IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Vista la legge 203/82;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 26.05.2009 prot. n. 59538, la Ditta COLAIZZI Armando, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Roccaraso (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia;

Vista la nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. 1130 del 11.06.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 3287 datata 15.05.2009;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. 1130 del 11.06.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.06.2009 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

determina

1)   la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.06.2009 per uso di coltivazione floreale “a favore del Sig. COLAIZZI Armando nato a Schiers (Svizzera) il 14.02.1971 e residente a Castel Di Sangro in Via Panoramica 8/a, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1190 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 8 part. 26, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2)                  l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;

3)   le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4)   di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1130 del 11.06.2009, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5)   la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’ Aquila n. 1130 del 11.06.2009 da parte del concessionario;

6)   di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7)   la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

Il dirigente del servizio

Dott. Agr. Marzia Di Marzio