il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus”con sede in L’Aquila;

Vista l’istanza dell’1/7/2009 presentata dal Presidente e legale rappresentante della “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus”con sede in L’Aquila, Via Michele Jacobucci, n. 4, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto l’Atto costitutivo della Fondazione del 19 maggio 2009, a rogito del dott. Antonio Battaglia, notaio in L’Aquila, rep. n. 123646, racc. n. 37228 e lo Statuto, allegato “A” del medesimo atto;

Accertata, sulla base dello Statuto della Fondazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della  “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus”con sede in L’Aquila, si sono realizzati per il tramite di una Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 luglio 2009;

Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della  Fondazione, quali quelle di attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalità della popolazione colpita dal sisma assicurando alla stessa ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 30/7/2009 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus” con sede in L’Aquila”, da parte delle competenti Direzioni regionali;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus”con sede in L’Aquila, e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

decreta

per le motivazioni espresse in premessa:

-    di concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus”, con sede in L’Aquila, Via Michele Iacobucci n. 4;

-    di iscrivere la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1991 n. 1199.

L’Aquila, lì 10.08.2009

Il Presidente

Giovanni Chiodi

Segue allegato