IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Lanciano (CH) in data 21.02.2009 prot. n. 485, la Ditta RONZONI Roberto, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Arielli (CH);

Vista la nota del S.I.P.A. di CHIETI n. 8343 del 09.07.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria e nulla osta rilasciati dalla competente Soprintendenza Archeologica per L’ Abruzzo di Chieti resi con note n. 3265 e 6764 datati 03.12.1984 e 14.01.2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH 16/697 del 22.09.2003 avente per oggetto: LL.RR. 35/86 e 134/98 “Trasferimento dei Fondi Tratturali al patrimonio del Comune di Arielli (CH);

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione, atteso che la ditta in parola ha provveduto a saldare i canoni pregressi con versamento n. 0212 del 16.03.2009, che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate di suddetti pareri rilasciati dalla Soprintendenza Archeologica allegati alla nota del SIPA di Chieti N. n. 8343 del 09.07.2009;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione Dirigenziale;

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

determina

1)   Il rinnovo con decorrenza 01.11.1982 sino al 22.09.2003 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di  fabbricato, giardino e massetto in cemento “a favore del Sig RONZONI Roberto nato a Ponte S. Pietro (BG) il 18.08.1955 e Residente a Presezzo (BG) in Via G. Verdi 36, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 224 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i  numeri 832 e 4410/p del Fg. 4;

2)   Di dare atto che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 2.954,20, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;

3)   L’anzidetta somma è stata versata con bollettino n. 0212 del 16.03.2009 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4)   di dare mandato al S.I.P.A. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 8343 del 09.07.2009, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5)   la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. n. 8343 del 09.07.2009 da parte del concessionario;

6)   di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7)   la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

Il dirigente del servizio

Dott. Agr. Marzia Di Marzio