Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) Di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la
Determinazione Dirigenziale n. DF3/68 del 16.07.09, per l’esercizio
dell’attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi, presso l’impianto sito nel Comune di Lanciano (CH), Zona
Industriale Località Cerratina s.n.c., identificabile al foglio n. 57 part.
4042, con potenzialità massima annua di 46.800 t/anno, di cui 44.200 t/a per i
rifiuti non pericolosi e 2.600 t/a per i rifiuti pericolosi, per le attività di
smaltimento e recupero di cui alle operazioni
D15-D13 dell’Allegato B e alle operazioni R4-R5-R13 dell’Allegato C alla
parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2) Di stabilire che, per le motivazioni sopra
riportate, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa
in via provvisoria fino al 31.10.09, periodo ritenuto
congruo per l’acquisizione di un eventuale ulteriore parere A.R.T.A. e per
un’eventuale indizione di apposita Conferenza di Servizi, ed è
prorogabile su stanza di parte, nelle forme stabilite dalla Legge, ovvero, ove
necessario, d’ufficio da parte dello scrivente Servizio;
3) Di stabilire che per quanto concerne
l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso
all’impianto sono quelli indicati nel sopra citato parere A.R.T.A. Dipartimento
Provinciale di Chieti, come di seguito riportati:
Tabella 1 - CER autorizzati alle operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi
e non pericolosi (D15 - D13)
4) Di stabilire che per quanto concerne
l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e
prescrizioni:
per l’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale
di Chieti:
1. la ditta, nel corso del proprio esercizio,
dovrà rispettare costantemente le condizioni e le prescrizioni previste
rispettivamente ai punti 5 e 6 della Determinazione n° DF3/68 del 16/7/2004;
2. tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate
(MPS), derivanti dall’attività di recupero, nonché quelli destinati alle
operazioni di smaltimento, dovranno
essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative
vigenti in materia e non dovranno procurare danni per l’ambiente;
3. tutti i contenitori in cui sono depositati i
rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice
relativo al rifiuto contenuto;
4. l’area a servizio dell’attività di recupero
(svolte con iscrizione R.I.P.) dovrà essere costantemente distinta da quella
adibita alle attività di recupero e stoccaggio svolte in autorizzazione
regionale.
5. prima della ricezione dei rifiuti
all’impianto, la Ditta dovrà verificare l’accettabilità degli stessi mediante
acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da
certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
citati; qualora la verifica di accettabilità verrà effettuata anche mediante
analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di
rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo
tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
6. i rifiuti conferiti all’impianto
dovranno essere depositati direttamente
nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure
all’interno dei cassoni posti in zone distinte dell’ insediamento;
7. tutti i contenitori in cui sono depositati i
rifiuti, e le aree di deposito dovranno
essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto
contenuto. Le MPS devono essere raccolti e separati per tipologia;
8. i tempi di giacenza dei rifiuti dovranno
essere adeguati al dettato dalla normativa in essere vigente in materia;
9. i registri dei rifiuti, dovranno essere
tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di
controllo;
10. dovranno essere tenute costantemente pulite le
griglie di raccolta acque presenti all’interno del capannone e sul piazzale
onde permettere il normale flusso delle acque meteoriche e/o eventuali
sversamenti accidentali di liquidi;
11. dovrà essere fornito, entro un termine di
sessanta giorni, relazione tecnica relativa alle emissioni acustiche. A tal
proposito, lo scrivente Dipartimento si riserva di valutare la Relazione
Acustica di prossima trasmissione da parte della Ditta e, eventualmente, a
dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;
12. dovrà essere fornito, entro un termine di
sessanta giorni, le caratteristiche tecniche dell’impianto di depurazione
chimico-fisico e relative attrezzature così come riportato nella planimetria
(scala 1:500) denominata “reti fognanti ed idrica”;
13. dovrà essere presentata, entro un termine di
sessanta giorni, relazione tecnica
indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura
impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza
con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
14. dovrà essere indicato, entro un termine di
sessanta giorni, il nominativo e qualifica professionale del tecnico
responsabile della gestione dell’impianto, nonché specificare se esiste
personale di custodia e, nel caso positivo, precisare se la stessa è continua o
meno.
per il Servizio Gestione Rifiuti:
per l’esercizio delle
operazioni di smaltimento (D15 - D13),
di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
15. relativamente ai seguenti codici CER, inclusi
nella tabella 1 del sopra citato parere A.R.T.A., 16 01 04* (veicoli fuori uso)
e 16 01 06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose), devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
24.06.2003 n. 209 e s.m.i., e quindi solo previa acquisizione di apposita
autorizzazione regionale da rilasciare;
16. relativamente ai codici CER afferenti ai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE), inclusi
nella tabella 1 del sopra citato parere A.R.T.A., devono essere gestiti in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 25.07.2005 n. 151, con particolare
riguardi alle disposizioni contenute all’art. 20, comma 1, del medesimo D.Lgs.;
17. relativamente ai codici CER afferenti ai
rifiuti urbani (codice 20), inclusi nella tabella 1 del sopra citato parere
A.R.T.A., devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
03.04.06 n. 152 e s.m.i. ovvero che gli stessi possano essere gestiti solo in
presenza di appositi rapporti convenzionali con gli Enti pubblici titolari del
servizio di igiene urbana;
per l’esercizio delle
operazioni di recupero (R4 – R5 – R13),
di cui all’Allegato C alla parte IV
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
18. relativamente ai codici CER afferenti ai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE), inclusi
nella tabella 2 del sopra citato parere A.R.T.A., devono essere gestiti in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 25.07.2005 n. 151 con particolare
riguardi alle disposizioni contenute all’art. 20, comma 1, del medesimo D.Lgs.;
5) Di confermare ulteriori condizioni e
prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/68
del 16.07.04, per quanto applicabili;
6) Di riservarsi, entro i termini di validità
della presente autorizzazione, l’adozione di un ulteriore specifico
provvedimento, previa acquisizione di un successivo parere A.R.T.A, avente
carattere definitivo, che tenga conto anche delle problematiche sollevate dalla
Ditta, come riportato in premessa;
7) Di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
8) Di obbligare la Ditta Di Florio s.r.l.,
beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia
finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790
del 2007 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente
provvedimento;
9) Di obbligare la Ditta Di Florio s.r.l.,
beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare, entro il
termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una
nuova dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti soggettivi, stabiliti con D.G.R. n. 1227
del 29.11.07, in capo all’amministratore e legale rappresentante della società;
10) Di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione,
11) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
13) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
14) Di richiamare la Ditta Di Florio
s.r.l. autorizzata, al rispetto
degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto
di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza
semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui
alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
15) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione
Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la
C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) Di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Di
Florio s.r.l. – Sede legale: Zona Industriale Località Cerratina s.n.c., 66034
Lanciano (CH);
17) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini