Il presidente della giunta regionale
Vista la L.R. 18 aprile 1996, n. 21, così come modificata dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 111, che disciplina l’istituzione della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali;
Visto, in particolare, l’art. 2 della citata L.R. 21/96, come modificato dall’art. 2 della L.R. 111/98, che ne disciplina la composizione e la nomina dei Componenti;
Vista la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 che ha istituito il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) che, all’art. 15, comma 2, testualmente recita: “La Conferenza permanente Regione-Enti locali continua la propria attività sino all'insediamento del CAL”;
Osservato che il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo non è stato ancora insediato;
Visto l’art. 3, 4° comma, della L.R. 21/96, come modificato dall’art. 3, 4° comma, della L.R. 111/98, che dispone il rinnovo dei Componenti della Conferenza entro i 45 giorni successivi alla conclusione della legislatura regionale;
Preso atto:
- delle note n. 681 del 2 febbraio 2009, n. 1239 del 26 febbraio 2009 e n. 2109 del 26 marzo 2009 con le quali il Dirigente regionale pro-tempore del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" ha richiesto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) della citata L.R. 21/96 e s.m. e i., al Presidente dell’U.N.C.E.M. la designazione di quattro rappresentanti di Comunità Montane, uno per ciascuna Provincia, e congiuntamente ai Presidenti dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M., la designazione di quattro rappresentanti, uno per ciascuna Provincia, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti e per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- della nota n. 3/III/09 del 1° aprile 2009 con la quale il Presidente dell’A.N.C.I. ha designato alcuni componenti la Conferenza
Considerato che non può essere ritenuta valida la designazione effettuata dal Presidente dell’A.N.C.I. con nota citata n. 3/2009 in quanto non è stata predisposta congiuntamente al Presidente dell’U.N.C.E.M. ed, inoltre, risulta incompleta in quanto non sono stati individuati in essa i rappresentanti dei Comuni di ciascuna delle Province abruzzesi;
Atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. 21/96 e s.m. e i. la Conferenza viene rinnovata “anche in mancanza di tutte le designazioni”;
Ritenuto, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, al rinnovo della Conferenza Permanente Regione – Enti Locali individuandone, quali Componenti, i membri di diritto indicati dalla più volte citata L.R. 21/96 e s.m. e i., ovvero:
- Il Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente della Conferenza;
- L’Assessore regionale alle “Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive”, con funzioni di Vice-Presidente della Conferenza;
- il Presidente della Provincia di L’Aquila;
- il Presidente della Provincia di Pescara;
- il Presidente della Provincia di Chieti;
- il Presidente della Provincia di Teramo;
- il Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.);
- il Presidente dell’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
- il Presidente dell’Unione Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
- il Presidente dell’Associazione LEGAUTONOMIE;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia de L’Aquila;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Pescara;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Chieti;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Teramo;
Considerato che gli altri Componenti la Conferenza verranno nominati non appena il Presidenti dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M. avranno congiuntamente designato i rappresentanti dei Comuni ed il Presidente dell’U.N.C.E.M. i rappresentanti delle Comunità Montane;
Dato atto che il Dirigente regionale del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 2, della L.R. 18 aprile 1996, n. 21 così come modificato dall’art. 2 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 111, Componenti la Conferenza Permanente Regione–Enti Locali:
- Il Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente della Conferenza;
- L’Assessore regionale alle “Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive”, con funzioni di Vice-Presidente della Conferenza;
- il Presidente della Provincia di L’Aquila;
- il Presidente della Provincia di Pescara;
- il Presidente della Provincia di Chieti;
- il Presidente della Provincia di Teramo;
- il Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.);
- il Presidente dell’Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
- il Presidente dell’Unione Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
- il Presidente dell’Associazione LEGAUTONOMIE;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia de L’Aquila;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Pescara;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Chieti;
- il Sindaco del Comune capoluogo di Provincia di Teramo;
2. di integrare la Composizione della Conferenza Permanente Regione – Enti Locali con proprio decreto non appena verranno designati i rappresentanti di Comuni e Comunità Montane dai Presidenti dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M.;
3. di incaricare il Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" di notificare a ciascun Componente della Conferenza copia del presente Decreto.
4. di
pubblicare il presente Decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo
L’Aquila, lì 16/06/2009
Il presidente
Dott. Giovanni Chiodi