IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 71/2001)
L’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) è sostituito dal seguente:
1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.
3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonché ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell’art. 153 della Legge n. 42/2004.
4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla L.R. n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell’art. 1 della stessa legge. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
b) Conformità dei locali alle prescrizioni dettate dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei locali di preparazione;
c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
e) Certificato di agibilità rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività dovrà provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilità
5. I Comuni, ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonché poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3.
6. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche.
7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un’attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.
Art. 2
(Manifestazioni promozionali)
1. Le manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali di nicchia, con degustazioni di specialità, sono comprese di visita guidata per gruppo nel numero consentito, esulando questo dall’attività di ristorazione e/o di complemento della stessa.
Art. 3
(Integrazione alla L.R. 71/2001)
Dopo l’art. 4 della L.R. 71 del 19.12.2001 è inserito il seguente art. 4 bis:
“4 bis-
(Terminologia)
1. Il termine “Trabucchi” utilizzato nella legislazione regionale è sostituito dal termine “Travocco”.
Art. 4
(Urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Agosto 2009
IL PRESIDENTE
giovanni chiodi