IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla L.R. 29.11.82, n. 87)
1. Il comma 4 dell’art.1 è sostituito dal seguente:
“4. A partire dall’esercizio 2009, i contributi iscritti in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) sono ripartiti per il 10% al Consiglio regionale dell’UIC e per il 90% tra le sezioni provinciali in parti uguali e i contributi iscritti in favore dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) sono ripartiti per il 20% al Comitato regionale e per l’80% tra le sezioni provinciali dell’ENS in parti uguali.”
Art. 2
(Urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2009
IL PRESIDENTE
giovanni chiodi