Il Dirigente del Servizio
Vista la L.R. 7.3.2000, n. 20 e s.m. e i., “Testo unico in materia di Sport e Impiantistica Sportiva” ed in particolare il Titolo dal II che destina interventi finanziari ai soggetti beneficiari in essi individuati e riferiti all’ Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 17.1.2002, che individua i criteri per la quantificazione dei contributi da assegnare ai soggetti beneficiari della L.R. 7.3.2000, n. 20;
Richiamata la
precedente determina: DB5/29 del 19.05.2009 ed in particolare gli allegati 2) e
3), redatti dal competente Ufficio Sport sulla scorta dei criteri e parametri
innanzi citati, nei quali sono indicati per gli ammessi, gli importi da
assegnare a ciascuno di essi per l’anno 2008, e per i non ammessi le rispettive
motivazioni di esclusione;
Considerato che
a seguito di ulteriore verifica effettuata, è stato riscontrato che per mero
errore materiale occorso nell’elaborazione informatica dei dati, sono stati
inseriti tra i beneficiari ammessi i seguenti nominativi contenuti
nell’allegato 2) alla D.D. DB5/19 del 19.05.2009:
n° ord |
n° ident. |
beneficiario |
legale rappresentante |
prov. |
comune |
importo contri. |
|
1 |
5 |
ACSI |
GIOVANNINO
DI GENNARO |
AQ |
L'AQUILA |
104,37 |
|
19 |
104 |
A.S.D. BOCCIOFILA VIRTUS L'AQUILA |
GIANNI
SEBASTIANI |
AQ |
BAZZANO |
313,12 |
|
102 |
33 |
A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R.FISCHER CHIETI |
ANDREA
REBEGGIANI |
CH |
CHIETI |
615,79 |
|
264 |
316 |
A.S.D.
BRUNI PUBBL.ATLETICA VOMANO |
F.
D'AMBROSIO |
TE |
ROSETO
ABRUZZI |
1200,28 |
|
e che gli stessi devono essere esclusi dalla ripartizione approvata per le seguenti motivazioni:
- per quanto concerne il beneficiario indicato al N° 1 della tabella, la richiesta di contributo, non può rientrare tra quelle ammesse perchè non ricomprendibile tra i soggetti richiamati all’art.3 lett. a) della LR 20/2000, trattandosi di attività annuale non svolta sull’intero territorio regionale ma solo nel territorio della provincia dell’Aquila e non annoverabile tra quelle di cui all’art 3 lett. b) della LR 20/2000, trattandosi di Ente di promozione Sportiva e non di Società o Associazioni Sportiva.
- per quanto concerne i beneficiari indicati ai n° 19, 102, 264 della tabella gli stessi, così come previsto dall’art. 7 comma 2 della LR 20/2000, gli stessi non possono beneficiare del contributo assegnato in quanto già usufruenti di altro contributo concesso ai sensi del titolo IIl - art 9 della LR 20/2000 ed espressamente indicati nella tabella allegato 5 della D.D. DB5/19 del 19.05.2009;
Ritenuto, pertanto:
- di dover procedere alla rettifica mediante annullamento, esclusivamente, delle tabelle allegato 2) e allegato 3), allegate alla citata Determina Dirigenziale n° DB5/19 del 19.05.2009, con la conseguente sostituzione integrale con le tabelle allegate alla presente determinazione e rinominate allegato 2 R) e allegato 3 R); contenenti rispettivamente l’elenco dei soggetti ammessi con l’importo a ciascuno assegnato e l’elenco dei soggetti esclusi contenenti le motivazioni di esclusione;
- di confermare che gli importi sopraindicati, trovano la necessaria copertura nell’impegno n° 2675, anno 2008, assunto nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 sul cap. 91502 del bilancio regionale 2008 con la citata determinazione dirigenziale n. DF3/140 del 18.06.2008;
Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77;
Vista la L.R. 25.3.2002, n. 3;
Accertata in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa
1. di annullare per le motivazioni in premessa, che qui si confermano, esclusivamente, le tabelle allegato 2) e allegato 3), allegate alla Determina Dirigenziale n° DB5/19 del 19.05.2009
2. di sostituire le tabelle di cui al precedente punto 1 con le tabelle allegate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e rinominate allegato 2 R) e allegato 3 R); contenenti rispettivamente l’elenco dei soggetti ammessi con l’importo a ciascuno assegnato e l’elenco dei soggetti esclusi contenenti le motivazioni di esclusione;
3. di confermare che l’importo di € 87.200,00 indicato nella tabella (all. 2 R), trova la necessaria copertura nell’impegno n°2675/08, assunto nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 sul cap. 91502 del bilancio regionale 2008 con la citata determinazione dirigenziale n. DF3/140 del 18.06.2008;
4. di confermare la liquidazione della somma
complessiva di € 87.200,00 in quanto già ricompresa nella
liquidazione, già operata con la più volte citata determinazione n° DB5/19 del
19.05.2009, sul cap. 91502 del bilancio regionale
2008 e U.P.B. 10.01.003, assunti con gli impegni n° 2675/08, n°4724/08 e
n° 6317/2008 ;
5. di autorizzare il Servizio Ragioneria e
Credito della Giunta Regionale a disporre il pagamento del contributo assegnato
a ciascun soggetto beneficiario, previa comunicazione del Servizio Sport di
avvenuta acquisizione da parte dello stesso della documentazione di cui alla
L.R. 7.3.2000, n. 20, art. 35, comma 2;
6. di inviare copia del presente provvedimento:
- al servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive ai sensi dell’art.16, comma 11 della L.R. 7/2002.
- di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo e sul BURA
Pescara,
Il Dirigente del Servizio
Arch. Virgilio Basile
Segue allegato