IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dell’art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante:”Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget relativo alle prestazioni sanitarie da acquistare dal privato accreditato per l’anno 2009 è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Atteso che negli anni 2008 e 2009 non hanno presentato alcun fatturato le Terme di INI Canistro (AQ) e le Terme di Raiano (AQ);

Considerato che la Giunta Regionale con le Deliberazioni n. 101 del 11.02.2008 e n. 621 del 09.07.2008 nonché la Delibera del Commissario Ad Acta n. 16/09 del 25.03.2009 hanno definito il tetto massimo di spesa per l’anno 2008 per ciascun erogatore privato accreditato in materia di Prestazioni Sanitarie Termali con l’esclusione dei costi per la mobilità attiva extraregionale;

Ritenuto di poter confermare per l’anno 2009, sulla base delle suddette deliberazioni di Giunta Regionale n. 101 dell’11 febbraio 2008, così come modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 9 luglio 2008 nonché la Delibera del Commissario Ad Acta n. 16/09 del 25.03.2009, il budget definitivo complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo ed extra-regionali, in € 3.112.020,00 (euro tremilionicentododicimilaventi/00), invalicabile, così come ripartito tra i singoli erogatori nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato:

-    che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati in materia di prestazioni sanitarie termali (Stabilimenti Termali);

-    che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

-    che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

-    che i singoli erogatori hanno già proceduto alla rispettiva produzione di attività sulla base delle summenzionate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 101 del 11.02.2008 e n. 621 del 09.07.2008 nonché della Delibera del Commissario ad Acta n. 16/09 del 25.03.2009;

-    che, altresì, le predette Deliberazioni non sono state contestate dagli erogatori di Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali);

-    che occorre tenere conto che il fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione Abruzzo risulta essere ampliamento soddisfatto dagli stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione stessa, considerata l’elevata potenzialità degli stessi;

-    che le tariffe relative all’attività delle strutture termali per l’anno 2009 sono quelle stabilite dall’accordo tra la conferenza delle Regioni e P.A., la Commissione Salute e la Federterme;

Dato atto che il tetto di spesa invalicabile per le Prestazioni Sanitarie Termali relativamente all’anno 2009 è compatibile con quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.03.2007 avente ad oggetto:”Approvazione dell’accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” - resa esecutiva con parere della V^ Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l’art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione di Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   di dare atto che le strutture private erogatrici di Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa;

2.   di fissare il budget complessivo, relativo alla spesa 2009, per le prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo ed extra-regionali, nella misura di € 3.112.020,00 (euro tremilionicentododicimilaventi/00), invalicabile, così come ripartito tra le ASL nel documento allegato 1 (di cui in premessa) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.   che il budget così come innanzi fissato è compatibile con i tetti di spesa previsti per tale anno dal piano di rientro e precisamente alla voce C.E.BO 460 (Altra assistenza da privato);

4.   di stabilire che le tariffe applicate alle prestazioni di cui al presente provvedimento sono quelle stabilite dall’accordo tra la Conferenza delle Regioni e P.A., la Commissione Salute e la Federterme che possono aumentare, solo per il conguaglio a seguito di definizione di tariffe aggiornate, con effetto retroattivo, che, comunque, il budget non potrà superare quello assegnato di € 3.112.020,00 (euro tremilionicentododicimila/00);

5.   Di precisare che le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporta che gli importi derivanti dalle stesse vengono portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e sono trattenute dalla struttura a titolo di anticipazione.

6.   di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

7.   di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

8.   di approvare il modello di contratto negoziale per le Prestazioni Sanitarie Termali (Stabilimenti Termali) erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

9.   di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi dovranno essere concluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10. di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

      di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati