il dirigente del servizio

Visto il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 423/08 della Commissione, dell’8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’ organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;    

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;

Visto, in particolare, l’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

-    stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);

-    stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’ Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato delle Repressioni Frodi) (comma 3);

-    vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);

-    individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Considerato, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

determina

      Di stabilire che:

-    Il periodo vendemmiale per la campagna 2009/2010 è fissato dal 03.08.09 al 30.11.2009;

-    Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 03.08.09 e ha termine il 31.12.2009;

      Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara, precisando:

1.       numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;

2.       natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08;

3.       quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto dall’allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;

4.       colore (bianco, rosso, rosato).

      E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2009 fatta eccezione per:

-       quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;

-    la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;

-    i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia “passito” che sono autorizzate fino al 15.05.2010;

-       quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

      Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purchè l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

a)   le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;

b)   il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;

c)   la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

      La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).

      La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.

      Di far pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

      La pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

      Di far pubblicare integralmente la presente determina, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

      I signori Sindaci sono incaricati di dare alla presente determina la massima diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Angarano