GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 6 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare le tariffe da applicare ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;
Vista la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Tariffe IPPC”, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
Visto in particolare l’art. 9 comma 4 del Decreto Tariffe IPPC secondo il quale le Regioni e le Province autonome possono adeguare ed integrare le tariffe previste dal suddetto decreto per le istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio;
Vista la DGR 27 novembre 2008 n. 1154 che ha recepito il Decreto Tariffe IPPC prevedendo in particolare che i gestori sono tenuti a versare, per ciascuna attività istruttoria richiesta all’Autorità Competente, in itinere ovvero già conclusa, l’eventuale saldo a debito, inteso come differenza tra quanto dovuto ai sensi della nuova normativa e quanto versato a titolo di anticipo nelle more dell’emanazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul BURA del suddetto provvedimento;
Vista la DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27 novembre 2008 n. 1154 proroga dei termini.”;
Vista la DGR n. 178 del 14 aprile 2009 recante “sisma del 6 aprile 2009-prime disposizioni generali” con la quale al punto 3 del dispositivo veniva stabilito che “tutti i termini relativi a procedure e/o provvedimenti con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, attributiva di benefici, sostegni ed altre utilità, ovvero afferenti alla richiesta di beni servizi e forniture, sono sospesi fino al 30 giugno 2009”;
Dato atto che la regolamentazione delle tariffe definite con la richiamata DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 non ha ancora trovato attuazione, dato che i termini di pagamento sono stati prorogati al 30 giugno 2009 come da DGR 178/09 e che nelle more le Associazioni di categoria hanno manifestato, anche nell’ultimo incontro del 05.06.2009, l’opportunità di adottare criteri già in uso in altre Regioni presso le quali operano le medesime aziende
Ritenuto opportuno adeguare e integrare le tariffe ai sensi dell’art 9 del DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59” così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno di conseguenza abrogare l’allegato A “linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc”alla DGR 34 del 14 febbraio 2009;
Ritenuto opportuno riconoscere ai gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell’eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;
Dato atto che il Direttore della Direzione della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi,territorio, valutazioni ambientali,energia e il Direttore della Direzione Protezione Civile, Ambiente hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,
- di adottare l’allegato 1 al presente provvedimento quale adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 18.02.05”;
- di abrogare l’allegato A “linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc” alla DGR 34 del 14 febbraio 2009 recante;
- di stabilire che viene confermato il termine per il versamento da parte dei gestori dell’eventuale saldo a debito dei costi istruttori relativi alle attività in itinere e già concluse, previsto dalla DGR n. 1154/2008, così come prorogato fino al 30/04/2009 dalla DGR 34/09 e successivamente ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009 dalla DGR 178/09, pena l’applicazione da parte dell’autorità competente di quanto previsto all’art. 7 del DM del 24 aprile 2008;
- di prevedere, nei confronti gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC, il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell’eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.
Segue allegato