La giunta regionale
Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che ha abrogato il Decreto Legislativo 04 agosto 1999 n. 372, concernente la disciplina della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del Decreto stesso;
Vista la DGR 13.02.2004, n. 58 afferente i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 (ex D. Lgs. n. 372/1999), che individua l’Autorità Competente nella Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano 75, per tutte le categorie di impianti interessati;
Vista la DGR 3.05.2006, n. 461 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” che fissa i criteri per il rilascio dell’AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
Vista DGR 8.10.2007, n. 997 e s.m.i. recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica” che integra l’allegato B della DGR 461/06 con l’art. 8 Autorizzazione avente valore di AIA;
Vista la DGR 26.03.2008, n. 233 recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione”, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “Sanzioni”;
Vista la DGR 27.11.2008, n. 1154
recante: “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive
modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09
agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
24 aprile 2008”, che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
Vista la DGR 13.08.2007, n. 862 recante: “Delibera
di Giunta Regionale n. 461 del 03
maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06.
Regolamentazione art. 10 comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica”, che
modifica l’art. 5 dell’Allegato B alla DGR n. 461/06;
Vista la DGR
30.03.2009, n. 158 recante: “DGR n. 997
dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 3.05.2006 – D.Lgs. 59/05
concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in
materia di autorizzazioni avente valore di AIA”;
Considerato che conseguentemente all’emanazione della DGR n. 31/09 recante: “Ridefinizione delle Direzioni regionali - definizione degli obiettivi”, le competenze per il rilascio dell’AIA per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 6 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05, fanno capo alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e per gli impianti di cui alla categoria 5 dell’allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 fanno capo alla Direzione Protezione Civile, Ambiente;
Ritenuto pertanto di individuare l’Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 59/05, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente, per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05;
Dato atto che occorre modificare il punto 1 della DGR 13.02.2004, n. 58 individuando quale Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05, le suddette Direzioni, ciascuna per quanto di propria competenza, disponendo che la eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le due Direzioni, nonché l’attuazione del procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05 (osservatorio);
Ritenuto opportuno riordinare i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’AIA, anche al fine di rendere il procedimento semplificato e spedito modificando il dispositivo della DGR n. 461/06, sostituendo il punto 8 del dispositivo nel seguente modo:
“Punto 8.1 Ogni servizio competente nell’ambito della Direzione individuata, gestisce il ricevimento e l’organizzazione delle istanze e procede alla cura ed alla tenuta del Registro delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
Punto 8.2 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio competente che svolge le funzioni ed attività afferenti il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs 59/05, anche ai fini dell’informazione.
Punto 8.3 Per l’istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione integrata ambientale l’Autorità competente si può avvalere della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).
Punto 8.4 Le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al D.Lgs. 59/05, sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n°.000000040300 ABI 06040 CAB 03600 CIN O IBAN IT78O0604003600000000040300 oppure sul c/c postale n°. 208678 ABI 07601 CAB 03600 IBAN IT61R0760103600000000208678 intestato alla Regione Abruzzo – Sevizio Tesoreria; Causale Versamento: “Diritti di istruttoria D.Lgs.59/2005 – D.Interm. 24/04/2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/05 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia –Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA- per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05.
Punto 8.5 L’autorizzazione avente valore di AIA” ex comma 1, art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha una durata massima di 1 anno, salvo proroghe oggettivamente necessarie disposte dall’Autorità competente. Essa può essere rilasciata agli impianti esistenti, ex lett. d) comma 1, art. 2 del D.Lgs. 59/05, che dichiarino con apposita autocertificazione ex DPR n. 445/00:
- di aver presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini stabiliti dai calendari emanati dall’Autorità Competente;
- di aver ricevuto regolare avvio del procedimento;
- di aver espletato e concluso la procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7, art. 5 del D.Lgs. 59/05;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio delle attività e che le stesse siano in corso di validità;
- di rispettare le migliori tecniche disponibili (MTD), di cui all’art. 7 del D.Lgs. 59/05;
L’autorizzazione avente valore di AIA, proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.
L’autorizzazione avente valore di AIA, deve contenere il piano di monitoraggio e controllo. Il rilascio dell’AIA sostituisce l’autorizzazione avente valore di AIA.
Punto 8.6 Agli effetti della presente delibera costituisce: “Organo di controllo”, l’ARTA nonché qualunque ufficiale di polizia giudiziaria. La procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 16, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 59/05, è attivabile, nel rispetto delle procedure di seguito esposte, su istanza:
A. di uno specifico organo di controllo;
B. di un qualsiasi cittadino.
Nell’ipotesi sub A), l’organo di controllo, accertato che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, deve darne comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05.
Nell’ipotesi sub B), qualunque cittadino venga direttamente a conoscenza che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’All. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, può farne denuncia all’autorità competente.
La denuncia deve essere sottoscritta e trasmessa alle Direzioni su individuate per quanto di competenza mediante raccomandata a/r. La stessa deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti affinché l’Autorità competente possa individuare, senza possibilità di equivoci, l’impianto e l’oggetto della contestazione.
L’Autorità competente comunica la denuncia al Responsabile del Procedimento che ne cura la trasmissione all’ARTA ovvero ad altro organo di controllo ritenuto idoneo affinché accerti la fondatezza della violazione contestata.
L’organo di controllo trasmette all’Autorità competente, apposita relazione di sopralluogo recante, in allegato, il relativo verbale.
Qualora, a seguito delle verifiche compiute dall’organo di controllo, la denuncia risulti infondata, l’Autorità competente provvede all’archiviazione della procedura dandone comunicazione al denunciante. Qualora, invece, la denuncia risulti fondata, l’Autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05 e della presente delibera.
E’ prevista, in ogni caso, l’irrogazione della sanzione minima stabilita dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, con riferimento all’infrazione accertata, salvo quanto disposto dal successivo comma.
L’Autorità competente applica al gestore la sanzione massima prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, relativamente alla violazione accertata qualora, dal rilascio o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, sia stata irrogata nei confronti dello stesso gestore altra sanzione in conseguenza della medesima violazione.
Il gestore deve provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’Autorità competente, entro il termine stabilito nello stesso provvedimento sanzionatorio, mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: “Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 59/05 (specificare il comma riportato nel provvedimento sanzionatorio) - Autorizzazione Integrata Ambientale’; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/2005 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;
Ritenuto opportuno di conseguenza abrogare l’Allegato B alla DGR n. 461/06;
Dato atto che il Direttore Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia e il Direttore Protezione Civile, Ambiente, hanno espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Visti
il D.Lgs 59/05;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la
L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
a voti
unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte,
1. di Modificare il punto 1 della DGR 13.02.2004, n. 58 che viene sostituito con il seguente punto:
“1. di individuare quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs. 59/05, la “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” relativamente agli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la “Direzione Protezione Civile, Ambiente”, relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;
2. di Disporre che l’eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le due Direzioni nonché l’attuazione del procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05 (osservatorio);
3. di Riordinare i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’AIA, anche al fine di rendere il procedimento semplificato e spedito modificando il dispositivo della DGR n. 461/06 sostituendo il Punto 8 del dispositivo nel seguente modo:
“Punto 8.1 Ogni servizio competente nell’ambito della Direzione individuata, gestisce il ricevimento e l’organizzazione delle istanze e procede alla cura ed alla tenuta del Registro delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
Punto 8.2 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio competente che svolge le funzioni ed attività afferenti il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs 59/05, anche ai fini dell’informazione.
Punto 8.3 Per l’istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione integrata ambientale l’Autorità Competente si può avvalere della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).
Punto 8.4 Le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al D.Lgs. 59/05, sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n°.000000040300 ABI 06040 CAB 03600 CIN O IBAN IT78O0604003600000000040300 oppure sul c/c postale n°. 208678 ABI 07601 CAB 03600 IBAN IT61R0760103600000000208678 intestato alla Regione Abruzzo – Sevizio Tesoreria; Causale Versamento: “Diritti di istruttoria D.Lgs.59/2005 – D.Interm. 24/04/2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/05 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia –Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA- per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05.
Punto 8.5 L’autorizzazione avente valore di AIA” ex comma 1, art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha una durata massima di 1 anno, salvo proroghe oggettivamente necessarie disposte dall’Autorità competente. Essa può essere rilasciata agli impianti esistenti, ex lett. d) comma 1, art. 2 del D.Lgs. 59/05, che dichiarino con apposita autocertificazione ex DPR n. 445/00:
- di aver presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini stabiliti dai calendari emanati dall’Autorità competente;
- di aver ricevuto regolare avvio del procedimento;
- di aver espletato e concluso la procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7, art. 5 del D.Lgs. 59/05;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio delle attività e che le stesse siano in corso di validità;
- di rispettare le migliori tecniche disponibili (MTD), di cui all’art. 7 del D.Lgs. 59/05;
L’autorizzazione avente valore di AIA, proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.
L’autorizzazione avente valore di AIA, deve contenere il piano di monitoraggio e controllo. Il rilascio dell’AIA sostituisce l’autorizzazione avente valore di AIA.
Punto 8.6 Agli effetti della presente delibera costituisce: “Organo di controllo”, l’ARTA nonché qualunque ufficiale di polizia giudiziaria. La procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 16, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 59/05, è attivabile, nel rispetto delle procedure di seguito esposte, su istanza:
A. di uno specifico organo di controllo;
B. di un qualsiasi cittadino.
Nell’ipotesi sub A), l’organo di controllo, accertato che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, deve darne comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05.
Nell’ipotesi sub B), qualunque cittadino venga direttamente a conoscenza che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’All. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, può farne denuncia all’autorità competente.
La denuncia deve essere sottoscritta e trasmessa alle Direzioni su individuate per quanto di competenza mediante raccomandata a/r. La stessa deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti affinché l’Autorità competente possa individuare, senza possibilità di equivoci, l’impianto e l’oggetto della contestazione.
L’Autorità competente comunica la denuncia al Responsabile del Procedimento che ne cura la trasmissione all’ARTA ovvero ad altro organo di controllo ritenuto idoneo affinché accerti la fondatezza della violazione contestata.
L’organo di controllo trasmette all’Autorità competente, apposita relazione di sopralluogo recante, in allegato, il relativo verbale.
Qualora, a seguito delle verifiche compiute dall’organo di controllo, la enuncia risulti infondata, l’Autorità competente provvede all’archiviazione della procedura dandone comunicazione al denunciante. Qualora, invece, la denuncia risulti fondata, l’Autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05 e della presente delibera.
E’ prevista, in ogni caso, l’irrogazione della sanzione minima stabilita dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, con riferimento all’infrazione accertata, salvo quanto disposto dal successivo comma.
L’Autorità competente applica al gestore la sanzione massima prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, relativamente alla violazione accertata qualora, dal rilascio o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, sia stata irrogata nei confronti dello stesso gestore altra sanzione in conseguenza della medesima violazione.
Il gestore deve provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’Autorità competente, entro il termine stabilito nello stesso provvedimento sanzionatorio, mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: “Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 59/05 (specificare il comma riportato nel provvedimento sanzionatorio) - Autorizzazione Integrata Ambientale’; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/2005 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;
4. di Disporre la trasmissione della presente deliberazione all’ARTA Direzione Centrale di Pescara per quanto di competenza ed alla Direzione Risorse Istituzionali Enti Locali Bilancio Attività Sportive Umane e Strumentali, Servizio Risorse Finanziarie – L’Aquila, in ordine all’attuazione degli adempimenti di competenza per le disposizioni contenute nella presente deliberazione, punti 8.4 e 8.6;
5. di Disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.