LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Regione Abruzzo ed in particolare Comuni della Provincia di L’Aquila;
Visto il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 recante: “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”,
convertito in legge dalla Camera dei Deputati in data 23 giugno 2009, in fase
di pubblicazione sulla G.U., che all’art. 9, prevede specifiche disposizioni in
materia di gestione dei rifiuti;
Richiamate le OO.PP.CC.MM. n. 3753, n. 3754, n. 3755, n. 3767, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 6 aprile 2009, la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;
Richiamato in particolare, l’art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753 che
recita: “Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano
sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di
funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31
dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza
nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”;
Richiamata in particolare l’Ordinanza n. 3767 che ha disposto, in deroga alla L.R. n. 45/07 e s.m.i. ed alla vigente normativa nazionale, l’autorizzazione ai comuni interessati alla rimozione dei materiali depositati nell’ambito degli interventi di emergenza ed il conferimento degli stessi in siti individuati da soggetti pubblici al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali;
Vista la DGR 14.04.2009, n. 178 avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali” che per estratto recita: “omissis……..
- 4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;
- 5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;
omissis…”;
Richiamata la DGR 4.05.2009, n. 209. avente per oggetto: ”Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila”;
Premesso che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;
Evidenziato che, per taluni procedimenti ancora in corso, nella fase istruttoria sono emerse particolari criticità gestionali e/o strutturali, che hanno portato la Regione all’adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: provvedimento di sospensione delle attività, aperture di procedimenti, diffide, convocazioni di Conferenze dei Servizi, successivamente rinviate a causa dell’evento sismico e per le quali ancora non si è in grado di prevedere puntualmente la conclusione dell’iter;
Rilevato che alcune attività sono state obbligatoriamente interrotte a causa della mancata definizione, nei termini di scadenza, delle procedure istruttorie di rinnovo e/o proroga, attualmente in corso;
Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30 giugno 2009 in virtù della DGR n. 209 del 4 maggio 2009, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:
a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
b) i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
c) i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);
venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;
Ritenuto altresì, prevedere una proroga dei termini temporali riferiti alle comunicazioni mensili di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., al sistema regionale CARIREAB dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani (produzione, raccolte differenziate, ..etc.), stabilendo che le comunicazioni, in caso di oggettive difficoltà ad adempiere da parte dei Comuni interessati, cause opportunamente e tempestivamente comunicate all’ORR, siano effettuate, comunque, entro il 31.12.2009;
Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 209/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;
Ritenuto di dover confermare l’esclusione, dall’ambito di applicazione del presente provvedimento, degli impianti di discariche di rifiuti urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati ed altresì degli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti nella DGR 30.03.2009, n. 158 richiamata in premessa;
Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare previste ai sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di Prorogare al 31.12.2009, i termini di cui alla DGR n. 209 del 4 maggio 2009, fissati al 30.06.2009, per ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, giusta DGR 14.04.2009, n. 178 per cui:
a. i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
b. i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
c. i termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);
alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;
2) di Prorogare altresì, al 31.12.2009, in caso
di oggettive difficoltà ad adempiere, da parte dei Comuni interessati, cause
opportunamente e tempestivamente comunicate all’Osservatorio Regionale Rifiuti
(ORR), i termini temporali delle comunicazioni mensili di cui all’art. 6, comma
5 della L.R. 45/07 e s.m.i., al sistema regionale CARIREAB dei dati relativi
alla gestione dei rifiuti urbani (produzione, raccolte differenziate, ..etc.);
3) di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe
del termine di cui ai punti 1) e 2), qualora si rendessero necessarie in
relazione all’evolversi della situazione connessa con l’evento sismico del 6
aprile 2009;
4) di Ribadire che il presente provvedimento non
si applica agli impianti di smaltimento assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i.,
nonché gli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti
all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati, salvo provvedimenti
emergenziali, connessi agli eventi sismici, che saranno adottati dalle Autorità
statali;
5) di Disporre da parte del Servizio competente,
l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della
conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnicoamministrativi
riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state
accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l’ambiente e con esclusione di richieste di varianti
sostanziali, ai sensi della DGR n. 1192/08;
6) di Trasmettere il presente provvedimento alla
Provincia di L’Aquila, all’ARTA Direzione Centrale, all’ARTA Dipartimento
Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. della Provincia di Chieti, operante per
conto del P.R.A. di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la
C.C.I.A.A. dell’Aquila;
7) di Disporre la pubblicazione integrale del
presente provvedimento, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo.