Il Dirigente del Servizio

Vista la L.R. 7.3.2000, n. 20 e s.m. e i., “Testo unico in materia di Sport e Impiantistica Sportiva” ed in particolare il Titolo dal II che destina interventi finanziari ai soggetti beneficiari in essi individuati e riferiti all’ Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 17.1.2002, che individua i criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare ai soggetti beneficiari della L.R. 7.3.2000, n. 20;

Richiamata la precedente determina: DB5/29 del 19.05.2009 ed in particolare gli allegati 2) e 3), redatti dal competente Ufficio Sport sulla scorta dei criteri e parametri innanzi citati, nei quali sono indicati per gli ammessi, gli importi da assegnare a ciascuno di essi per l’anno 2008, e per i non ammessi le rispettive motivazioni di esclusione;

Considerato che a seguito di ulteriore verifica effettuata, è stato riscontrato che per mero errore materiale occorso nell’elaborazione informatica dei dati, sono stati inseriti tra i beneficiari ammessi i seguenti nominativi contenuti nell’allegato 2) alla D.D. DB5/19 del 19.05.2009:

 

ord

ident.

beneficiario

legale rappresentante

prov.

comune

importo contri.

1

5

ACSI

GIOVANNINO DI GENNARO

AQ

L'AQUILA

104,37

19

104

A.S.D. BOCCIOFILA VIRTUS L'AQUILA

GIANNI SEBASTIANI

AQ

BAZZANO

313,12

102

33

A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R.FISCHER CHIETI

ANDREA REBEGGIANI

CH

CHIETI

615,79

264

316

A.S.D. BRUNI PUBBL.ATLETICA VOMANO

F. D'AMBROSIO

TE

ROSETO ABRUZZI

1200,28

 

e che gli stessi devono essere esclusi dalla ripartizione approvata per le seguenti motivazioni:

-    per quanto concerne il beneficiario indicato al N° 1 della tabella, la richiesta di contributo,  non può rientrare tra quelle ammesse perchè non ricomprendibile tra i soggetti richiamati all’art.3 lett. a) della LR 20/2000, trattandosi di attività annuale non svolta sull’intero territorio regionale ma solo nel territorio della provincia dell’Aquila e non annoverabile tra quelle di cui all’art 3 lett. b) della LR 20/2000, trattandosi di Ente di promozione Sportiva e non di Società o Associazioni Sportiva.

-    per quanto concerne i beneficiari indicati ai n° 19, 102, 264 della tabella gli stessi, così come previsto dall’art. 7 comma 2 della LR 20/2000, gli stessi non possono beneficiare del contributo assegnato in quanto già usufruenti di altro contributo concesso ai sensi del titolo IIl - art 9 della LR 20/2000 ed espressamente indicati nella tabella allegato 5 della D.D. DB5/19 del 19.05.2009;

Ritenuto, pertanto:

-    di dover procedere alla rettifica mediante annullamento, esclusivamente, delle tabelle allegato 2) e allegato 3), allegate alla citata Determina Dirigenziale n° DB5/19 del 19.05.2009, con la conseguente sostituzione integrale con le tabelle allegate alla presente determinazione e rinominate allegato 2 R) e allegato 3 R); contenenti rispettivamente l’elenco dei soggetti ammessi con l’importo a ciascuno assegnato e l’elenco dei soggetti esclusi contenenti le motivazioni di esclusione;

-    di confermare che gli importi sopraindicati, trovano la necessaria copertura nell’impegno n° 2675, anno 2008, assunto nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 sul cap. 91502 del bilancio regionale 2008 con la citata determinazione dirigenziale n. DF3/140 del 18.06.2008;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77;

Vista la L.R. 25.3.2002, n. 3;

Accertata in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa

1.   di annullare per le motivazioni in premessa, che qui si confermano, esclusivamente, le tabelle allegato 2) e allegato 3), allegate alla Determina Dirigenziale n° DB5/19 del 19.05.2009

2.   di sostituire le tabelle di cui al precedente punto 1 con le tabelle allegate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e rinominate allegato 2 R) e allegato 3 R); contenenti rispettivamente l’elenco dei soggetti ammessi con l’importo a ciascuno assegnato e l’elenco dei soggetti esclusi contenenti le motivazioni di esclusione;

3.   di confermare che l’importo di € 87.200,00 indicato nella tabella (all. 2 R), trova la necessaria copertura nell’impegno n°2675/08, assunto nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 sul cap. 91502 del bilancio regionale 2008 con la citata determinazione dirigenziale n. DF3/140 del 18.06.2008;

4.   di confermare la liquidazione della somma complessiva di € 87.200,00 in quanto già ricompresa nella liquidazione, già operata con la più volte citata determinazione n° DB5/19 del 19.05.2009, sul cap. 91502 del bilancio regionale 2008 e U.P.B. 10.01.003, assunti con gli impegni n° 2675/08, n°4724/08 e n° 6317/2008 ;

5.   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale a disporre il pagamento del contributo assegnato a ciascun soggetto beneficiario, previa comunicazione del Servizio Sport di avvenuta acquisizione da parte dello stesso della documentazione di cui alla L.R. 7.3.2000, n. 20, art. 35, comma 2;

6.   di inviare copia del presente provvedimento:

-    al servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;

-    alla Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive ai sensi dell’art.16, comma 11 della L.R. 7/2002.

-    di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo e sul BURA

Pescara,

Il Dirigente del Servizio

Arch. Virgilio Basile

Segue allegato