DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita’ della regione abruzzo

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 21 luglio 2009    N°48/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con la quale è stato nominato il Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, della Legge 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, della Legge 549/95, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l’art. 32, comma 8,della Legge 449/97, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge 449/97, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L.  296/2006;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget per l’anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi  anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell’accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l’erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Vista la precedente Deliberazione del Commissario ad Acta n. 31/09 del 19/05/09, avente ad oggetto: ”Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali(R.S.A.), erogate dalla rete territoriale privata per l’anno 2009. Definizione del tetto di spesa complessivo 2009 e ripartizione dello stesso per singola Azienda USL;

Visto il parere espresso sulla predetta Deliberazione n. 31/09 del 19/05/09 dal Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. ABRUZZO-DGPROG-03/07/2009-0000162-P ,  che si allega in copia al presente atto (all. 1) formandone parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, ai fini della validazione del provvedimento di che trattasi, si richiedono le integrazioni, così come richiesto  dal precitato parere;

Dato atto, in relazione alla prescrizione dei predetti Ministeri, che:

-    il modello di contratto negoziale per le prestazioni Sanitarie in residenze Sanitarie Assistenziali(R.S.A.), erogate dalle strutture private, allegato alla precitata deliberazione commissariale, verrà integrato con apposito atto aggiuntivo(all. 2) contenente la seguente clausola di salvaguardia:

      Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa, ricorsi avverso gli atti regionali prodromici o diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto assegnato, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del D. Lgs. 502/92”;

-    gli importi assegnati alle singole strutture accreditate provvisoriamente per l’anno 2008, indicati nella deliberazione Commissariale di che trattasi sono in raccordo con i corrispondenti valori all’interno delle rispettive voci di costo del CE programmato (all.3);

-    le prestazioni socio - sanitarie erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali di cui si allega la relativa normativa (all.4) sono escluse dalla compensazione automatica interregionale e quindi la richiesta di rimborso avviene unicamente con la fatturazione diretta in capo alle AUSL extraregionali di residenza dei cittadini, così come si evince dal Testo Unico della compensazione interregionale approvato dalla conferenza Stato/Regione il 29/03/07;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   di integrare la precedente Deliberazione n. 31/09 del 19/05/09, così come richiesto con il parere ABRUZZO-DGPROG-03/07/2009-0000162-P, precisando che:

-    il modello di contratto negoziale per le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), erogate dalle strutture private, allegato alla precitata deliberazione commissariale, verrà integrato con apposito atto aggiuntivo (all. 2) contenente la seguente clausola di salvaguardia:

      Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa, ricorsi avverso gi atti regionali prodromici o diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto assegnato, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del D. Lgs. 502/92”;

-    gli importi assegnati alle singole strutture accreditate provvisoriamente per l’anno 2009, indicati nella deliberazione Commissariale di che trattasi sono in raccordo con i corrispondenti valori all’interno delle rispettive voci di costo del CE programmato (all. 3);

-    le prestazioni socio - sanitarie erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali di cui si allega la relativa normativa (all.4) sono escluse dalla compensazione automatica interregionale e quindi la richiesta di rimborso avviene unicamente con la fatturazione diretta in capo alle AUSL extraregionali di residenza dei cittadini, così come si evince dal Testo Unico della compensazione interregionale approvato dalla conferenza Stato/Regione il 29/03/07;

-    di dare atto che le procedure di sottoscrizione del predetto atto aggiuntivo(allegato 2) saranno concluse entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento alle singole Aziende USL;

2.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

3.   di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Segue allegato