IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Proroga delle tessere regionali Emergenza terremoto 2009

1.   E' prorogata fino al 30 settembre 2009 la validità delle «tessere regionali trasporto pubblico emergenza terremoto 2009» di cui all'art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6. Ai lavoratori e agli studenti che, nel corso del mese di luglio 2009 hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio codice, il codice 03 è riconosciuta per il mese di settembre la validità dei rispettivi codici di origine 01 o 02.

Art. 2
Modifiche della L.R. 30 aprile 2009, n. 6

1.   Al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)» le parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila)» sono sostituite dalle seguenti parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 3.000.000,00 (tre milioni)».

2.   La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009) è sostituita dalla seguente:

«b) alle Associazione di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo».

Art. 3
Modifiche alle L.R. 30 aprile 2009, n. 7

1.   Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale 30 aprile 2009, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

-    lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11630, denominato "Tasse automobilistiche regionali", è incrementato di € 2 milioni;

-    lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 – 71520, denominato "Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi e interventi in materia sociale e socio-assistenziale", è incrementato di € 2 milioni.

Art. 4
Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

1.   Al comma 5 dell’art. 183 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) le parole "entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti parole "entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno".

2.   Al comma 7 dell’art. 183 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) dopo le parole "benefici regionali" sono aggiunte le seguenti parole "previo parere della competente Commissione Consiliare".

Art. 5
Autorizzazione alla rinegoziazione di prestiti agevolati

1.   Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati - L.R. 20.7.2002, n. 16, L.R. 5.8.2004, n. 22, L.R. 28.4.2000, n. 77, L.R. 23.12.1997, n. 154, - in essere alla data di entrata in vigore della presente legge potranno richiedere, entro il 31 dicembre 2010, alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società mutuanti, la trasformazione del 50% del debito residuo alla data della richiesta in un nuovo finanziamento, a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario la cui durata non potrà essere superiore a venti anni.

2.   E’ consentita la rimodulazione del finanziamento originario alle stesse condizioni di cui al comma 1.

3.   La presente norma non costituisce ulteriore agevolazione in quanto agli oneri ed interessi del nuovo finanziamento sono applicati tassi di mercato a totale carico dell’impresa richiedente.

4.   La norma non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 1 della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di € 500.000,00 a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.

Art. 7
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2009

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi