IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/334 del 16.12.2008, per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Vasto, al foglio di mappa catastale n: 38, particella n. 4099, con superficie complessiva di 6.500 mq, di cui 4.465 mq per lo svolgimento delle attività autorizzate, e una potenzialità di 2.500 veicoli per anno per le attività di smaltimento e recupero di cui alla fase R13 dell’Allegato C e alla fase D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2)   di stabilire che, fatto salvo quanto precisato in premessa, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa, in via provvisoria per un periodo di 24 mesi a far data dal 01.07.2009, ovvero lino al 01.07.2011;

3)   di stabilire che, per quanto concerne l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto risultano i seguenti:

4)   di stabilire che, i seguenti codici di rifiuto, in linea di massima, esitano dalle attività esercitate nell’impianto:

5)   di confermare condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/334 del 16.12.2008, per quanto applicabili;

6)   di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

c. rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6,7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c. l’utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

9)   di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere ad adeguare la durata delle garanzie finanziarie già presentate, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03 .04.2006 e s.m.i.

10) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione

11) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art 708 comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006 n 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

14) di richiamare la Società GALIE’ MARIA PIA S.N.C. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società GALIE’ MARIA PIA S.N.C., via San Lorenzo, 62 — 66054 Vasto;

17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini