IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) – Decreto Legislativo 25.07.2005 n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) - Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – il progetto presentato dalla Società DESTEEL S.p.A. – Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH) – Sede Operativa: C.da Saletti – Zona Industriale Val di Sangro – in data 04.08.2008, per la realizzazione ed esercizio di un impianto adibito alla messa in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi e non ferrosi equivalenti alle fasi R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) ed R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)) dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 da ubicarsi nella Zona Industriale della Val di Sangro – Località “Saletti” nel Comune di Paglieta (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 15 Particelle 4280, 4279, 4276, 4284, 348, 4290, 190, 350, 193, 349, 391, 196, 392, 472, 9, 117, 326, 106, 101, 4267, 4263, 221, 4260, 4258, 4255, 220, 136, 219, 218, 4377, 4728, 4248, 4246, 4244, 109, 4243, 340, 143, 142, 141, 140, 139, 4391, 4388, 4387, 4384, 4381, per una superficie complessiva di 51.188 mq e una potenzialità di circa 650.000 t/a in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:
Giorno 09 Mese di Luglio Anno 2008
Studio Geo Sacco: Dott. Geologo Roberto
Sacco – Società Thema Progetti: Dott. Ing. Alfredo Di Nardo, Dott. Ing. Pino
Cotellessa;
Allegato 1) Elaborato - Relazione tecnica;
Allegato 2) Elaborato A – Elenco elaborati;
Allegato 3) Elaborato A-01.00 – Relazione tecnica;
Allegato 4) Elaborato - Stralcio Planimetrico del vigente P.R.G., Tavola di Zonizzazione (ASI) e provvedimento di localizzazione SUAP con stralcio di planimetria catastale;
Allegato 5) Elaborato – Relazione geologica-idrogeologica-ambientale con vincoli esistenti sul territorio;
Allegato 6) Tavola – Corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell’area oggetto dell’ intervento;
Allegato 7) Tavola – Planimetria in scala 1:5.000, con l’indicazione delle distanze dei fabbricati limitrofi, estesa per un raggio di ml 1.000;
Allegato 8) Tavola A-01.01 – Planimetria generale localizzazione e stralcio catastale scala 1:2.000;
Allegato 9) Tavola A-01.02 – Planimetria indici urbanistici scala 1:500;
Allegato 10) Tavola A-01.03 – Lay out stabilimento scala 1:500;
Allegato 11) Tavola A-01.04 – Planimetria destinazione superfici scala 1:500;
Allegato 12) Tavola A-01.05 – Planimetria aree esterne scala 1:500;
Allegato 13) Tavola A-01.06 – Planimetria antincendio scala 1:500;
Allegato 14) Tavola A-01.07 – Planimetria rete fognaria e raccolta acque prima pioggia scala 1:500;
Allegato 15) Tavola A-01.08 – Planimetria allacciamenti scala 1:500;
Allegato 16) Tavola A-01.09 – Palazzina uffici, piante, sezione, prospetti scala 1:100;
Allegato 17) Tavola A-01.10 – Capannone 1 pianta scala 1:200;
Allegato 18) Tavola A-01.11 – Capannone 1 sezione e prospetti scala 1:200;
Allegato 19) Tavola A-01.12 – Capannone 2 pianta scala 1:200;
Allegato 20) Tavola A-01.13 – Capannone 2 sezione e prospetti scala 1:200;
Allegato 21) Tavola A-01.14 – Capannone 3 pianta scala 1:200;
Allegato 22) Tavola A-01.15 – Capannone 3 sezione e prospetti scala 1:200;
Allegato 23) Tavola A-01.06 – Mulino scala 1:250;
Allegato 24) Tavola A-01.17 – Cabina elettrica di trasformazione mulino piante scala 1:100;
Allegato 25) Tavola A-01.18 – Cabina elettrica di trasformazione mulino sezione e prospetti scala 1:100;
Allegato 26) Tavola A-01.19 – Centrale trattamento acque pianta, sezione, prospetti scala 1:100;
Allegato 27) Tavola A-01.20 – Cabina allaccio elettrico piante, prospetti e sezione scala 1:100;
Allegato 28) Tavola A-01.21 – Capannone 4 pianta, sezione, prospetti scala 1:200;
2) di autorizzare la Società DESTEEL S.p.A. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
4) di adempiere nella fase di costruzione
dell’impianto a quanto sottoindicato:
In attesa delle direttive previste all’art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, si prescrive quanto segue:
4.1 Limitatamente alla fase di costruzione dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.
4.2 Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l’invio della comunicazione di avvio dell’impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, preceduta dall’invio all’Autorità Competente:
a. della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
b. di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
- l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,
- l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,
- il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.
4.3 Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
a. la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
c. l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
d. il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
e. l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
f. le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
5) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;
6) di autorizzare la Società DEESTEL S.p.A. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al punto 2), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:
Della Direzione Agricoltura Foreste e
Sviluppo Rurale – Alimentazione, Caccia e Pesca – Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Chieti:
6.1) Gli interventi non potranno essere realizzati nella eventualità e nella necessità di trasformazione d’uso delle aree che nell’attualità degli interventi siano definibili boscati ai sensi della legislazione nazionale e regionale;
Della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria
Locale di Lanciano-Vasto
6.2) Manutenzione costante dei filtri dei sistemi di abbattimento emissivi;
Del Comune di Paglieta (CH):
6.3) Entro tre mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto, la Ditta trasmetta lo studio sul monitoraggio acustico da effettuarsi anche nel periodo di esercizio notturno all’ARTA, alla A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Lanciano -Vasto, al Comune e alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti;
6.4) Nella fase di esercizio dell’impianto nonché nella fase di ripristino dell’area la Società DESTEEL S.p.A. trasmetta adeguate garanzie finanziarie ai sensi delle normative vigenti (D.G.R. 790/2007);
dell’A.R.T.A – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti:
6.5)
“Parere
tecnico – Settore Rifiuti
“Dalla documentazione trasmessa a codesto
Spett.le Servizio a questo Dipartimento (relazione tecnica, elaborati grafici
relativi alla planimetria generale impianto con indicazione degli impianti fissi
da realizzare, planimetria generale della rete acque bianche e nere e di prima
pioggia, relazione geologica), è stato possibile constatare che la Ditta in
parola intende svolgere le attività di cui in premessa su un’area individuabile
nel foglio di mappa n. 15 del Comune di Plaglieta alle particelle indicate
nella planimetria redatta dal geom. Giustino Di Nella allegato alla
Deliberazione n. 264 del 20/9/2007 (allegato B), di estensione pari a c.a.
52.000 mq complessivi, ubicata nella zona industriale Loc. Saletti del Comune
di Paglieta (CH).
Da quanto è stato possibile accertare
dall’esame delle planimetrie allegate, le aree destinate a strutture coperte si
estendono per ca. 16.000 mq, mentre quelle adibite a piazzali interni, a
parcheggi per gli operatori ed a verde, sono rispettivamente di ca 28.000 mq,
400 mq, e di 5.500 mq.
Le aree utilizzate per lo svolgimento
delle attività (aree di movimentazione rifiuti e interno dei capannoni), come
dichiarato nella relazione tecnica, sarà totalmente impermeabilizzata
(pavimentazione industriale e fibre di acciaio dello spessore di 20 mm.) e
dotata di rete fognaria per il successivo trattamento delle acque meteoriche
e/o sversamenti accidentali.
Le restanti aree (parcheggio auto degli
addetti e sosta autocarri), saranno realizzate con pavimentazione in betonella
e asfalto.
Sulla superficie totale del lotto in
oggetto, sono realizzati i seguenti capannoni e fabbricati industriali separati
tra loro e organizzati in base alla logistica delle funzioni specifiche che
interverranno nel ciclo di lavorazione (così come descritte nella relazione
tecnica redatta dallo Studio Geo Sacco).
Il
CAPANNONE n. 1
è suddiviso in tre locali distinti,
identificabili come aree 2, 3 e 4.
Tali strutture sono utilizzati
rispettivamente come siti di deposito rifiuti consistenti in:
- metalli non ferrosi “bianchi” (area 2), per un quantitativo di
deposito pari a ca. 5.000 tonn/anno;
- metalli non ferrosi “rossi” (area 3), per un quantitativo in
deposito pari a ca. 5.000 tonn/anno;
- metalli ferrosi (area 4), per un quantitativo in deposito pari a ca. 10.000
tonn/anno;
In
tali aree i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di recupero R13.
Il
CAPANNONE n. 2
è suddiviso in due locali distinti,
identificabili come aree 5a e 5b.
Essi saranno utilizzati per:
- il deposito del fluff (area 5a);
- il deposito, selezione e cernita del “flusso
secondario” (area 5b).
Il CAPANNONE n. 3
è suddiviso in due locali distinti,
identificabili come aree 6a e 6b, che saranno utilizzati per il:
- posizionamento della Cesoia (area 6a);
- deposito del materiale da cesoiare
(area 6b) da inviare alla Linea di
produzione n. 1 per un quantitativo in deposito pari a ca 2.800 tonn/anno;
In tali aree i rifiuti saranno sottoposti
alle operazioni di recupero R4.
La superficie dell’area aziendale
identificabile come area 7 sarà impiegata per:
- il posizionamento del Mulino per le
successive attività di frantumazione e macinazione eseguite nella linea 2 come
di seguito descritto.
In tale area i rifiuti saranno sottoposti
alle operazioni di recupero R4;
Le rimanenti aree identificabili con i
numeri 1, 8, 9, 10, e 11 saranno adibite rispettivamente per
la palazzina uffici, la centrale trattamento acque, la centrale elettrica, il
lavaggio mezzi e l’officina ad uso interno.
L’impianto di trattamento è composto da due
distinte Linee di Produzione:
- la Linea
1 (per la lavorazione di rottame voluminoso pari a 50.000 tonn/anno);
- la Linea
2, (per la lavorazione di carcasse auto pressate e rottame da raccolta pari
a ca 600.000 tonn/anno),
deputate a trattare le diverse tipologie
di rifiuto in ingresso impianto.
In dettaglio:
o la Linea
1, dove verrà installata la presso-cesoia
con i relativi componenti accessori, è deputata a ridurre volumetricamente il
rottame di grande dimensione (rottami di demolizione e di raccolta), in modo da
ottenere una MPS idonea da conferire ad acciaierie.
o La Linea
2, composta da premacinatore/macinatore,
mulino a martelli, deferrizzatore (per la separazione del materiale pesante
ferroso da quello non ferroso), sistema
aeralico (per la separazione del materiale leggero (fluff) dal materiale
pesante non ferroso (flusso secondario), garantisce oltre ai necessari
adeguamenti volumetrici del materiale, anche la separazione dei flussi tra il
prodotto finito da destinare alla vendita (proler) e dei sottoprodotti (fluff),
da destinare ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, nonché dei
materiali di scarto (flusso secondario) da destinare anch’essi alla vendita e/o
ad impianti di recupero per la successiva selezione e cernita.
Nel suo complesso l’impianto sarà
realizzato per la lavorazione ed il trattamento di rifiuti consistenti
principalmente in:
- Rottame leggero di varia
dimensione, spessore e forma;
- Parti di autoveicoli;
- Elettrodomestici (rottame bianco);
- Rottame di raccolta di dimensioni
varie;
- Pacchi di autoveicoli bonificati;
- Acciaio di spessore inferiore a 4 mm;
- Telai, lamiere di piccolo spessore, cascami
e carter di alluminio, nonché motori elettrici e metalli.
Dalle attività sopra descritte verranno
prodotte:
Il Proler,
costituito da materiale ferroso (destinato alla vendita come materia prima
seconda), sarà depositato in cumuli, all’aperto, nell’area situata a valle del
mulino, pronto per essere destinato alle acciaierie.
Il quantitativo max in
deposito sarà di 20.000 tonn..
Il Fluff,
costituito da plastica e gomma finemente triturati (CER 19 10 04), provenienti
prevalentemente dalla frantumazione dei componenti non metallici presenti nei
rottami di origine automobilistica (destinato al successivo recupero e/o
smaltimento), sarà depositato al coperto nell’area identificata con la sigla 5a.
Il quantitativo max in
deposito sarà di ca. 3.500 tonn.
Il
Flusso secondario (CER 19 10 06), costituito da un miscuglio di plastiche
pesanti, frazioni di copertoni (CER 19 12 04), alluminio (17 04 02), rame (17
04 01), acciaio e leghe di metalli non ferrosi (CER 16 01 18 – 19 12 03), legno
(CER 19 12 07), frazioni di prodotti tessili CER 19 12 08, destinato al
successivo recupero mediante selezione e cernita alle rispettive aree di
deposito precedentemente individuate come 2
e 3, sarà depositato preliminarmente
(D15) al coperto nell’area 5b.
Il quantitativo max in
deposito sarà di ca. 2.300 tonn.
Relativamente alle tipologie di rifiuto
(CER 2008) che la ditta DESTEEL S.p.A. intende trattare sul sito in oggetto,
esse risultano essere:
ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN
INGRESSO IMPIANTO DA AVVIARE ALLE ATTIVITA’ DI RECUPERO
CER ALLEGATO D PARTE IV D.Lgs. n. 152/06 e
D.Lgs. n. 4/08 |
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO |
OPERAZIONI DI RECUPERO |
10
02 10 |
Scagli
di laminazione |
R13
e R4 |
12
01 01 |
Limatura
e trucioli di materiali ferrosi. |
R13
e R4 |
12
01 02 |
Polveri
e articolato di materiali ferrosi. |
R13
e R4 |
15
01 04 |
Imballaggi
metallici. |
R4 |
16
01 06 |
Veicoli
fuori suo, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. |
R4 |
16
01 17 |
Metalli
ferrosi. |
R4 |
16
01 18 |
Metalli
non ferrosi. |
R13
e R4 |
16
01 22 |
Componenti
non specificati altrimenti . |
R13
e R4 |
16
02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13. |
R4 |
16
02 16 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16
02 15. |
R13
e R4 |
17
04 01 |
Rame,
Bronzo, Ottone. |
R13
e R4 |
17
04 02 |
Alluminio. |
R13
e R4 |
17
04 03 |
Piombo. |
R13
e R4 |
17
04 04 |
Zinco. |
R13
e R4 |
17
04 05 |
Ferro
e Acciaio. |
R13
e R4 |
17
04 06 |
Stagno. |
R13
e R4 |
17
04 07 |
Metalli
misti. |
R13
e R4 |
19
12 02 |
Metalli
ferrosi. |
R4 |
19
12 03 |
Metalli
non ferrosi. |
R13
e R4 |
20
01 40 |
Metallo. |
R13
e R4 |
20
03 07 |
Rifiuti
ingombranti. |
R4 |
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO Tonn./anno - 650.000
ca. |
Complessivamente i codici dei rifiuti che
la Ditta DESTEEL S.p.A. intende trattare presso l’impianto in oggetto sono pari
a 21, tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.
Si segnala che, nella planimetria 3 –
layout-flussi materiali interni – alla pag. 50 della relazione tecnica,
relativa all’area 6b (deposito preliminare del rottame da cesoiare – operazioni
di recupero R4 -, e nella planimetria 4 layout –flussi materiali in uscita –
alla pag. 51 della sopra citata relazione tecnica, relativa all’area 2, sono
stati esclusi rispettivamente i codici CER 16 02 09* - 16 02 15* e 16 02
13* (area 6b) e il codice CER 16 02 15* (area 2), perché non congrui con
dette attività in quanto rifiuti pericolosi.
In relazione a quanto riportato dalla
relazione tecnica e dagli elaborati presentati, considerato che:
Lo stoccaggio delle diverse tipologie di
rifiuto solido da recuperare avverrà al coperto, nonché nelle apposite aree
distinte del piazzale aziendale, altre sotto il capannone aziendale per essere
successivamente inviati presso ditte autorizzate per le successive operazioni
di recupero e/o smaltimento (di cui la ditta ha prodotto elenco);
Lo stoccaggio dei rifiuti solidi recuperabili,
avverrà in modo separato per ciascuna tipologia;
Presso l’impianto saranno accettati i soli
rifiuti solidi consistenti in rottami ferrosi e non ferrosi, tutti di natura
non pericolosa;
Il trattamento delle acque meteoriche e
delle acque di prima pioggia, sarà effettuato in un apposito impianto di
trattamento di tipo chimico-fisico, tali acque depurate, comprese quelle di
seconda pioggia, saranno scaricate nella fogna Consortile (o impiegate
parzialmente per la reintegrazione delle perdite dovute ad evaporazione che si
producono nell’impianto di raffreddamento); mentre le acque reflue domestiche
(servizi igienici, mensa, ecc.) saranno scaricate direttamente nella rete
consortile;
I fanghi derivati dalla depurazione delle
acque di cui al punto precedente (CER 19 08 14), ed eventuali sostanze oleose
in esse presenti (Surnatanti), saranno depositati preliminarmente (D15) in
appositi contenitori separati e smaltiti in impianti autorizzati;
La superficie aziendale è provvista di una
apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di appositi
pozzetti di ispezione;
Sono state precisate i processi
tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti ed i
quantitativi da trattare, le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di
trattamento e di recupero, nonché indicate le MPS ed i rifiuti che vengono
prodotte a seguito di detta attività;
Considerata inoltre la completezza della
documentazione presentata così come prevista dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06
e D.Lgs. n. 4/08 (ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97), questo Dipartimento
esprime parere favorevole alla
realizzazione e all’esercizio di quanto richiesto in oggetto, con le
seguenti prescrizioni:
1) Il deposito dei rifiuti metallici ferrosi e
quelli non ferrosi pericolosi dovrà avvenire in area coperta e ben separati tra
loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati;
2) In particolare tutte le aree, di deposito
rifiuti e di deposito materiali recuperati (MPS), dovranno essere segnalate da
apposite targhe riportanti la denominazione (deposito rifiuti – deposito
materiali MPS);
3) I rifiuti destinati al recupero e stoccati in
cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l’uso di barriere
mobili o fisse tali da non generare miscelazioni fra di loro;
4) Tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni,
fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5) Tutte le aree destinate a contenere i rifiuti
e le aree di deposito delle MPS prodotte dovranno essere provviste di apposita
etichetta riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione,
ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
6) Per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito
di manutenzione degli automezzi in uso dall’azienda (officina), la Ditta dovrà
indicare, su apposita planimetria (scala 1:200), le relative aree di deposito
in attesa dello smaltimento finale;
7) Dovrà essere indicato il nominativo e
qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione di deposito
preliminare dei rifiuti, nonché specificato se esiste personale di custodia e,
nel caso positivo, precisare se la stessa è continua o meno;
8) Dovranno essere prese in
considerazione tutte le precauzioni possibili in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
9) Le acque reflue domestiche e quelle
industriali dovranno avere linee separate e munite ognuno di idoneo pozzetto di
ispezione accessibile;
10) Fornire relazione di valutazione
previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. quadro n. 447/95
redatta da un tecnico competente entro 30 gg dalla notifica del presente
provvedimento;
11) Dovrà essere presentata relazione
tecnica indicante le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza,
chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di
emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale
entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento;
6.5.1)
“Parere tecnico – Settore Siti Contaminati
Dall’esame della documentazione geologica
a corredo del progetto per la realizzazione di un impianto adibito alla messa
in riserva, selezione, frantumazione e riduzione volumetrica di rottami ferrosi
e non ferrosi della Ditta Desteel S.p.A., consistente nella Relazione
Geologica, Idrogeologica, Ambientale a firma del Dr. Geol. Roberto Sacco si
evince quanto di seguito riportato.
L’impianto dovrà sorgere in una porzione
della pianura alluvionale del F. Sangro in una zona che non ricade nelle aree
perimetrale dal PAI ed esterna ad aree esondabili ed in “zona 3” della nuova
classificazione sismica, in un’area B1 (Trasformabilità mirata) ambito fluviale
ed in un sito SIC IT1401112.
Nel sito sono stati realizzati n. 8
sondaggi attrezzati successivamente a piezometro per consentire il prelievo
delle acque sotterranee (liv. Piez. Posto a circa - 5m) ed effettuarne la
valutazione dello stato chimico. Il monitoraggio delle acque sotterranee svolto
dalla ditta nel marzo 2008 ha evidenziato il superamento dei limiti tabellari
alla Parte IV, Titolo V, tab 2, All. 5 del D.Lgs. 152/06 per Manganese. Dalla
tabella riepilogativa dei risultati delle analisi chimiche, si osserva inoltre
che il parametro cloroformio nei piezometri P2 e P8 presenta concentrazioni di
0,13 e 0,14 µg/l, prossime al valore limite di 0,15 µg/l.
Si ritiene la documentazione nel suo
complesso esaustiva, pertanto si esprime parere
tecnico favorevole, con la seguente prescrizione:
1) effettuazione di un’ulteriore
monitoraggio delle acque sotterranee in contraddittorio con l’ARTA entro 60
gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, inserendo nei
controlli anche eventuali pozzi presenti a monte del sito, al fine di
verificare l’andamento dei composti: manganese e cloroformio;
6.5.2)
“Parere tecnico – Settore inquinamento atmosferico
Dall’esame della relazione tecnica si
evince che per tale impianto sono previste emissioni in atmosfera provenienti
dalle captazioni localizzate a valle del mulino a martelli.
Considerato che per dette emissioni sono
stati previsti idonei sistemi di abbattimento, e che sono stati previsti valori
limite inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente, si esprime, per
quanto di competenza, parere tecnico
favorevole, con l’adozione delle seguenti prescrizioni:
1) Dalla data di messa in esercizio
dell’impianto, che dovrà essere comunicata almeno quindici giorni prima
dell’evento, la Ditta dovrà effettuare, entro i trenta giorni successivi, due
monitoraggi alle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio;
Le
risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli Enti preposti entro
quindici giorni e dovranno essere riportate su apposito registro, vidimato
dall’Autorità Competente, sul quale verranno riportati anche i risultati di cui
al successivo Punto 3.
2) La Ditta resti impegnata ad adottare tutti gli
accorgimenti utili ad impedire ogni pericolo per la salute ed a mitigare
l’impatto sull’ambiente, ponendo particolare attenzione alla perfetta
efficienza dei sistemi di abbattimento; le date e la tipologia degli interventi
di manutenzione dovranno essere riportate sull’apposito registro, anch’esso
vidimato dall’Autorità competente;
3) Si osservi una frequenza di autocontrollo semestrale per il punto di emissione E1 così come riportato sul Q.R.E.
datato 26.01.2009.”;
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
8.1 Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
8.2 Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
8.3 Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
8.4 Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8.5 Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di richiamare la Società DESTEEL S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti – Macrostruttura F – Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
10) di
dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli
impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente
articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida
l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e
s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi
all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di
cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della
Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
11) di obbligare la Società:
- di possedere, nel corso della fase di realizzazione del complesso impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;
- di prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
- al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
12) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
13) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società DESTEEL S.p.A. - Sede Legale: Via Fabio Filzi n. 28 – 66034 LANCIANO (CH);
14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini