IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

- per quanto sopra esposto:

a)   di non ritenere valido l’atto di convenzione gia sipulatato tra il Comune di Bomba e la Comunità Montana valsangro, citato nelle premesse, i cui contenuti hanno validità quale schema di atto di concessione da stipularsi nuovamente tra le parti completo delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione.

1)   Di assegnare i terreni riportati in catasto al Foglio n. 1 particelle n. 7, 8, 10, 11, 418, 130, 111, in agro del Comune di Bomba, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;

2)   di autorizzare il Comune di Bomba a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Comiìunità Montana Valsangro con sede in Villa Santa Maria (CH) con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione della Frazione esercita abitualmente (quale la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve provvedere, tramite il Comune, a soddisfare l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Bomba; d) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3)   di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Bomba, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Dott.ssa Marzia Di Marzio