L’AUTORITA’ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009

Omissis

RILASCIA
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i.

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

al Consorzio di Bonifica Centro relativamente all’impianto di trattamento di reflui liquidi ubicato in località Salvaiezzi nel Comune di Chieti identificabile nel N.C.T. del Comune stesso, come riportato nella nota del Consorzio prot. n. 2021 del 25.03.2009, e di seguito specificato:

 

Foglio

Particella

Proprietà

Superficie totale (mq)

Superficie occupata dall’impianto (mq)

12

4066

Consorzio

9.255

9.255

12

4067

Consorzio

18.910

18.910

12

397

Consorzio

560

560

12

609

Consorzio

60

60

12

4239

Relitto di acque esenti (Fosso Sant’Antonio intubato)

12

263

Consorzio in via di definizione

1.820

910

12

264

Comune di Chieti

2.000

2.000

12

265

Comune di Chieti

2.090

2.090

12

266

Comune di Chieti

2.080

2.080

12

267

Comune di Chieti

2.000

2.000

11

4116

Comune di Chieti

3.248

2.310

Totale superficie mq

42.023

40.175

 

Potenzialità impianto

 

Linee produzione

Tipo di prodotto

Potenzialità massima di trattamento

Quantità prodotta nell’anno di riferimento (2007)

Linea produzione acqua depurata da reflui civili (NON IPPC)

Acqua depurata  per lo scarico in corpo idrico superficiale

14.630.000 mc/anno

8.700.000 mc

Linea produzione acqua parzialmente depurata da rifiuti liquidi (IPPC)

Acqua parzialmente depurata ed inviata in testa all’impianto NON IPPC per essere totalmente depurata

220.000  mc/anno

63.590 mc

 

Per la planimetria generale dell’impianto si rimanda all’allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1

AUTORIZZAZIONE AVENTE VALORE DI A.I.A. N. 43/34 del 31.03.2008

Il presente provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Avente Valore di A.I.A. n. 43/34 del 31.03.2008 che si intende quindi revocata a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 2

VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di emanazione;

Omissis

Art. 18

TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio di Bonifica Centro, Via Gizio n. 36 del Comune di Chieti;

b)   Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici della Direzione Protezione Civile e Ambiente, sede di Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli artt. 1 e 2.

Nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’AUTORITà COMPETENTE

Ing. Carlo Visca