IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l’istanza in data 08/01/2003 della Ditta MARRONE GUERRINO, con sede legale in C.da Fiorano n. 49 di Loreto Aprutino (PE), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della cava di ghiaia sita in Località “Cecalupo” del Comune di Loreto Aprutino (PE) distinta in catasto al Foglio di mappa n. 27 particelle nn. 11 – 13 – 122 – 123 – 125 e 126;

Vista la Legge Regionale del 26/07/1983 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

Considerato che la zona non è esclusa dal vincolo paesaggistico, in base al D.L.vo n. 42/2004, mentre è esclusa dal vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267;

Visto il nulla-osta n. 7332 in data 11/10/2006 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla compatibilità con il vincolo paesaggistico e con il Piano Paesistico Regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n. 440 del 07/10/2004 contenuto nella nota n. 10701/04 in data 20/10/2004 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia;

Visto il parere favorevole espresso in data 29/09/2008 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti

Considerato che l’istanza è stata esaminata con esito favorevole dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 14/03/2006, come risulta dal verbale conclusivo, in atti depositati presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive e Minerarie;

Preso atto della Convenzione stipulata in data 15/0\/2008, ai sensi dell’art. 13 bis della Legge Regionale n. 54/1983, tra la Ditta Marrone Guerrino e l’Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino (PE), nonchè dell’elaborato tecnico integrativo contenente la planimetria con termini lapidei e la viabilità utilizzata;

Considerato che l’attività estrattiva in questione prevede il ritombamento totale dello scavo con il ripristino allo stato originario agronomico e, pertanto, non modificando la destinazione urbanistica dei luoghi, non è soggetta al rilascio del permesso di costruire;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 15/10/2008 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla precedente Legge Regionale n. 2 del 10/03/2008;

Atteso che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 5 della L. R. 67/1987 per quanto riguarda la competenza sull’emanazione del provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale;

Acquisita la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/4456/2009/CPE0056 in data 03/06/2009;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 190 in data 29/08/2008, con il quale si affida al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore III° “Assetto ed Uso del Territorio”, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

autorizza

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Ditta MARRONE GUERRINO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Loreto Aprutino (PE) in C.da Fiorano n. 49, ad esercitare la coltivazione di cava di ghiaia sita in località “Cecalupo” in Loreto Aprutino, individuata in catasto al Foglio n. 27 particelle nn. 11 – 13 – 122 – 123 – 125 e 126, alle seguenti condizioni:

ART. 1 – La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento;

ART. 2 – La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata;

ART. 3 – L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 626/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto;

ART. 4 – Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) è stato effettuato con atto di fidejussione n. 288800491 emessa in data 15/07/2008 dalla Società Assicurazioni Generali SpA di Mogliano Veneto – Agenzia di Montesilvano (PE), la quale potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere;

ART. 5 – La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;

ART. 6 – Deve attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere acquisita la rispettiva autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura per l’espianto dell’uliveto esistente;

-    Il passaggio estrattivo al lotto successivo può avvenire solo previo accertamento, da parte dell’Organo di Vigilanza, del regolare ripristino del lotto precedente;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonchè idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;

-    Deve essere salvaguardato sempre e comunque un franco di metri 2,00 rispetto alla quota della falda acquifera;

-    Lo sfruttamento dell’area di cava dovrà procedere secondo l’ordine dei lotti indicati con il ripristino contestuale alla coltivazione, mantenendo un franco di 30,00 metri nel piazzale di cava, tra il fronte di scavo e quello di ripristino;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997;

-             Realizzare opportuni fossi di guardia a difesa delle scarpate;

-             All’interno dell’area di cava dovrà essere apposto un piezometro per il monitoraggio della linea di falda che verrà posizionato secondo il lotto di coltivazione;

-    La durata della coltivazione è fissata in anni 10 (dieci), con il rinnovo del nulla-osta BB.AA. dopo 5 anni, per una volumetria complessiva di materiale utile pari a 705.600 metri cubi;

ART. 7 – La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quanto il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

ART. 8 – La quantità media estraibile annualmente è di mc. 70.560 e complessivamente di mc. 705.600 per l’intera durata dell’attività;

ART. 9 – La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati e norma di legge;

ART. 10 – Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la Ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 Legge Regionale n. 67/1987;

ART.11 – Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971);

ART. 12 – Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Loreto Aprutino, lì 22/06/2009

IL REPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Gianni D’Addazio