DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 24 Giugno 2009 N. 44/09 del Registro delle deliberazioni

Oggetto: Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale Esterna (Branche a visita) erogate dalla rete territoriale privata accreditata per l’anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dell’art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l’accordo sottoscritto tra il ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione dl piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget per l’anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Considerato

      che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati relativamnete alle prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita);

      che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

      che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

Ritenuto di poter confermare sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/08 dell’11.12.2008 il budget definitivo complessivo relativo alla spesa 2009, per l’acquisto di prestazioni presso le Strutture Sanitarie Private di Specialistica Ambulatoriale Esterna (Branche a visita) sia in favore di pazienti residenti nella Regione che in favore di pazienti residenti in altre Regioni, ripartito tra le ASL così come trascritto nell’allegato 1 alla presente Deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il tetto di spesa invalicabile per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativamente all’anno 2009 è compatibile con quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.03.2007avente ad oggetto: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la nota a firma del Dirigente del Servizio DG4 della Direzione Sanità prot. n. 10533/DG4 del 23 aprile 2009 con la quale si ritiene che debbano risultare in vigore, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le tariffe stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16 ottobre 2006;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall’art. 8 quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32 - n. del, recante sospensione dell’art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n. 32” – resa esecutiva con parere della V^ Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l’art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Saniotarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al preventivo parere dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni
espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita) con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa;

2.   di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (Branche a visita) sia in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo che in favore di pazienti residenti in altre Regione del territorio nazionale, nella misura di € 507.605,00 (euro cinquecentosettemilaseicentocinque/00), così come ripartito tra le ASL nell’allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.   di stabilire che le tariffe di specialistica ambulatoriale in vigore sono quelle stabilite dalla D.G.R. n. 675 del 19 giugno 2006 e dalla D.G.R. n. 139 del 16 ottobre 2006;

4.   di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

5.   di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

6.   di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.   di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno incluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;

8.   di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti amministrativi per l’attuazione del presente provvedimento;

9.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

10. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati