IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/70/04. del 19.07.2004, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi presso l’impianto sito nel Comune di San Salvo, in Zona Industriale – Viale Italia n. 25, al foglio di mappa catastale n. 8, particella n. 814, con una potenzialità di 1.000 tonnellate per anno e una potenzialità massima istantanea di 12 tonnellate, per l’attività di smaltimento di cui all’operazione D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2)   DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di scadenza della autorizzazione n. DF3/70/04 del 19.07.04 ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

3)   DI STABILIRE che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto risultano i seguenti:

 

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 06 01*

Batterie al Piombo

4)   DI CONFERMARE condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/70/04 del 19.07.2004, per quanto applicabili;

5)   DI STABILIRE che, in merito alle sopra citate modifiche, di cui al sopra citato parere A.R.T.A. – Dipartimento Sub provinciale di San Salvo – Vasto, lo scrivente Servizio si riserva di adottare, previa apposita richiesta della Ditta, uno specifico provvedimento, a conclusione del relativo iter istruttorio ai sensi della D.G.R. 04.12.2008, n. 1192;

6)   DI PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

7)   DI OBBLIGARE la Ditta FONDAM s.n.c., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare le garanzie finanziarie, adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, e a mantenerle adeguate secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla medesima D.G.R., per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

8)   di STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

9)   DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

11) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

12) DI RICHIAMARE la Ditta FONDAM s.n.c. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di S. Salvo – Vasto di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo - Vasto, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

14) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta FONDAM s.n.c. Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San salvo (CH);

15) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini