Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   Di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/68 del 16.07.09, per l’esercizio dell’attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito nel Comune di Lanciano (CH), Zona Industriale Località Cerratina s.n.c., identificabile al foglio n. 57 part. 4042, con potenzialità massima annua di 46.800 t/anno, di cui 44.200 t/a per i rifiuti non pericolosi e 2.600 t/a per i rifiuti pericolosi, per le attività di smaltimento e recupero di cui alle operazioni  D15-D13 dell’Allegato B e alle operazioni R4-R5-R13 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2)   Di stabilire che, per le motivazioni sopra riportate, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa in via provvisoria fino al 31.10.09, periodo ritenuto congruo per l’acquisizione di un eventuale ulteriore parere A.R.T.A. e per un’eventuale indizione di apposita Conferenza di Servizi, ed è prorogabile su stanza di parte, nelle forme stabilite dalla Legge, ovvero, ove necessario, d’ufficio da parte dello scrivente Servizio;

3)   Di stabilire che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto sono quelli indicati nel sopra citato parere A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, come di seguito riportati:

Tabella 1 - CER autorizzati alle operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15 - D13)

 

 

4)   Di stabilire che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

      per l’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Chieti:

1.   la ditta, nel corso del proprio esercizio, dovrà rispettare costantemente le condizioni e le prescrizioni previste rispettivamente ai punti 5 e 6 della Determinazione n° DF3/68 del 16/7/2004;

2.   tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate (MPS), derivanti dall’attività di recupero, nonché quelli destinati alle operazioni di smaltimento,  dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni per l’ambiente;

3.   tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito  dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;

4.   l’area a servizio dell’attività di recupero (svolte con iscrizione R.I.P.) dovrà essere costantemente distinta da quella adibita alle attività di recupero e stoccaggio svolte in autorizzazione regionale.

5.   prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la Ditta dovrà verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità verrà effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;

6.   i rifiuti conferiti all’impianto dovranno  essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all’interno dei cassoni posti in zone distinte dell’ insediamento;

7.   tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti, e le aree di deposito  dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto. Le MPS devono essere raccolti e separati per tipologia;

8.   i tempi di giacenza dei rifiuti dovranno essere adeguati al dettato dalla normativa in essere vigente in materia;

9.   i registri dei rifiuti, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di controllo;

10. dovranno essere tenute costantemente pulite le griglie di raccolta acque presenti all’interno del capannone e sul piazzale onde permettere il normale flusso delle acque meteoriche e/o eventuali sversamenti accidentali di liquidi;

11. dovrà essere fornito, entro un termine di sessanta giorni, relazione tecnica relativa alle emissioni acustiche. A tal proposito, lo scrivente Dipartimento si riserva di valutare la Relazione Acustica di prossima trasmissione da parte della Ditta e, eventualmente, a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;

12. dovrà essere fornito, entro un termine di sessanta giorni, le caratteristiche tecniche dell’impianto di depurazione chimico-fisico e relative attrezzature così come riportato nella planimetria (scala 1:500) denominata “reti fognanti ed idrica”;

13. dovrà essere presentata, entro un termine di sessanta giorni,  relazione tecnica indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;

14. dovrà essere indicato, entro un termine di sessanta giorni, il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione dell’impianto, nonché specificare se esiste personale di custodia e, nel caso positivo, precisare se la stessa è continua o meno.

per il Servizio Gestione Rifiuti:

per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15 - D13), di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

15. relativamente ai seguenti codici CER, inclusi nella tabella 1 del sopra citato parere A.R.T.A., 16 01 04* (veicoli fuori uso) e 16 01 06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i., e quindi solo previa acquisizione di apposita autorizzazione regionale da rilasciare;

16. relativamente ai codici CER afferenti ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE), inclusi nella tabella 1 del sopra citato parere A.R.T.A., devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 25.07.2005 n. 151, con particolare riguardi alle disposizioni contenute all’art. 20, comma 1, del medesimo D.Lgs.;

17. relativamente ai codici CER afferenti ai rifiuti urbani (codice 20), inclusi nella tabella 1 del sopra citato parere A.R.T.A., devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 03.04.06 n. 152 e s.m.i. ovvero che gli stessi possano essere gestiti solo in presenza di appositi rapporti convenzionali con gli Enti pubblici titolari del servizio di igiene urbana;

per l’esercizio delle operazioni di recupero (R4 – R5 – R13), di cui all’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

18. relativamente ai codici CER afferenti ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE), inclusi nella tabella 2 del sopra citato parere A.R.T.A., devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 25.07.2005 n. 151 con particolare riguardi alle disposizioni contenute all’art. 20, comma 1, del medesimo D.Lgs.;

5)   Di confermare ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/68 del 16.07.04, per quanto applicabili;

6)   Di riservarsi, entro i termini di validità della presente autorizzazione, l’adozione di un ulteriore specifico provvedimento, previa acquisizione di un successivo parere A.R.T.A, avente carattere definitivo, che tenga conto anche delle problematiche sollevate dalla Ditta, come riportato in premessa;

7)   Di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere  salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)   Di obbligare la Ditta Di Florio s.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790 del 2007 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;

9)   Di obbligare la Ditta Di Florio s.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nuova dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 29.11.07, in capo all’amministratore e legale rappresentante della società;

10) Di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

11) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

13) Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

14) Di richiamare la Ditta Di Florio s.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

15) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

16) Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Di Florio s.r.l. – Sede legale: Zona Industriale Località Cerratina s.n.c., 66034 Lanciano (CH);

17) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini