 17 del 24/11/2008.

-    I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti stessi.

8)   di autorizzare la Ditta DI GIACINTO ENNIO ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), per le tipologie di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencati:

ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE

Codici C.E.R. in entrata all’impianto:

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

16 01 04*

Veicoli fuori uso

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

 

Per una potenzialità complessiva di 2.250 veicoli/anno

Codici C.E.R. pericolosi derivanti dall’attività di autodemolizione

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

 

13 01 10 *

Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

13 01 11 *

Oli sintetici per circuiti idraulici

13 02 05 *

Scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 *

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 *

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabili

13 05 06 *

Oli prodotti dalla separazione olio – acqua

13 07 01 *

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 *

Petrolio

13 07 03 *

Altri carburanti (comprese le miscele)

14 06 01 *

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 03

Pneumatici fuori uso

16 01 07 *

Filtri dell’olio

16 01 08 *

Componenti contenenti mercurio

16 01 09 *

Componenti contenenti PCB

16 01 10 *

Componenti esplosivi (per esempio air bag)

16 01 11 *

Pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelli di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 *

Liquidi per freni

16 01 14 *

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

Serbatoi per gas liquido

16 01 17

Metalli ferrosi

16 01 18

Metalli non ferrosi

16 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 21 *

Componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 06 01 *

Batterie al piombo

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05 *

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07 *

Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

19 10 04

Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO SENZA TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI TERZI

(zona di stoccaggio interno capannoni “area 1 e 4”)

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

 

 

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 01 07*

Filtri dell’olio

16 01 10*

Componenti esplosivi

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto

16 01 21*

Componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 06 01*

Batterie al piombo

 

Per una potenzialità complessiva di 500 t/anno

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI TERZI

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

02 01 10

rifiuti metallici

R13 – R4

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13

04 02 09

rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

R13

07 02 13

rifiuti plastici

R13

10 02 10

scaglie di laminazione

R13 – R4

10 03 02

frammenti di anodi

R13

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

R13

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

R13 – R4

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

R13 – R4

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

R13 – R4

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

R13 – R4

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

R13

12 01 13

rifiuti di saldatura

R13 – R4

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

R13

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

R13

12 01 21

corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

R13 – R4

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R4

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

R13

15 01 02

imballaggi in plastica

R13

15 01 04

imballaggi metallici

R13 – R4

15 01 05

imballaggi in materiali compositi

R13

15 01 06

imballaggi in materiali misti

R13

15 01 07

imballaggi in vetro

R13

15 01 09

imballaggi in materia tessile

R13

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

R13

16 01 03

pneumatici fuori uso

R13

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

R13

16 01 16

serbatoi per gas liquido

R13

16 01 17

metalli ferrosi

R13 – R4

16 01 18

metalli non ferrosi

R13 – R4

16 01 19

plastica

R13

16 01 20

vetro

R13

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

R13 – R4

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

R13 – R4

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

R13 – R4

17 02 02

vetro

R13

17 02 03

plastica

R13

17 04 01

rame, bronzo, ottone

R13 – R4

17 04 02

alluminio

R13 – R4

17 04 03

piombo

R13 – R4

17 04 04

zinco

R13 – R4

17 04 05

ferro e acciaio

R13 – R4

17 04 06

stagno

R13 – R4

17 04 07

metalli misti

R13 – R4

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

R13 – R4

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

R13 – R4

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

R13 – R4

19 12 02

metalli ferrosi

R13 – R4

19 12 03

metalli non ferrosi

R13 – R4

19 12 04

plastica e gomma

R13

19 12 05

vetro

R13

20 01 02

vetro

R13

20 01 34

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

R13

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

R13 – R4

20 01 39

plastica

R13

20 01 40

metallo

R13 – R4

20 03 07

rifiuti ingombranti

R13 – R4

 

Per una potenzialità complessiva di 16.400 t/anno

9)   di prescrivere, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

9.1) Effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui allegato I,  punto 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.;

9.2) Effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I punto 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o di altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

9.3) Rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

9.4) Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

9.5) Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

10) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7, e 8 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è consentito:

10.1) Il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

10.2) Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

10.3) L’utilizzazione, da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

11) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

11.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

11.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

11.3) Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

11.4) E’ vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

12) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

13) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

14) di richiamare la Ditta Autodemolizione DI GIACINTO ENNIO autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, al VIII Settore Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche siti contaminati dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

15) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)  alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b    alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

16) DI OBBLIGARE LA DITTA:

16.1) di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

16.2) di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 790 del 03.08.2007  e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

16.3) al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

17) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

18) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Ditta Autodemolizioni DI GIACINTO ENNIO Sede Legale: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - c.a.p. 64026 – Via Santa Caterina n. 10 – Sede Operativa: Zona Industriale Sammaccio – Comune di Notaresco (TE) – c.a.p. 64024;

19) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Notaresco (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo e al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico di Teramo; 

20) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

21) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini