GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145, pubblicato sul BURA n. 68 Ordinario del 7 dicembre 2007, con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell’art. 1 della L. R. del 21 novembre 2007 n. 37, sono stati nominati i Commissari Straordinari presso gli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n. 145 del 30/11/2007 sul BURA n. 68 ordinario avvenuta in data 7 dicembre 2007 i Commissari Straordinari svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell’Ente d’Ambito Commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti;

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti, nonché la liquidazione degli Enti d’Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure la ricostituzione degli Enti stessi che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale;

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39, pubblicata sul BURA n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008, con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Ciclo Idrico Integrato ed il riordino degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali;

Considerato che la delibera di cui al precedente punto ha specificato che i Commissari svolgono le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell’Ente d’ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti;

Considerato che la delibera n.39 del 2008 prevede che i Commissari straordinari compiono ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell’Ente e della riforma del Servizio idrico Integrato;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale assegna ai Commissari Straordinari la competenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008 n. 600 di rettifica della G.R.A. 39/08;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2008, n. 98, pubblicato sul BURA ordinario del 27 agosto 2008 N. 49 che ha nominato Commissario Unico Straordinario, per la durata di mesi sei, l’avv. Stefania Valeri, dirigente del Servizio Assistenza legale, consulenza e attività amministrative per l'ambiente ed il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 856 sul Regime transitorio per i Comuni entrati a far parte di un nuovo ATO a seguito della nuova perimetrazione;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 857 sulla verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale del Servizio Idrico Integrato c.d. Due Diligence;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 febbraio 2009 n. 9 contenente la proroga dell’attività commissariale per un periodo di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione del decreto.

Considerato che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Unico Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati a far data dallo sottoscrizione del decreto di proroga e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche;

Considerato che la riforma è attualmente in corso e non sono ancora state costituite le nuove assemblee degli Enti d’Ambito, secondo la nuova delimitazione;

Considerato che ciò pone evidenti problematiche riguardo alla approvazione del bilancio consuntivo 2008 e per il bilancio preventivo 2009, nonché per il successivo assestamento – quest’ultimo documento dovrebbe tener conto della nuova configurazione degli ATO – con possibili conseguenze negative circa il buon andamento della gestione nonché sul rispetto degli obblighi e dei termini sanciti dalla legge;

Visto il parere dell’Avvocatura regionale prot. N. 4911 PA27/08 del 29 maggio 2008, con il quale la stessa ha precisato che data l’urgenza l’incarico assegnato ai Commissari straordinari può ricomprendere sulla base di un apposito atto della Giunta, anche l’approvazione dei Bilanci degli Enti commissariati;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato ai Commissari Straordinari la competenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d’Ambito Territoriali Ottimali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2009, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali al 31 marzo 2009;

Vista le note del 17 settembre 2008 prot. Prot. n. RA/102307 e 18 settembre 2008 Prot. n. RA/102750 della Direzione LL.PP. – Servizio Ciclo Idrico integrato relative all’adozione da parte del Commissario Unico Straordinario delle deliberazioni ex artt. 193 e 175 comma 8 del Dlgs 267/2000 in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti all’approvazione del bilancio degli Enti d’Ambito;

Dato atto dell’urgenza di procedere all’approvazione dei bilanci degli Enti d’Ambito commissariati per consentire il buon andamento;

Considerata la necessità che il Commissario Unico Straordinario per il buon andamento degli Enti commissariati e per il rispetto degli obblighi di legge provveda all’approvazione del bilancio consuntivo 2008, del bilancio previsionale del 2009 nonché dell’eventuale successivo assestamento previsto per legge;

Visto l'art. 1, comma 12, della LR n. 37 del 21 novembre 2007 che prevede: "Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall’approvazione della presente legge";

Visto che il termine di cui al precedente punto è scaduto lo scorso 22 giugno 2008 e che pertanto è necessario garantire la continuità del servizio fino al momento in cui si provvederà ad i nuovi affidamenti ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

Visto che l’art. 23 bis, comma 8, del DL 25 giugno 2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con L. 133/2008, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.

Visto che l’art. 23 bis comma 9 prevede che i soggetti affidatari dei servizi pubblici di rilevanza economica senza ricorrere a procedure competitive ad evidenza pubblica non possano acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi né svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati, né direttamente né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllati o partecipati, anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

Visto che l’art. 113, comma 5, lett. c) del dlgs 267/2000 prevede che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Considerato che attualmente in tutti gli ATO abruzzesi, in via di riforma, si è proceduto all’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società a capitale interamente pubblico, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica;

Considerato che ai fini del “controllo analogo” su una società, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente, essendo necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile (Consiglio di Stato Ad. plen. 3 marzo 2008 n. 1);

Considerato che, nel caso del Servizio Idrico Integrato, il servizio viene affidato dall’Ente d’Ambito, e non dal singolo Ente locale, avendo l’art. 14 della LR 2/1997 previsto che con la costituzione ed insediamento dell'Ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata;

Preso atto che in nessuno degli ATO abruzzesi ricorre il requisito del controllo analogo nel rapporto tra Ente d’Ambito affidante il servizio e il soggetto gestore affidatario in house del servizio;

Visto che l’art. 148 comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”;

Preso atto che dall’entrata in vigore della LR. N. 2 del 13 gennaio 2007 ad oggi non sono state completate le procedure di affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali ai Soggetti gestori, in 25 su 201 Comuni con oltre 1.000 abitanti, come risulta da mail dell’ATO n. 1 del 7 dicembre 2007 Prot. RA/127278, da nota dell’ATO n. 2 n. 1686 del 29 novembre 2007, da nota dell’ATO n. 3 Prot. n. 1589 del 29 novembre 2007, da mail dell’ATO n. 4 del 6 dicembre 2007 Prot. n. RA/127158, da mail dell’ATO n. 5 del 5 dicembre 2007 Prot. n. RA/127058, da mail dell’ATO n. 6 nota Prot. n. 1557 del 30 novembre 2007.

Preso atto del mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d’Ambito dei Piani d’ambito approvati con Delibera Assembleare n. 3 del 01/02/2002 dell’ATO n. 1 Aquilano, Delibera Assembleare n. 9 del 23/09/2002 dell’ATO n. 2 Marsicano, Delibera Assembleare n. 16 del 30/12/2002 dell’ATO n. 3 Peligno Alto Sangro, Delibera Assembleare n. 13 del 08/04/2002 dell’ATO n. 4 Pescarese, Delibera Assembleare n. 7 del 12/06/2002 dell’ATO n. 5 Teramano, Delibera Assembleare n. 9 del 18/12/2002 dell’ATO n. 6 Chietino;

Preso atto del mancato aggiornamento annuale da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato del programma degli interventi e del piano tecnico – finanziario come previsto dall’art. 9 della LR 2/97;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, che ha disposto di continuare ad applicare per il servizio idrico integrato la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 37/07, pubblicata sul BURA straordinario n. 8 del 21 novembre 2007, - di sospendere qualsiasi modifica tariffaria prevista nei Piani d’Ambito approvati dagli ATO regionali, di cui alla delimitazione posta in essere con L.R. n. 2/97 di non procedere ad aumenti tariffari se non dopo avere effettuato una attenta verifica dei piani d'investimento e dei conti economici dei soggetti gestori a far data dall’affidamento del servizio per verificare: costi di gestione, possibili risparmi e riduzioni di costi per migliorare le performance finanziarie delle società di gestione e valutare la necessità di eventuali aumenti o riduzioni;

Considerato il mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d’Ambito, fatta eccezione per gli Enti d’Ambito n. 2 Marsicano e n. 3 Peligno Alto Sangro, della convenzione tra Ente d’Ambito ed il soggetto gestore secondo lo schema di Convenzione Tipo, allegato alla L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006;

Preso atto che in alcuni ATO le convenzioni, che regolano i rapporti tra Ente affidatario e soggetto gestore, al momento della stipula avevano carattere provvisorio ed una durata non in linea con il piano di investimenti definito con il Piano d’Ambito e non si è finora provveduto ad adeguarle al Piano;

Ritenuto opportuno assicurare la continuità del servizio idrico, le concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato sono prorogate fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato ha previsto

-    di procedere all’aggiornamento dei Piani d’Ambito attraverso l’organizzazione di tavoli tecnici, tra i rappresentanti degli Enti d’Ambito e dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantire il confronto e la partecipazione delle parti;

-    di procedere all’aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, secondo lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006 in quegli ATO in cui la Convenzione per la gestione del servizio non è stata ancora aggiorn

-    di procedere all’adeguamento da parte delle società affidatarie in house del Servizio Idrico Integrato dei propri statuti societari al fine di consentire un effettivo controllo analogo da parte dell’Ente d’Ambito attraverso la previsione;

Preso atto che attualmente alcuni soggetti gestori stanno precedendo alla riformulazione dello statuto societario per metterlo a norma con i requisiti del controllo analogo;

Considerato che per rendere effettivo il controllo analogo l’Ente d’Ambito concedente deve tra l’alto approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione del soggetto gestore;

Considerato che per la corretta esecuzione del disposto della succitata delibera n. 858 del 2008 nonché di quanto previsto nella delibera di indirizzo della Giunta regionale n. 39 del 2008 è necessario che il Commissario Unico Straordinario possa compiere tutti gli atti inerenti l’aggiornamento dei Piani d’Ambito e della convenzione per il servizio idrico integrato nonché tutti gli atti necessari a rendere affettivo il controllo analogo fra ente d’ambito affidatante il servizio idrico integrato ed il soggetto gestore scelto con il meccanismo dell’in house providing;

Preso atto delle note del 3 marzo 2008 Prot. n. 85/U del Commissario dell’Ente d’Ambito Teramano e del 2 marzo 2009 Prot. n.107/U del Commissario Unico Straordinario relativa alla opportunità di assegnare al Commissario straordinario i poteri di gestione straordinaria degli Enti d’Ambito intestati all’assemblea dell’Ente;

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 al Commissario Unico Straordinario per la riforma del Servizio Idrico Integrato:

-    che l’incarico assegnato al Commissario Unico Straordinario Commissario ricomprende:

-    la predisposizione e l’approvazione dei documenti di bilancio consuntivo 2008 e di previsione del 2009, nonché dei documenti per l’eventuale successivo assestamento;

-    le funzioni e gli atti inerenti il completamento delle procedure di affidamento ai Soggetti gestori in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali, l’aggiornamento dei Piano d’Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato, nonché gli atti e le funzioni inerenti l’attuazione del controllo analogo;

      di demandare al dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione agli Enti d’Ambito, ai gestori e all’Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione;

      di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.