IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica all’art. 10, Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135

1.   L’art. 10 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Esercizio dell’attività su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostrade

1.   L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

2.   L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto all’autorizzazione rilasciata dai Comuni di cui al primo comma dell’art. 4, Legge Regionale  17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative).

3.   I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, determinano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l’anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni.

4.   I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, emanano un regolamento contenente le modalità e le condizioni per l’accesso alle aree demaniali marittime, le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Piano demaniale marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali, escludendo la possibilità di ulteriori ampliamenti di superfici pavimentate e volumetrie sull’arenile e l’occupazione delle spiagge libere con strutture adibite ad attività commerciali di cui alla presente legge.

5.   Le autorizzazioni di cui al comma 2 non possono essere rilasciate in assenza della preventiva emanazione, da parte dei Comuni, del regolamento di cui al comma 4.”

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 4 Agosto 2009

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi