GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. 517 del 25.05.07 “D.Lgs. n. 152 del 03.4.06 – parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2.”;

Richiamata la D.G.R. n. 436 del 26.4.2006, avente per oggetto: “Modalità e criteri per l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario  per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti” che al punto 10 istituisce il Comitato Permanente di Coordinamento avente le seguenti funzioni

-    assicurare l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni delegate e l'efficacia dell'attività amministrativa;

-    monitorare l’avvio delle funzioni attribuite e assistere le attività relativamente allo start up;

-    adottare i criteri e la modulistica per le relative procedure al fine di garantire l’unitario esercizio a livello regionale;

-    regolamentare la procedura anche alla luce delle nuove disposizioni normative in materia;

-    formulare eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento del tariffario;

-    riferire al Direttore Regionale della Direzione Ambiente, Parchi, Territorio ed Energia eventuali impedimenti o problematiche proponendo possibili soluzioni;

Visto il verbale dell’incontro del comitato tecnico permanente di coordinamento del 6 maggio 2009, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1), che approva le seguenti modifiche della DGR 517/07 all’allegato 3 “criteri tecnici applicativi”:

Punto C. Eliminare il Ni. Sostituire con il parametro l’ozono (O3) e il relativo valore limite di concentrazione pari a 3,5 mg/Nm3.

Punto F. Sostituire il testo con la versione seguente:

                                                                     Le emissioni inquinanti, ad eccezione di quelle provenienti da impianti anteriori al 1988, debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dall’allegato I parteV del D.Lvo 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%. I valori limite di emissione stabiliti nell’Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 solo nei casi espressamente previsti da tale Allegato.

Ritenuto doversi procedere alla modifica della DGR 517/07 all’allegato 3 “criteri tecnici applicativi” relativamente al punto C e al punto F così come proposto dall’ARTA Abruzzo e condiviso e fatto proprio dal Comitato tecnico permanente di coordinamento;

Visto il parere di legittimità espresso dal Direttore dell’Area Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1.   Di modificare la DGR 517/07 all’allegato 3 “criteri tecnici applicativi” nel seguente modo:

Punto C. Eliminare il Ni. Sostituire con il parametro l’ozono (O3) e il relativo valore limite di concentrazione pari a 3,5 mg/Nm3.

Punto F. Sostituire il testo con la versione seguente:

Le emissioni inquinanti, ad eccezione di quelle provenienti da impianti anteriori al 1988, debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dall’allegato I parteV del D.Lvo 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%. I valori limite di emissione stabiliti nell’Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 solo nei casi espressamente previsti da tale Allegato.

2.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e nel sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Segue allegato