IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica alla legge regionale 11
dicembre 2007, n. 41
1. L’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all’attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l’istituzione della relativa UPB.”
Art. 2
Modifica alla legge regionale 11
dicembre 2007, n. 42
1. L’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 “Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie” è sostituito dal seguente:
“Art 10
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all’attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l’istituzione della relativa UPB.”
Art. 3
Interventi della Regione Abruzzo a
sostegno della Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus
1. La Regione Abruzzo condivide gli scopi e le attività della “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus” così come individuati nell’atto costitutivo e nello Statuto della stessa, funzionali ad attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalità della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo, assicurando alla popolazione ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio Regionale assicura alla “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus” la disponibilità di strutture e personale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 4
Modifica all’art. 30 della legge
regionale 30 aprile 2009 n. 6
1. All’art. 30, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)” le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.
Art. 5
Proroga contratti per lavori assistiti
da contributo regionale
1. Tutti i contratti in essere alla data del 6 aprile 2009, che si riferiscono a lavori di committenza pubblica o privata, assistiti in tutto o in parte in conto capitale o in conto interessi da contributo regionale, possono essere prorogati, ai fini dell’ultimazione dei lavori, fino al termine massimo di un anno, dietro esplicita richiesta della stazione appaltante.
2. Il presente articolo si applica ai Comuni:
a) interessati dagli eventi sismici della Regione Abruzzo verificatisi a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione civile, abbiano risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;
b) ove si sono verificati casi di immobili privati e/o pubblici danneggiati per i quali vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata; Comuni così come identificati nell’art.1, comma 3 del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 6
Modifica all’art. 5 della legge regionale
24 marzo 2009 n. 4
1. All’art. 5, comma 7, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” il periodo “Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti” è soppresso.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Agosto 2009
IL PRESIDENTE
giovanni chiodi