il dirigente del servizio

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Richiamati in particolare :

-    il Titolo III, Capo II, articoli da 26 a 32 del Reg. (CE) n. 479/2008, relativo alle “Pratiche enologiche e restrizioni”;

-    l’Allegato V, sezione A, punto 1. del Reg. (CE) n. 479/2008 che recita: “quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1”, nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;

-    l’Allegato V, sezione B del Reg. (CE) n. 479/2008 che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;  

-    l’Allegato II, sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2552 del 08.08.2008 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia”;

Considerato, inoltre, che lo stesso D.M. n. 2552/08 prevede, tra l’altro, che per la campagna vitivinicola 2009/2010 l’entità dell’aiuto è fissata, per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nel limite massimo dell’1,5% vol. mediante l’impiego di mosti concentrati o di mosti concentrati e rettificati;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Vista le richieste, formulate:

1.   con nota del 10 luglio 2009, dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI);

2.   con nota n. 30 del 20 luglio 2009, dal “Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo”, riconosciuto ai sensi   della legge n. 164/92;

3.   nel mese di luglio 2009 da numerose Cantine Sociali;

Preso atto che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2009, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

Vista la nota n. RA79698 del 20.07.2009 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2009;

Viste le relazioni tecniche con le quali:

1.   L’ARSSA – Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (nota prot. 1020 del 31.07.09);

2.   Il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 79 del 31.07.09);

3.   Il CAR – Centro Agrometeorologico Regionale (nota prot. 532 del 29.07.09);

      hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2009-2010 giustificano dal punto di vista tecnico l’utilizzo dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 479/08;

Ritenuto, sulla base dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2009, come sopra precisato;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

      di autorizzare, per la campagna viticola 2009-2010, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2009 da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

-    vini senza DOP/IGP;

-    vini varietali senza DOP/IGP;

-    vini DOP e vini IGP;

-    vini spumanti;

      di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità previste nell’Allegato V, Sezione B, del Reg. (CE) n. 479/08 ;

      di autorizzare il Servizio Coordinamento e Supporto a pubblicare integralmente la presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con la massima urgenza in considerazione che la stessa pubblicazione costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

      di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

      di inviare copia del presente provvedimento:

-    al MIPAAF - Direzione Generale per l’attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Ufficio Attività in Sede Comunitaria e Nazionale – Settore Vitivinicolo – ATPO II – Via XX Settembre, 20 – ROMA;

-    al MIPAAF - ICQ – Direzione Generale della Programmazione, del Coordinamento Ispettivo e dei laboratori di Analisi – Via Quintino sella, 42 -ROMA

-             all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Torino, 45 - ROMA;

      di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Angarano