IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214
"Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo
fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo
50 lettere g) ed i), devono:
- prescrivere,
sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali
ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio,
recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire
zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per
tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e
l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
Vista la decisione in materia della Commissione della
Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che ha stabilito le misure
d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier);
Visto il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007
"Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della
Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007";
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8
maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e
successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che, sulla base dei monitoraggi eseguiti
dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al sopraccitato Decreto di
lotta obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata
accertata la presenza del punteruolo delle palme in aree del territorio
regionale;
Ritenuto necessario classificare,
ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, punto 2, del Decreto del
MIPAAF 9 novembre 2007, le aree del territorio regionale in cui adottare le
misure fitosanitarie di contenimento e, se possibile, di eradicazione del
fitofago previste all'articolo 7 del medesimo decreto;
Considerato che il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007
"Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), all'articolo 2, punto 2,
definisce la "zona infestata" come l’area compresa nel raggio di un
chilometro dal punto i si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su
una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all'
eradicazione; la "zona cuscinetto" come la fascia perimetrale di
almeno l0 Km a partire dal confine della zona infestata e "area
delimitata" l'area costituita dall'insieme della "zona
infestata" e della "zona cuscinetto";
Tenuto conto che, in base ai monitoraggi effettuati,
le palme risultate infestate sono quelle individuate dalle coordinate
geografiche riportate nel seguente prospetto:
DETERMINA
- che, ai
sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007, le aree
delimitate (zona infestata + zona cuscinetto) per Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
- punteruolo rosso della palma - sono quelle individuate nella mappa allegata,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di applicare
nelle zone infestate e nelle “zone
cuscinetto” le disposizioni di cui al D.M.09/11/2007ed al D.Lgs.214/05,
vietando nella zona infestata gli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante
sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso
in cui, durante un periodo di due anni prima dello spostamento, le piante
sensibili siano tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire
l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a
trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni circa
la presenza dell' organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno
ogni tre mesi.
Il Servizio Fitosanitario Regionale disporrà le
necessarie ed opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste in atto
dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno delle zone
infestate.
La presente determinazione sarà pubblicata
integralmente sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Sannito
Segue allegato