IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1) la ditta SOCIETÀ COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.u. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Corso Adriatico n. 19 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Fosso Bianco di Campovalano” del Comune di CAMPLI (TE) distinta in Catasto al foglio 50 particelle n. 1, 3, 6, 351:

2) La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

3) La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

4) L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

5) Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) è stata effettuato con atto di fidejussione n. 1534/79 emesso in data 03/03/2009 dalla società BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO (TE) con sede in Via Salaria n. 33 BASCAINO (TE), il quale potrà essere svincolato a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

6) La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei inamovibili disposti, sia ai vertici dell’area di cava, sia a quelli di ogni lotto;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano fianle di abbandono;

-    Il risanamento ambientale dell’area deve essere effettuatocon la piantumazione di essenze arboree autoctone preventivamente concordate con il Corpo forestale dello Stato;

-    la coltivazione deve avvenire dall’alto verso il basso mantenendo, sul profilo finale, fronti sagomati con gradoni di alzata massima di 5,00 metri e pedata minima di 3,00 metri, realizzando contestualmente il progressivo ripristino dell’area. Devono essere realizzata, inoltre, idonee canalette atte a garantire la corretta regiamzione delle acque meteoriche;

-             L’utilizzazione del residuo dalla lavorazione del materiale estratto, dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente e con una percentuale di terreno vegetale non inferiore al 70%.

7) La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

8) La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 30.000 e complessivamente mc. 120.000 per l’intera durata dell’attività.

9) La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge.

10) Avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

11) Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta