IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-    prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la decisione in materia della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che ha stabilito le misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Visto il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007";

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che, sulla base dei monitoraggi eseguiti dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al sopraccitato Decreto di lotta obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del punteruolo delle palme in aree del territorio regionale;

Ritenuto necessario classificare, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, punto 2, del Decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, le aree del territorio regionale in cui adottare le misure fitosanitarie di contenimento e, se possibile, di eradicazione del fitofago previste all'articolo 7 del medesimo decreto;

Considerato che il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), all'articolo 2, punto 2, definisce la "zona infestata" come l’area compresa nel raggio di un chilometro dal punto i si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all' eradicazione; la "zona cuscinetto" come la fascia perimetrale di almeno l0 Km a partire dal confine della zona infestata e "area delimitata" l'area costituita dall'insieme della "zona infestata" e della "zona cuscinetto";

Tenuto conto che, in base ai monitoraggi effettuati, le palme risultate infestate sono quelle individuate dalle coordinate geografiche riportate nel seguente prospetto:

 

DETERMINA

-    che, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007, le aree delimitate (zona infestata + zona cuscinetto) per Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - punteruolo rosso della palma - sono quelle individuate nella mappa allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

-    di applicare nelle zone infestate e nelle “zone  cuscinetto” le disposizioni di cui al D.M.09/11/2007ed al D.Lgs.214/05, vietando nella zona infestata gli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui, durante un periodo di due anni prima dello spostamento, le piante sensibili siano tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni circa la presenza dell' organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

Il Servizio Fitosanitario Regionale disporrà le necessarie ed opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste in atto dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno delle zone infestate.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Sannito

Segue allegato