GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:

-    l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-    l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-    l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino;

Vista la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:

-    l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;

-    l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

Vista la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di seguito Autorità di Bacino) ed in particolare:

-    l’art. 5, comma 1, lettera p-bis) che dispone al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di proporre alla Giunta Regionale l’adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale;

-    l’art. 13, comma 2, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i.;

-    l’art. 13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di Bacino;

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, ed art. 6 bis, comma 1, della L.R n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1)   l’Autorità di Bacino ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, i Progetti di Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

2)   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1386 in data 29.12.2004 pubblicata sul BURA n. 8 del 04.02.2005:

a.   ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. n. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 83/18 e s.m.i, i Progetti di Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”costituiti da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati;

b.   ha approvato gli Atti di Indirizzo e Direttive relativi al Piano “Difesa dalle Alluvioni” e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” validi ed efficaci per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici di rilievo regionale;

c.   ha apposto misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da scarpata (PS), quali contemplate nei rispettivi Atti di Indirizzo e Direttive, successivamente modificate ed integrate con DGR n. 1377 del 29.12.2005 pubblicata sul BURA n. 6 del 25.01.2006;

Evidenziato che in base alle disposizioni normative sopra viste e a quanto statuito nella sopra citata DGR n. 1386/2004, sono state attivate le procedure di consultazione mediante l’istituzione delle Conferenze Programmatiche, ai sensi della L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali con la partecipazione delle Province e dei Comuni, oltrechè della Regione e dell’Autorità di Bacino, al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni ai Progetti di Piano sopra citati;

Dato atto che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, art. 6 bis, comma 6, della L.R n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1)   l’Autorità di Bacino ha adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 31.07.2007, il Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

2)   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1050/C in data 05.11.2007 ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati, tra cui, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione;

3)   l’Autorità di Bacino ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 18 del 04.12.2007, il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

4)   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1383/C in data 27.12.2007 ha adottato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati, tra cui, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione;

Visti i verbali consiliari n. 94/5 e n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicati sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008) con i quali sono stati approvati rispettivamente il Piano di Bacino “Difesa dalle Alluvioni”e il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, costituiti dagli elaborati ivi stessi richiamati;

Dato atto che la concreta e pratica applicazione delle Norme tecniche di Attuazione dei Piani sopra citati alle fattispecie peculiari del nostro territorio ha posto alcuni problemi in relazione a talune ipotesi normative, rendendo necessario procedere ad alcune modificazioni ed integrazioni, nell’obiettivo primario sia di rendere le norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali, sia di perseguire l’interesse pubblico in modo ottimale e pienamente rispondente alla causa del potere esercitato, attraverso il giusto contemperamento dei più interessi pubblici e privati eterogenei e coesistenti in materia di governo del territorio;

Evidenziato, per quanto sopra detto, che:

1)   l’Autorità di Bacino ha provveduto, nel rispetto dei principi di tutela del Piano, ad elaborare delle proposte di modifica e di integrazione al testo delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni riferiti ai Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

2)   il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con deliberazione n. 15 del 01.10.2008 (ALLEGATO n. 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha adottato, previo parere positivo del Comitato Tecnico, talune proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione attraverso la riformulazione degli art. 15, 16, 17 e dell’Allegato G delle Norme medesime riferite al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e la riformulazione degli art. 21 e 22 delle Norme del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni”, adottate con le sopra citate deliberazioni di G.R. n. 1050/C del 05.11.2007 e 1383/C del 27.12.2007 e approvate con i verbali consiliari n. 94/5 e 94/7 del  29.01.2008 nei termini di seguito indicati:

a)  Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”:

-     Art. 15 comma 1 lettera k)- Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio

      La norma di attuazione, originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: “gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30% dell’area, per una sola volta e solo per i casi in cui l’impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all’interno dell’area di pericolosità”;

-     Art. 16 comma 1 lettera h)- Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche

      La norma di attuazione originariamente approvata è così modificata: “opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell’opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell’opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento”;

-     Art. 17 comma 1- Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)

      Alla norma di attuazione, originariamente approvata, si aggiunge, dopo la lettera d), la lettera e) che così dispone: “L’installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione;

-     Allegato G. Indirizzi Tecnici in materia di deformazioni superficiali lente

      All’Allegato G, originariamente approvato, si aggiunge, dopo il punto 7), il punto 8) che così dispone: “Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri eluviali di spessore mediamente entro i 2 metri e localmente entro i 3 metri, lo scavo di fondazione dei manufatti dovrà prevedere l’eliminazione dell’intero spessore del deposito di copertura, attestando in tal modo le strutture fondali nelle unità del substrato”;

b) Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni:

-    Art. 21 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media

      La norma di attuazione originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: “le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati”;

-     Art. 22 comma 1 lettera b)- Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata

      Alla norma di attuazione, originariamente imposta, si inserisce, dopo il comma 1, un ulteriore comma 2, che così dispone: “Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all’art. 21, comma 1, lettera b)”;

Considerato necessario, per il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una pianificazione, il più possibile, condivisa ed efficace, concertata con gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interesse:

1)   Promuovere, presso la sede dell’Autorità di Bacino e le segreterie delle Province interessate, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., il deposito degli atti per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione;

2)   promuovere, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., la istituzione da parte delle Province abruzzesi interessate, d’intesa con la Autorità, di apposite Conferenze Programmatiche alle quali partecipano i Rappresentanti dell’Autorità di Bacino, della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni e dei portatori di interesse, al fine dell’esame in contraddittorio delle proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, quali sopra enunciate, consentendo a chiunque ne abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso le medesime sezioni provinciali o la sede dell’Autorità di Bacino, le proprie osservazioni in merito alle medesime proposte normative entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURA;

3)   stabilire che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente punto 2) del presente capoverso, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, sentito il Comitato Tecnico, si esprima sulle osservazioni, recepisca quelle ritenute di interesse e adotti in via definitiva le nuove Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”e Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” per poi trasmettere la relativa deliberazione alla Giunta Regionale per la presa d’atto ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p bis) della L.R. n. 81/98 e s.m.i ed adozione definitiva delle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.. La Giunta Regionale trasmetterà la deliberazione di adozione delle nuove norme Tecniche di Attuazione dei Piani sopra citati al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001 ed ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e s.m.i., di dover procedere, conformemente a quanto stabilito dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino nella sopra citata deliberazione n. 15 del 01.10.2008, ad adottare talune proposte di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” riferiti ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, quali individuate, rispettivamente, negli Allegati n. A/6 e A/8, costituenti parti integranti e sostanziali delle sopra citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1383/C del 27.12.2007 e n. 1050/C del 05.11.2007 recanti adozione definitiva dei medesimi Piani Stralcio di Bacino citati e nei conseguenti verbali del Consiglio Regionale n. 94/5 e n. 94/7 del 29.01.2008 di approvazione definitiva, pubblicati sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

1.   PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.09.1998 n. 81 e s.m.i., di quanto approvato dal Comitato Istituzionale della Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo in ordine al seguente oggetto: “Piano Stralcio Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni: proposta di modifica ed integrazione della Normativa Tecnica di Attuazione”, di cui alla Deliberazione n. 15 in data 01.10.2008 (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.   ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le proposte di modifica ed integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”– Allegato n. A/6 della D.G.R. 1383/C del 27.12.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008, attraverso la riformulazione degli art. 15, 16 e 17 e dell’Allegato G delle norme medesime nei termini di seguito indicati:

-    Art. 15 comma 1 lettera k)- Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio

      La norma di attuazione, originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: “gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un massimo del 30 % dell’area, per una sola volta e solo per i casi in cui l’impianto cimiteriale è ricompreso almeno per il 75% all’interno dell’area di pericolosità”;

-    Art. 16 comma 1 lettera h)- Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche

      La norma di attuazione, originariamente approvata, è così modificata: “opere di urbanizzazione primaria, previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, sempreché siano preventivamente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a garantire la stabilità dell’opera inserita nel contesto territoriale, che non comportino edificazione di strutture in elevazione di alcun tipo, ad eccezione dei casi strettamente necessari alla funzionalità dell’opera e sempreché siano attivate opportune misure di allertamento”;

-    Art. 17 comma 1- Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)

      Alla norma di attuazione, originariamente approvata, si aggiunge, dopo la lettera d), la lettera e) che così dispone: “L’installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione”;

-    Allegato G. Indirizzi Tecnici in materia di deformazioni superficiali lente

      All’Allegato G, originariamente approvato, si aggiunge, dopo il punto 7), il punto 8) che così dispone: “Nelle porzioni di versante enucleate, con coltri eluviali di spessore mediamente entro i 2 metri e localmente entro i 3 metri, lo scavo di fondazione dei manufatti dovrà prevedere l’eliminazione dell’intero spessore del deposito di copertura, attestando in tal modo le strutture fondali nelle unità del substrato”;

3.   ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., le proposte di modifica ed integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” – Allegato n. A/8 della D.G.R. 1050/C del 05.11.2007 sopra citata, approvato con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008), attraverso la riformulazione degli art. 21 e 22 nei termini di seguito indicati:

-    Art. 21 comma 1 lettera b) - Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media

      La norma di attuazione, originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: “le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati”;

-    Art. 22 comma 1 lettera b)- Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica moderata

      Alla norma di attuazione, originariamente imposta, viene inserito, dopo il comma 1, un ulteriore comma 2, che così dispone: “Nelle aree di pericolosità idraulica moderata si applicano i divieti di cui all’art. 21, comma 1, lettera b)”;

4.   DAR MANDATO alla Direzione Regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti alla attuazione del presente deliberato;

5.   INVIARE la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato alla Direzione Regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici di porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti.

Seguono allegati