IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche alla L.R. 29.11.82, n. 87)

1.   Il comma 4 dell’art.1 è sostituito dal seguente:

“4. A partire dall’esercizio 2009, i contributi iscritti in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) sono ripartiti per il 10% al Consiglio regionale dell’UIC e per il 90% tra le sezioni provinciali in parti uguali e i contributi iscritti in favore dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) sono ripartiti per il 20% al Comitato regionale e per l’80% tra le sezioni provinciali dell’ENS in parti uguali.”

Art. 2
(Urgenza)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2009

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi