IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Danilo D’Antimo” con sede in L’Aquila;

Vista l’istanza del 20/11/2008 presentata dal Presidente e Legale rappresentante della “Fondazione Danilo D’Antimo” con sede in L’Aquila, Via S Franco d’Assergi, 4, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto l’Atto Costitutivo di Fondazione dell’8 novembre 2007 a rogito del dott. Paolo Di Silvestri, notaio in Pizzoli (AQ), rep. n. 4240, racc. n. 2440 e lo Statuto, allegato “A” del medesimo atto ed il successivo Atto modificativo del 24 aprile 2008, a rogito del dott. Vincenzo Galeotta, notaio in L’Aquila, rep. n. 116080, racc. n. 23285 e lo Statuto allegato “A” del medesimo atto;

Accertata, sulla base dello Statuto della Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica della “Fondazione Danilo D’Antimo” con sede in L’Aquila, si sono realizzati per il tramite di tre Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 12/12/2008, 10/2/2009 e 26/3/2009;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 26/3/2009 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della “Fondazione Danilo D’Antimo” da parte delle competenti Direzioni regionali;

Rilevati l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Fondazione, quali quelle di promozione, mantenimento e recupero della salute nei contesti di vita, familiare e sociale, nonché scolastica e di lavoro con particolare riferimeto alla salute mentale nell’infanzia e nella adolescenza;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila e per l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

-    di concedere, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005, il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla “Fondazione Danilo D’Antimo”, con sede in L’Aquila, Via S Franco d’Assergi n. 4;

-    di iscrivere la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto all’interessato, ai sensi dell’art. 21 della L. 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di notifica del presente atto all’interessato, in base a quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del D.P.R. 24/11/1991 n. 1199.

L’Aquila lì 12.06.2009

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

Segue allegato