Macroarea Organizzativa E
Programmazione generale delle opere pubbliche, Grandi opere, Viabilità, Edilizia Scolastica Provinciale, Acquisizione e dismissione del patrimonio immobiliare, Concessioni, Protezione Civile, Sicurezza sui luoghi di lavoro
SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE TERRITORIALI

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, in particolare del R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 17 e s.m.i., ricorrono, per le motivazioni di seguito riportate, i presupposti per adottare il provvedimento di concessione di derivazione d’acqua in località C.da Saletti del Comune di Atessa (CH), alla Società PELLICONI ABRUZZO s.r.l. con sede in Atessa;

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D E T E R M I N A

ART. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.152/2006, è concesso alla Soc. PELLICONI ABRUZZO s.r.l., con sede ad Atessa (CH) in c.da Saletti, di derivare acqua dal subalveo del Fiume Sangro, tramite n. 3 pozzi e in misura non superiore a l/s. 19,5, pari a mc/annui 614,952, di cui il 20% da concedere in via precaria, da utilizzare per uso industriale e con restituzione delle acque derivate in ricettori superficiali, in C.da Saletti del Comune di Atessa.

ART. 2

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente Determina, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 20 del 06.11.2008, salvo provvedimenti regionali che potranno essere adottati ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006 citato in premessa.

ART. 3

La Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il giorno 28 del mese di febbraio l’annuo canone di 1.500,00 (euro millecinquecento/00), quale minimo stabilito dall’art. 73 della L.R. n. 06/2005, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434.

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ART. 5

La presente Concessione può essere soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed all’adozione delle misure per la pianificazione dell’economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

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IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

Ing. Carlo Cristini